Archiviato in indagini il procedimento penale a carico di un ex Provveditore agli Studi (ora Ufficio Scolastico Provinciale) accusato di omicidio colposo per la morte di un’ex insegnante di scuola elementare per mesotelioma pleurico.
Il prof. L.D.R., Provveditore agli Studi di … dal 1986 al 1995, veniva indagato, in qualità di preteso datore di lavoro e dunque titolare di posizione di garanzia, per aver colposamente cagionato la morte della sig.ra C.R., insegnante in servizio dal 1981 al 1992 presso una scuola elementare, esposta ad amianto presente nell’edificio scolastico medesimo, deceduta nel 2017 a causa di cachessia neoplastica conseguente a mesotelioma pleurico maligno destro epiteliomorfo e neoplasia mammaria con metastasi diffuse.
Assunta la difesa dell’indagato, l’avv. Muci redigeva una corposa memoria che ripercorreva tutta l’intricata legislazione di settore al fine di correttamente inquadrare il ruolo del provveditore ed escluderne la qualifica di datore di lavoro.
In estrema sintesi, la difesa giungeva alla conclusione per cui a norma del DPR 547/1955 e del D.P.R. 417/74 la Cassazione già riteneva che il personale direttivo era tenuto ad adottare i provvedimenti richiesti per garantire la sicurezza della scuola, ponendo quindi a carico del direttore didattico l’obbligo di realizzare quanto necessario a garantire la sicurezza della scuola in relazione all’immobile, alle attrezzature ricreative e didattiche.
Anche in ambito penale, veniva ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, la qualifica di datore di lavoro nel settore pubblico dovesse attribuirsi al soggetto dotato del potere di rappresentanza e di gestione nel contesto dell’ente, così interpretando il riferimento al “dirigente”, di cui agli art. 4 e 5 del D.P.R. 547/55, in senso sostanziale, secondo il principio di effettività in ragione della sua rappresentanza della persona giuridica o dell’istituzione, della sua vicinanza al luogo di lavoro e della sua autonomia gestionale, tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico.
Infatti, proprio in relazione, ad esempio, alla figura del preside, e dunque sempre prima della riforma del 2001 che ha attribuito ai capi degli istituti scolastici la formale qualifica di dirigenti, la giurisprudenza riteneva che tale soggetto fosse obbligato a vigilare sull’osservanza dei provvedimenti a tutela della salute e sicurezza degli allievi e del personale e fosse dunque da identificarsi come persona fisica penalmente responsabile nell’ambito della scuola per tale materia.
Dunque, il direttore didattico e il preside erano responsabili della sicurezza nella scuola pubblica già all’epoca in cui vigeva il D.P.R. 547/55.
Questa impostazione era stata puntualmente adottata e recepita anche dal Dlgs. 626/94, il cui art. 2 comma 1 stabilisce che” nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29 (pubblica istruzione compresa, n.d.r.), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale “, quindi, nel caso di specie, il direttore didattico e il preside.
Ad ulteriore conferma, il Decreto Ministeriale 21/6/96 n. 292, all’art. 1 lett. C) (rubricato: “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96”), in attuazione di quanto previsto dalla legge 626/94, ulteriormente ribadiva: “Ai fini ed effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di competenza, come segue :….. C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali”.
I Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi, a norma del Decreto Ministeriale, art. testé cit., alla lett. B), si consideravano datori di lavoro solo rispetto agli Uffici dell’Amministrazione Periferica del Ministero della Pubblica Istruzione (ossia i Provveditorati, n.d.r.).
Pertanto, si ribadiva in tal modo che i capi delle scuole pubbliche primarie e secondarie erano datori di lavoro e a loro competeva l’osservanza e l’applicazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro in tali ambiti.
Tutto ciò, si sottolinea nuovamente, ben prima che tali soggetti ricevessero la qualifica di dirigenti a norma del Dlgs. 165/2001.
In conclusione, secondo la difesa, l’indagato L.D.R., in quanto privo della qualifica di datore di lavoro rispetto al corpo insegnante e non destinatario dell’obbligo di predisporre ed attuare i provvedimenti necessari ad evitare l’esposizione ad amianto, non rivestiva la posizione di garanzia dalla quale discendono gli eventuali profili di colpa per inosservanza degli obblighi di legge nella materia in questione e sulla base della quale è possibile valutare la sussistenza o meno del nesso di causalità fra la pretesa condotta omissiva e l’evento morte.
Il P.M., preso atto delle osservazioni della difesa, le recepiva integralmente formulando richiesta di archiviazione in favore del prof. L.D.R.
Il G.I.P. disponeva l’archiviazione motivando la decisione col richiamo a tali argomentazioni.