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	<title>Casi di successo &#8211; Avvocato Penale Torino</title>
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	<title>Casi di successo &#8211; Avvocato Penale Torino</title>
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		<title>Assolto il dirigente ospedaliero accusato di concussione</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Assolto il dirigente ospedaliero di primo livello imputato di concussione per aver indotto (secondo la precedente formulazione legislativa del reato), in concorso con altro collega sovraordinato, alcuni pazienti, portatori di gravi patologie che necessitavano di cure urgenti, a scegliere il regime in ALP (attività libero professionale intraospedaliera) e dunque a pagare come pazienti privati, gli &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Assolto il dirigente ospedaliero di primo livello imputato di concussione per aver indotto (secondo la precedente formulazione legislativa del reato), in concorso con altro collega sovraordinato, alcuni pazienti, portatori di gravi patologie che necessitavano di cure urgenti, a scegliere il regime in ALP (attività libero professionale intraospedaliera) e dunque a pagare come pazienti privati, gli interventi cui dovevano essere sottoposti e i ricoveri correlati, facendo loro credere che la collocazione nelle liste d’attesa della sanità pubblica avrebbero comportato inevitabili ritardi nella prestazione delle terapie.</p>
<p>Il dott. C.M., medico neurochirurgo ospedaliero, veniva rinviato a giudizio, unitamente al suo primario, per concussione. Secondo l’accusa egli, approfittando della sua qualità di p.u., avrebbe fatto leva sulla condizione psicologica fragile di alcuni pazienti affetti da gravi patologie tumorali per indurli ad accollarsi i costi delle loro cure, paventando lunghi tempi d’attesa per loro nell’ambito della sanità pubblica e quindi nascondendo loro che in realtà, data l’urgenza delle loro condizioni e la priorità dei loro casi, non sarebbero valse tali liste.</p>
<p>Questa vicenda prendeva corpo da una denuncia formulata in altra sede istituzionale a carattere politico, non dai pazienti.</p>
<p>A dibattimento venivano sentiti parecchi testimoni, fra i quali anche tutti i pazienti operati dai due imputati per neoplasie in regime di ALP.</p>
<p>L’avv. Muci, difensore del dott. C.M., in sede di controesame dei pazienti, otteneva risposte che sconfessavano l’ipotesi accusatoria. Tutti infatti dichiaravano che, nonostante la prospettazione della possibilità di intervento e degenza in regime pubblicistico da parte del dott. C.M., volutamente avevano optato per il regime di ALP al fine di beneficiare di un trattamento di degenza in stanza singola con bagno interno e, non meno importante, per avere la certezza di essere operati proprio dal chirurgo di loro fiducia, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento dall’ospedale per il regime ALP, cosa che il regime pubblico non poteva garantire.</p>
<p>Si aggiunga che i pazienti che avevano fatto tale scelta erano anche persone molto abbienti.</p>
<p>Dopo un lungo dibattimento, articolatosi in molte udienze e con molte questioni in fatto e diritto proposte dalla difesa, l’avv. Muci, all’esito della lunga discussione finale, chiedeva l’assoluzione del dott. C.M. perché il fatto non sussiste.</p>
<p>Il Tribunale in composizione collegiale accoglieva l’impostazione della difesa assolvendo il dott. C.M. perché il fatto non sussiste.</p>
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		<title>Archiviato il procedimento penale nei confronti di ex Provveditore agli Studi accusato di omicidio colposo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Archiviato in indagini il procedimento penale a carico di un ex Provveditore agli Studi (ora Ufficio Scolastico Provinciale) accusato di omicidio colposo per la morte di un’ex insegnante di scuola elementare per mesotelioma pleurico. Il prof. L.D.R., Provveditore agli Studi di … dal 1986 al 1995, veniva indagato, in qualità di preteso datore di lavoro &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Archiviato in indagini il procedimento penale a carico di un ex Provveditore agli Studi (ora Ufficio Scolastico Provinciale) accusato di omicidio colposo per la morte di un’ex insegnante di scuola elementare per mesotelioma pleurico.</p>
<p>Il prof. L.D.R., Provveditore agli Studi di … dal 1986 al 1995, veniva indagato, in qualità di preteso datore di lavoro e dunque titolare di posizione di garanzia, per aver colposamente cagionato la morte della sig.ra C.R., insegnante in servizio dal 1981 al 1992 presso una scuola elementare, esposta ad amianto presente nell’edificio scolastico medesimo, deceduta nel 2017 a causa di cachessia neoplastica conseguente a mesotelioma pleurico maligno destro epiteliomorfo e neoplasia mammaria con metastasi diffuse.</p>
<p>Assunta la difesa dell’indagato, l’avv. Muci redigeva una corposa memoria che ripercorreva tutta l’intricata legislazione di settore al fine di correttamente inquadrare il ruolo del provveditore ed escluderne la qualifica di datore di lavoro.</p>
<p>In estrema sintesi, la difesa giungeva alla conclusione per cui a norma del DPR 547/1955 e del D.P.R. 417/74 la Cassazione già riteneva che il personale direttivo era tenuto ad adottare i provvedimenti richiesti per garantire la sicurezza della scuola, ponendo quindi a carico del direttore didattico l’obbligo di realizzare quanto necessario a garantire la sicurezza della scuola in relazione all’immobile, alle attrezzature ricreative e didattiche.</p>
<p>Anche in ambito penale, veniva ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, la qualifica di datore di lavoro nel settore pubblico dovesse attribuirsi al soggetto dotato del potere di rappresentanza e di gestione nel contesto dell’ente, così interpretando il riferimento al “dirigente”, di cui agli art. 4 e 5 del D.P.R. 547/55, in senso sostanziale, secondo il principio di effettività in ragione della sua rappresentanza della persona giuridica o dell’istituzione, della sua vicinanza al luogo di lavoro e della sua autonomia gestionale, tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico.</p>
<p>Infatti, proprio in relazione, ad esempio, alla figura del preside, e dunque sempre prima della riforma del 2001 che ha attribuito ai capi degli istituti scolastici la formale qualifica di dirigenti, la giurisprudenza riteneva che tale soggetto fosse obbligato a vigilare sull’osservanza dei provvedimenti a tutela della salute e sicurezza degli allievi e del personale e fosse dunque da identificarsi come persona fisica penalmente responsabile nell’ambito della scuola per tale materia.</p>
<p>Dunque, il direttore didattico e il preside erano responsabili della sicurezza nella scuola pubblica già all’epoca in cui vigeva il D.P.R. 547/55.</p>
<p>Questa impostazione era stata puntualmente adottata e recepita anche dal Dlgs. 626/94, il cui art. 2 comma 1 stabilisce che&#8221; nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29 (pubblica istruzione compresa, n.d.r.), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale &#8220;, quindi, nel caso di specie, il direttore didattico e il preside.</p>
<p>Ad ulteriore conferma, il Decreto Ministeriale 21/6/96 n. 292, all’art. 1 lett. C) (rubricato: “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96”), in attuazione di quanto previsto dalla legge 626/94, ulteriormente ribadiva: “Ai fini ed effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di competenza, come segue :….. C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali”.</p>
<p>I Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi, a norma del Decreto Ministeriale, art. testé cit., alla lett. B), si consideravano datori di lavoro solo rispetto agli Uffici dell&#8217;Amministrazione Periferica del Ministero della Pubblica Istruzione (ossia i Provveditorati, n.d.r.).</p>
<p>Pertanto, si ribadiva in tal modo che i capi delle scuole pubbliche primarie e secondarie erano datori di lavoro e a loro competeva l’osservanza e l’applicazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro in tali ambiti.</p>
<p>Tutto ciò, si sottolinea nuovamente, ben prima che tali soggetti ricevessero la qualifica di dirigenti a norma del Dlgs. 165/2001.</p>
<p>In conclusione, secondo la difesa, l’indagato L.D.R., in quanto privo della qualifica di datore di lavoro rispetto al corpo insegnante e non destinatario dell’obbligo di predisporre ed attuare i provvedimenti necessari ad evitare l’esposizione ad amianto, non rivestiva la posizione di garanzia dalla quale discendono gli eventuali profili di colpa per inosservanza degli obblighi di legge nella materia in questione e sulla base della quale è possibile valutare la sussistenza o meno del nesso di causalità fra la pretesa condotta omissiva e l’evento morte.</p>
<p>Il P.M., preso atto delle osservazioni della difesa, le recepiva integralmente formulando richiesta di archiviazione in favore del prof. L.D.R.</p>
<p>Il G.I.P. disponeva l’archiviazione motivando la decisione col richiamo a tali argomentazioni.</p>
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		<title>Comune contro dipendente accusata di peculato e falso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comune si costituisce parte civile contro dipendente accusata di peculato e falso Il segretario del Comune di … riceveva la segnalazione di alcune impiegate dell’ufficio ragioneria, secondo le quali la responsabile dell’ufficio, sig.ra M., gestiva i mandati di pagamento in modo non corretto, dal momento che per molti dei mandati emessi dall’ufficio non risultavano i &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Comune si costituisce parte civile contro dipendente accusata di peculato e falso</p>
<p>Il segretario del Comune di … riceveva la segnalazione di alcune impiegate dell’ufficio ragioneria, secondo le quali la responsabile dell’ufficio, sig.ra M., gestiva i mandati di pagamento in modo non corretto, dal momento che per molti dei mandati emessi dall’ufficio non risultavano i giustificativi di spesa o quelli allegati non erano pertinenti.</p>
<p>Da una indagine interna, poi, si accertava che per un determinato periodo, la sig.ra M. aveva emesso mandati di pagamento a se stessa con oggetto e/o beneficiario diversi dal mandato registrato telematicamente nel registro dell’ufficio con il medesimo numero d’ordine. Infine, si era accertato che in relazione al versamento di alcune somme in contanti, ricevute dalla sig.ra M., le stesse erano sparite senza contabilizzazione.</p>
<p>Il segretario comunale denunciava la sig.ra M., che, all’esito delle indagini e dell’udienza preliminare, veniva rinviata a giudizio per peculato e falso ideologico in atti pubblici.</p>
<p>Il Comune si costituiva parte civile con l’assistenza dell’avv. Anselmi.</p>
<p>All’esito di un dibattimento in cui si acquisivano tutti i documenti contabili dell’epoca e si ascoltava la deposizione di una quarantina di testimoni, il Tribunale emetteva nei confronti della sig.ra M. sentenza di condanna alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni alla parte civile ed al pagamento delle spese di costituzione ed assistenza di quest’ultima.</p>
<p>Nelle more del giudizio di appello, il Comune, sempre assistito dall’avv. Anselmi, e la sig.ra M. raggiungevano un accordo che transigeva in ordine al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali della parte civile e prendeva atto delle dimissioni della sig.ra M.. In appello, la sig.ra M. rinunciava ai motivi d’appello, rendendo definitiva la sentenza di condanna.</p>
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		<item>
		<title>Assolto l&#8217;imprenditore da truffa aggravata all&#8217;INPS per contributi previdenziali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Assolto dal reato di truffa aggravata l’imprenditore che portava a conguaglio il pagamento di indennità a vario titolo con le somme dovute all’INPS per contributi previdenziali e assistenziali F.M., socio accomandatario di una società di pulizie industriali, veniva accusato di truffa ai danni dell’INPS per avere posto a conguaglio, nelle denunce mensili dei contributi dovuti &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Assolto dal reato di truffa aggravata l’imprenditore che portava a conguaglio il pagamento di indennità a vario titolo con le somme dovute all’INPS per contributi previdenziali e assistenziali</p>
<p>F.M., socio accomandatario di una società di pulizie industriali, veniva accusato di truffa ai danni dell’INPS per avere posto a conguaglio, nelle denunce mensili dei contributi dovuti all’ente, che costituivano l’artificio del reato di truffa, importi di indennità di maternità facoltativa e indennità straordinaria per familiari con handicap in realtà mai versate alla dipendente avente diritto, per un totale di € 3.938,78, così inducendo in errore l’INPS circa la loro effettiva corresponsione e procurandosi dunque un pari ingiusto profitto.</p>
<p>L’avv. Muci, difensore nominato da F.M., chiedeva in udienza preliminare il proscioglimento dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
<p>Secondo la difesa, in primo luogo, il fatto contestato doveva essere riqualificato ai sensi dell’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato), secondo il più recente orientamento della Cassazione, e non ai sensi dell’art. 640 cpv n. 1 (truffa aggravata ai danni di ente pubblico), come invece sostenuto dall’accusa.</p>
<p>Quindi, poiché l’indebita percezione dei rimborsi era stata effettuata da F.M. tramite la presentazione dei prospetti mensili DM10 e non con un’unica dichiarazione, le condotte realizzate dall’imputato dovevano essere singolarmente considerate, ossia mese per mese, e come tali, ciascuna di esse risultava essere inferiore alla somma di € 3.999,96, cioè inferiore alla soglia prevista dall’art. 316 ter co. 2 c.p. per la rilevanza penale e la punibilità.</p>
<p>Peraltro, nel caso specifico, addirittura l’intero ammontare dell’indebita compensazione, pari a € 3.938,78, era inferiore alla soglia indicata.</p>
<p>Ne conseguiva quindi che la condotta contestata all’imputato non era punita dalla legge come reato, trattandosi tutt’al più di un illecito amministrativo</p>
<p>Il G.U.P., in accoglimento delle argomentazioni difensive, pronunciava sentenza di proscioglimento in udienza preliminare perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
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		<title>Minorenne accusato di lesioni personali viene poi assolto</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/minorenne-accusato-di-lesioni-personali-viene-poi-assolto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Minorenne accusato di lesioni personali viene assolto dal Tribunale per i minorenni N.A., che all’epoca dei fatti aveva poco meno di diciotto anni, veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale per i minorenni per il reato di concorso in lesioni cagionate alla sig.ra B.G.. Durante una pausa dalle lezioni di scuola, N.A. si era recato &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Minorenne accusato di lesioni personali viene assolto dal Tribunale per i minorenni</p>
<p>N.A., che all’epoca dei fatti aveva poco meno di diciotto anni, veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale per i minorenni per il reato di concorso in lesioni cagionate alla sig.ra B.G.. Durante una pausa dalle lezioni di scuola, N.A. si era recato al vicino bar in compagnia di alcuni amici, ma a causa di un diverbio con la titolare del locale, ossia la sig.ra B.G., il marito ed il figlio di quest’ultima erano intervenuti per cacciare fuori dal locale i ragazzi.</p>
<p>Ne era nato un parapiglia nel corso del quale la sig.ra B.G., colpita alla testa, era caduta a terra e si era procurata una frattura del ginocchio. Piccole contusioni venivano lamentate anche dal marito e dal figlio della signora. I carabinieri intervenivano sul posto ed identificavano N.A., che era rimasto all’esterno del locale ed il cui portafoglio con i documenti d’identità era rimasto nel bar. N.A, chiamava al telefono gli altri suoi compagni che sopraggiungevano e rendevano dichiarazioni ai carabinieri su quanto accaduto.</p>
<p>I carabinieri raccoglievano le denunce e le testimonianze dei gestori del bar, nonché le testimonianze di altri avventori presenti al momento della colluttazione ed un filmato ripreso dalle telecamere di sicurezza poste all’interno del bar.</p>
<p>N.A. veniva rinviato a giudizio perché, nonostante non fosse chiaro se fosse stato lui a colpire le persone offese, secondo l’accusa aveva quantomeno contribuito moralmente all’azione offensiva ai danni di queste ultime.</p>
<p>Dopo un dibattimento nel quale venivano sentiti tutti i testimoni, l’avv. Anselmi, che difendeva l’imputato, chiedeva la sua assoluzione dal momento che, anche a tacere le contraddizioni tra gli altri elementi di prova,  dai filmati acquisiti risultava chiaramente che, al momento in cui la sig.ra B.G. veniva colpita, A.N. si trovava in prossimità della porta d’ingresso del locale intento a discutere con il marito della signora B.G.: dunque era evidente l’assenza di qualsiasi suo contributo materiale alle lesioni riportate da quest’ultima. Inoltre, stante il carattere repentino degli accadimenti, appariva mera congettura sostenere un suo concorso morale con chi aveva colpito la signora.</p>
<p>Per quanto, invece riguardava le lesioni al padre ed al figlio, oltre a mancare la querela, doveva osservarsi che la complessa istruttoria nelle indagini ed in dibattimento non era stata in grado di chiarire la condotta di N.A. nei confronti di tali persone offese.</p>
<p>Il Tribunale dei minori accoglieva le richieste della difesa ed assolveva l’imputato per non aver commesso il fatto.</p>
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		<item>
		<title>Editore di sito internet si costituisce parte civile per violazione della legge sul diritto d’autore e ottiene la condanna</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/editore-di-sito-internet-violazione-diritto-dautore-e-ottiene-la-condanna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Editore di sito internet si costituisce parte civile ed ottiene la condanna per violazione della legge sul diritto d’autore di altro editore di sito internet che aveva estrapolato abusivamente i testi da lui pubblicati A.M. era rappresentante legale della impresa individuale “M… Multimedia” la quale svolgeva attività editoriale sia in forma cartacea, sia attraverso la &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Editore di sito internet si costituisce parte civile ed ottiene la condanna per violazione della legge sul diritto d’autore di altro editore di sito internet che aveva estrapolato abusivamente i testi da lui pubblicati</p>
<p>A.M. era rappresentante legale della impresa individuale “M… Multimedia” la quale svolgeva attività editoriale sia in forma cartacea, sia attraverso la pubblicazione di articoli e foto su un proprio sito internet. Tali articoli e foto, quando non erano redazionali, venivano prodotti da alcuni autori che collaboravano. L’oggetto e lo scopo delle pubblicazioni era la promozione del territorio montano locale, delle sue tradizioni e della sua cultura e si rivolgeva ad escursionisti, turisti o appassionati.</p>
<p>Dunque era normale la pubblicazione di articoli contenenti descrizioni e consigli per effettuare escursioni, di fiabe o storie di montagna, di recensioni gastronomiche, di ricette, di narrazioni di esperienze montane, ecc.. Il sito non aveva alcuno scopo di lucro, non aveva alcun introito pubblicitario ed aveva ricevuto diversi premi dalla stampa locale e nazionale. La pubblicazione delle opere avveniva con la specifica indicazione dell’autore, dell’editore, dell’anno di produzione, come prescritto dalla legge sul diritto d’autore (L.633/41).</p>
<p>Inoltre, in ogni pagina del sito vi era la dicitura: “è vietata la distribuzione di versioni contenenti modifiche sostanziali di questo documento senza autorizzazione esplicita del titolare del copyright”, con indicazione per ogni opera dei dati e dell’indirizzo email dell’autore.</p>
<p>Su segnalazione di alcuni autori collaboratori, A.M. scopriva che molte delle immagini e dei testi pubblicati sul proprio sito erano state pubblicate in forma spesso parziale e senza indicazione dell’autore, dell’editore e dell’originale sito di pubblicazione su un altro sito internet che perseguiva evidenti finalità di raccolta pubblicitaria e che aveva sfruttato i testi e le immagini altrui per riempire di contenuti il sito stesso. A.M., dunque, presentava denuncia alla Polizia Postale perché gli articoli e le immagini originariamente pubblicati sul proprio sito erano stati appunto pubblicati da altri con modifiche, senza indicazione degli autori e dell’editore.</p>
<p>All’esito delle indagini preliminari a carico del titolare del sito che aveva pubblicato le opere “abusivamente”, il P.M. chiedeva l’archiviazione del procedimento in quanto al momento in cui era stato eseguito il sequestro del sito le foto e gli articoli oggetto del contendere erano già stati rimossi e perché, come segnalato dal difensore dell’indagato, il sito “origine” del denunciante conteneva una autorizzazione alla libera riproduzione delle foto.</p>
<p>A.M. si rivolgeva all’avv. Anselmi che presentava opposizione alla richiesta di archiviazione sulla base dei seguenti punti.</p>
<p>Il sito di A.M. aveva uno spirito culturale e non lucrativo con finalità di non privare gli appassionati della montagna della possibilità di fruire pienamente dei contenuti pubblicati e, per tale ragione, aveva invocato non già la tutela più restrittiva del diritto d’autore, ma una licenza c.d. di “Open Publication”, la quale consente agli utenti di copiare e diffondere i materiali contenuti nella rivista online, purché tale diffusione sia integrale, senza modifica degli articoli e delle foto non autorizzate dall’autore, e purché il terzo diffusore citi l’autore delle opere ed il titolare del copyright.</p>
<p>Tale contenuto della licenza di “Open Publication” era segnalato con evidenza nel sito, ed in calce ad ogni articolo e foto comparivano in bella evidenza l’annotazione dell’anno di pubblicazione ed il divieto di distribuzione di versioni contenenti modifiche sostanziali del documento senza autorizzazione esplicita del titolare del copyright. Poiché nessuna di tali condizioni era stata rispettata dall’indagato, la violazione della legge del diritto di autore era evidente.</p>
<p>Per quanto invece riguarda l’eliminazione dei documenti dal sito dell’indagato, essa non poteva certo valere a favore dell’indagato, atteso che comunque la pubblicazione e l’origine di testi e foto (ben 230 tra testi e foto) era stata provata dalla persona offesa sulla base di una copiosa documentazione fornita alla polizia giudiziaria.</p>
<p>Il G.I.P. accoglieva l’opposizione ed imponeva al P.M. l’emissione del decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all’art.171 ter L.633/41.</p>
<p>All’esito del dibattimento, nel quale l’avv. Maurizio Anselmi si costituiva parte civile nell’interesse di A.M., il Giudice del Tribunale emetteva sentenza di condanna dell’imputato alla pena di un anno di reclusione ed € 5.000 di multa, con ordine di pubblicazione della sentenza su un quotidiano cittadino e su un sito internet, e di condanna al risarcimento dei danni della parte civile più la rifusione delle spese di costituzione e difesa.</p>
<p>La sentenza, salva riduzione della pena per concessione di attenuanti, veniva confermata in appello ed in cassazione.</p>
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		<title>Assolto un padre accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio affetto da iperattività</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/assolto-un-padre-accusato-di-maltrattamenti-nei-confronti-del-figlio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Assolto un padre accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio minore affetto da iperattività (alias ADHD) F.F. era stato accusato di aver picchiato e causato lesioni al volto al proprio figlio minore, affetto da una grave forma di iperattività, all’epoca dei fatti seguito per tale patologia da un dipartimento specializzato della ASL territorialmente &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Assolto un padre accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio minore affetto da iperattività (alias ADHD)</p>
<p>F.F. era stato accusato di aver picchiato e causato lesioni al volto al proprio figlio minore, affetto da una grave forma di iperattività, all’epoca dei fatti seguito per tale patologia da un dipartimento specializzato della ASL territorialmente competente, che aveva sporto denuncia nei confronti di F.F. avendo constatato la presenza di ecchimosi su un braccio ed un graffio sul volto del bambino.</p>
<p>La madre, in fase di separazione dal marito F.F. e risentita con lui per questioni personali, sentita in merito, aveva dichiarato che quelle lesioni erano state inferte da F.F. al figlio, senza altro precisare.</p>
<p>L’avv. Muci, cui F.F. aveva conferito mandato difensivo, decideva con il proprio assistito di affrontare il dibattimento dinanzi al Tribunale, nel corso del quale venivano sentiti alcuni testimoni.</p>
<p>Durante il controesame, ad opera della difesa, di alcuni testi fondamentali dell’accusa emergeva che il bambino era a tal punto ipercinetico da essere pericoloso per se stesso, tant’è che diverse volte si era fatto male da solo. Era talmente incapace di stare fermo che persino nel corso della sua audizione in indagini, l’ufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante aveva avuto il timore che il bambino potesse farsi seriamente male.</p>
<p>Grazie alle risposte dei testi, la difesa riusciva a dare riscontro a quanto sempre sostenuto dal padre accusato, ossia che in un solo caso egli fu costretto ad afferrare con fermezza il figlio perché stava tentando di arrampicarsi sui pensili della cucina e non c’era modo di farlo desistere, episodio confermato anche dalla madre.</p>
<p>All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale pronunciava sentenza di condanna riqualificando il fatto come abuso dei mezzi di correzione.</p>
<p>L’avv. Muci proponeva appello contro tale sentenza formulando una serie di censure in fatto ed in diritto, che venivano accolte dalla Corte d’Appello, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale, assolveva F.F. perché il fatto non costituisce reato.</p>
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		<title>Medico internista, rinviato a giudizio per omicidio colposo per aver causato una insufficienza renale acuta (IRA) e poi assolto</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/medico-internista-rinviato-a-giudizio-per-omicidio-colposo-per-aver-causato-una-insufficienza-renale-acuta-ira-e-poi-assolto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Medico internista, rinviato a giudizio per omicidio colposo per aver causato IRA in paziente affetto da malattia neuromuscolare, viene assolto La dott.ssa M.A.B., medico ospedaliero specialista in medicina interna, veniva accusata di aver colposamente causato, in cooperazione con altri colleghi, il decesso per IRA (insufficienza respiratoria acuta) aggravatasi sino all’exitus, di una paziente affetta da &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Medico internista, rinviato a giudizio per omicidio colposo per aver causato IRA in paziente affetto da malattia neuromuscolare, viene assolto</p>
<p>La dott.ssa M.A.B., medico ospedaliero specialista in medicina interna, veniva accusata di aver colposamente causato, in cooperazione con altri colleghi, il decesso per IRA (insufficienza respiratoria acuta) aggravatasi sino all’exitus, di una paziente affetta da malattia neuro-muscolare, omettendo di effettuare, o effettuando in modo carente, le necessarie terapie che il caso avrebbe richiesto (tra le quali, NIV, In-Exsufflator, fisioterapia respiratoria, accertamenti strumentali).</p>
<p>Il capo d’imputazione era formulato sulla base della consulenza disposta dal P.M. e della relazione del consultante pneumologo nominato dalla parte civile.</p>
<p>Il caso presentava notevole complessità sia per la pluralità delle specializzazioni mediche coinvolte, sia per la peculiarità della patologia neurologica che affliggeva la paziente, sia per la copiosità della documentazione clinica.</p>
<p>L’avvocato Muci, in difesa dell’imputata, si è anzitutto preoccupata di produrre l’intera documentazione clinica.</p>
<p>Appariva infatti evidente che i consulenti tecnici del P.M. e della P.C., nonostante la loro esperienza ospedaliera e i loro titoli accademici, avevano tratto conclusioni sulla base del solo diario clinico, senza una puntuale disamina di tutta la cartella clinica. L’acquisizione del diario infermieristico e della cartella della FKT ha invece dimostrato, contrariamente alle conclusioni dei citati consulenti, che NIV (alias BIBAP) e IN-EXSufflator (o COUGH ASSIST) erano stati utilizzati secondo precise cadenze ed indicazioni, così come la scarsa compliance della paziente.</p>
<p>In secondo luogo, la difesa ha puntato l’attenzione sulla malattia che affliggeva la paziente, ossia una patologia neuromuscolare mitocondriale a progressiva degenerazione, ormai in atto da tempo, completamente ignorata dai consulenti della pubblica e privata accusa, nonostante la paziente ne presentasse tutti i segni e i sintomi.</p>
<p>Grazie ad un capace consulente neurologo, la difesa ha dimostrato che tale patologia colpisce tutta la muscolatura sia striata sia liscia, causando cardiopatie e pneumopatie. Questa progressiva degenerazione era purtroppo giunta allo stadio finale, con grave ed irreversibile compromissione della forza dei muscoli respiratori, della muscolatura che presiede allo svolgimento delle più elementari attività quotidiane (incapacità di vestirsi, di nutrirsi in modo autonomo, di controllare il retto e la vescica).</p>
<p>Ragion per cui, la difesa ha contestato che la causa della morte potesse sbrigativamente essere ritenuta la IRA.</p>
<p>Infatti, in assenza di autopsia come nel caso specifico, si entrava nel campo delle ipotesi, che come tali possono assumere un grado di verosimiglianza scientificamente apprezzabile solo se suffragate da dati obiettivi.</p>
<p>Ancora una volta è stata documentazione medica prodotta nella sua interezza dalla difesa a provare come la supposizione dei consulenti dell’accusa (IRA come causa della morte) fosse smentita dalle risultanze in cartella perché le EGA eseguite dimostravano che il PH si era sempre mantenuto nella norma, che non vi era mai stato ingombro secretivo acuto, che i presidi (NIV e IN-EX) erano stati utilizzati nei tempi e nei modi adeguati.</p>
<p>Allo stesso modo i CCTT dell’accusa avevano ignorato i dati che segnalavano una degenerazione progressiva della funzionalità cardiaca, anch’essa dovuta alla patologia neuro – muscolare.</p>
<p>In sintesi, tale malattia, definita come distrofia miotonica, e tutte le complicanze da essa indotte costituivano la complessa causa di morte della paziente. Non a caso, le cause di morte più frequenti nei pazienti da essa affetti sono le aritmie cardiache e la polmonite da aspirazione.</p>
<p>La difesa concludeva pertanto che contro tale grave patologia nulla si poteva fare poiché non esisteva né esiste cura, non esiste un rimedio che possa “comandare” ai muscoli di continuare a fare il loro lavoro.</p>
<p>Tutto ciò provava che non vi fosse alcuna responsabilità in capo ai medici imputati</p>
<p>Il Tribunale pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, motivando la sua decisione sulla base di quanto prospettato dalla difesa.</p>
<p>La P.C. decideva di impugnare la sentenza, riproponendo le tesi del proprio consulente pneumologo, già smentite in primo grado.</p>
<p>La Corte d’Appello disponeva una rinnovazione del dibattimento per l’esperimento della perizia che il Tribunale aveva ritenuto di non effettuare.</p>
<p>Il perito incaricato dalla Corte concludeva conformemente alle argomentazioni proposte dalla difesa e dai suoi consulenti, escludendo dunque la sussistenza di responsabilità professionale di tutti i medici imputati.</p>
<p>La Corte d’Appello pronunciava sentenza di assoluzione confermando, dunque, la decisione del primo grado di giudizio.</p>
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		<title>Amministratori di società fallita assolti dal reato di aumento fittizio di capitale sociale, bancarotta fraudolenta</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/amministratori-di-societa-fallita-assolti-dal-reato-di-aumento-fittizio-di-capitale-sociale-bancarotta-fraudolenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Amministratori di società fallita assolti dal reato di aumento fittizio di capitale sociale, bancarotta fraudolenta e preferenziale Il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dei signori S.G., P.C., C.C. e D.M. per i reati di: concorso in aumento fittizio di capitale sociale (art.2632 c.c.) della “Z…s.p.a.” di cui erano amministratori, mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Amministratori di società fallita assolti dal reato di aumento fittizio di capitale sociale, bancarotta fraudolenta e preferenziale</p>
<p>Il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dei signori S.G., P.C., C.C. e D.M. per i reati di:</p>
<ol>
<li>concorso in aumento fittizio di capitale sociale (art.2632 c.c.) della “Z…s.p.a.” di cui erano amministratori, mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, omettendo di rettificare la stima del valore degli immobili industriali conferiti pur in presenza di crisi dell’azienda e la mancata acquisizione di due stabilimenti industriali, che vanificavano il criterio utilizzato per la stima;</li>
<li>b) bancarotta fraudolenta perché in concorso tra loro, nelle qualità di cui sopra, concorrevano a cagionare il dissesto della “Z…s.p.a.” commettendo i fatti di cui sub a);</li>
<li>c) bancarotta fraudolenta per alcuni pagamenti preferenziali effettuati prima della dichiarazione di fallimento.</li>
</ol>
<p>All’udienza preliminare, gli imputati, assistiti dall’avv. Anselmi, previa produzione di documenti e consulenza tecnica, chiedevano il giudizio abbreviato.</p>
<p>Nelle conclusioni, Il P.M. chiedeva una pena per ciascuno degli imputati di un anno e sei mesi di reclusione.</p>
<p>Il difensore avv. Anselmi, chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato sulla base dei seguenti argomenti.</p>
<p>L’unico bene in natura conferito consisteva in un ramo d’azienda produttivo da parte della “Z…s.r.l.” alla “Z…s.p.a.”, costituita ad hoc nell’ambito di un piano industriale di rilancio ed espansione. Al momento di tale conferimento la stima di esso era corretta in quanto fondata su perizia asseverata. Ipotizzare, come faceva il P.M., che la successiva crisi aziendale dovesse imporre agli amministratori una revisione della stima costituiva una inammissibile interpretazione analogica in malam partem del reato previsto dall’art.2632 c.c., che, secondo le interpretazioni disponibili, deve essere ritenuto riferirsi all’aumento fittizio di capitale mediante sopravvalutazione del capitale e non alla mancata riduzione di stima in sede di successivo controllo del valore dei cespiti.</p>
<p>Peraltro la rilevanza della sopravvalutazione doveva essere esclusa anche in considerazione del fatturato della società e della prudenziale svalutazione dell’avviamento.</p>
<p>Dall’insussistenza del reato p. e p. dall’art.2632 c.c., derivava l’insussistenza della bancarotta fraudolenta sub b) in quanto, in ipotesi d’accusa, fondata proprio sulla commissione del reato-mezzo di aumento fittizio di capitale.</p>
<p>Per quanto riguarda il capo c) d’imputazione, doveva escludersi la bancarotta preferenziale in quanto, anche prescindendo dal fatto che all’epoca dei pagamenti in questione non vi erano indici sintomatici dello stato d’insolvenza, a fronte dei pagamenti contestati la società aveva beneficiato di un finanziamento per somma superiore ai pagamenti effettuati. Dunque, nessun pregiudizio ai creditori poteva rinvenirsi per i, del tutto giustificati, pagamenti.</p>
<p>Il G.U.P. accoglieva i rilievi difensivi ed emetteva sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Medico internista accusato di omicidio colposo per errata diagnosi e terapia e poi assolto</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/medico-internista-accusato-di-omicidio-colposo-per-errata-diagnosi-e-terapia-e-poi-assolto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 14:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=1910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medico internista accusato di omicidio colposo per errata diagnosi e terapia viene assolto dal Tribunale senza bisogno di perizia medica legale La dott.ssa C.B., medico ospedaliero di medicina interna, veniva accusata di aver causato per colpa, in cooperazione con altri suoi colleghi, la morte, da shock settico, di una paziente in conseguenza di un’errata diagnosi &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/medico-internista-accusato-di-omicidio-colposo-per-errata-diagnosi-e-terapia-e-poi-assolto/"> <span class="screen-reader-text">Medico internista accusato di omicidio colposo per errata diagnosi e terapia e poi assolto</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/30/medico-internista-accusato-di-omicidio-colposo-per-errata-diagnosi-e-terapia-e-poi-assolto/">Medico internista accusato di omicidio colposo per errata diagnosi e terapia e poi assolto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Medico internista accusato di omicidio colposo per errata diagnosi e terapia viene assolto dal Tribunale senza bisogno di perizia medica legale</p>
<p>La dott.ssa C.B., medico ospedaliero di medicina interna, veniva accusata di aver causato per colpa, in cooperazione con altri suoi colleghi, la morte, da shock settico, di una paziente in conseguenza di un’errata diagnosi (edema polmonare secondario a sindrome coronarica acuta) e correlata errata terapia, pur a fronte di esami compatibili con una sepsi in atto, avendo quindi omesso l’esecuzione di alcuni esami specifici (urine e urocultura), sottovalutato le condizioni generali della paziente, omesso, al pari di tutti gli altri medici imputati, di comunicare, al momento delle consegne per cambio turno, l’evoluzione del quadro clinico della paziente.</p>
<p>L’avvocato Muci, in difesa dell’imputata, contestava gli addebiti di colpa formulati dal consulente del Pubblico Ministero sulla base di una scrupolosa lettura della cartella clinica e della cartella infermieristica, offrendo una accurata ricostruzione dei fatti e dei diversi orari e ruoli dei medici coinvolti.</p>
<p>Questo lavoro di revisione documentale da parte della difesa è stato così efficace e incontrovertibile da escludere la necessità dell’esperimento di una perizia dibattimentale poiché la ricostruzione oggettiva del quadro degli accadimenti e degli interventi dei singoli medici in correlazione all’evoluzione delle condizioni della paziente ha consentito di dimostrare l’assenza di responsabilità professionale in capo al medico. L’esperienza maturata in tanti anni di lavoro e la dimestichezza acquisita con la terminologia medica ha reso possibile l’immediata individuazione di tale strategia difensiva vincente.</p>
<p>Il Tribunale ha quindi pronunciato una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.</p>
<p>&nbsp;</p>
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