La molestia o il disturbo alle persone (art.660 c.p.)

La molestia o disturbo alle persone è una contravvenzione prevista e punita dall’art.660 c.p. che così recita:

chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516.”

Tradizionalmente si ritiene che il reato in esame sia posto a tutela della tranquillità pubblica e che l’interesse privato alla tranquillità personale riceva una tutela riflessa, accordata dall’ordinamento anche senza o contro la volontà delle persone molestate o disturbate.

A sostegno di tale conclusione militerebbero la collocazione della norma tra le contravvenzioni contro l’ordine pubblico e la procedibilità del reato d’ufficio.

In tale ottica, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che, nell’ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio.

Pertanto, il reato è stato ravvisato nella condotta dell’imputato che, all’interno di un supermercato, aveva seguito una persona scattandole diverse fotografie, risultando irrilevante che la persona offesa non si fosse neppure accorta del fatto.

Nel caso di specie, dunque, riprendere o scattare con il cellulare “poche e sporadiche” foto senza il consenso del soggetto fotografato, è stato ritenuto configurare un’ipotesi di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., che consente il sequestro probatorio del cellulare stesso.

Nel corso del tempo, però, ha preso piede anche un orientamento parzialmente diverso che riconosce la natura plurioffensiva del reato. In forza di tale impostazione, è stata riconosciuta la necessità di comunicare la richiesta di archiviazione della notitia criminis anche alla persona offesa, alla quale non era stato notificato l’avviso ex art. 408 cpv. c.p.p., in quanto, benché previsto a tutela di un interesse pubblico generale, l’art.660 costituisce altresì offesa alla quiete privata.

Sostanzialmente, gli elementi della fattispecie oggettiva sono tre: a) l’arrecare a taluno molestia o disturbo; b) per petulanza od altro biasimevole motivo; c) in un luogo pubblico o aperto al pubblico o per mezzo del telefono.

Sotto il primo profilo vale la pena di evidenziare che il disturbo o la molestia devono necessariamente raggiungere una persona determinata e non il pubblico. Il disturbo e la molestia, peraltro, sono concetti non descritti specificamente e quindi dal confine suscettibile di interpretazione. In genere si ritiene che la “molestia” sia costituita da una alterazione dolorosa, importuna o fastidiosa dell’equilibrio psichico. Il “disturbo”, invece, verrebbe ritenuto un ostacolo tale da impedire a chi lo subisce di svolgere le proprie attività.

Di regola, il disturbo e la molestia devono valutarsi non già con riferimento al fastidio percepito dalla persona offesa ma in relazione alla psicologia normale media, ovvero al modo di sentire e di vivere comune.

Concetti suscettibili di interpretazione sono altresì la “petulanza” o l’“altro biasimevole motivo”.

La giurisprudenza ravvisa la “petulanza” in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata altrui. “Biasimevole motivo”, invece, sarebbe ogni altro movente riprovevole di per sé o in relazione alla qualità della persona offesa, e che su quest’ultima produca gli stessi effetti della petulanza.

In un recente caso giudiziario, è stato ritenuto che non configurasse la petulanza, e quindi non integrasse il reato, l’invio di 15 sms nell’arco di 75 giorni nel tentativo di riallacciare i rapporti con la ex compagna.

La giurisprudenza ha anche deciso che le chiamate dettate da esigenze di pubblicità e promozione commerciale, seppur moleste, non integrano il reato di cui all’art. 660 c.p., atteso che non sussiste il fine di petulanza o biasimevole motivo.

Viceversa, è stata riconosciuta la responsabilità per molestia dell’amministratore di una società incaricata del recupero crediti che abbia compiuto numerose telefonate verso un debitore per ottenere il pagamento di quanto dovuto allorché l’attitudine dei contatti, la loro frequenza e collocazione oraria, siano tali da integrare la petulanza richiesta dall’art. 660 c.p. (nella specie, la persona offesa aveva ricevuto anche dieci chiamate al giorno, tutte mirate ad ottenere il saldo delle fatture ancora inevase).

Secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza del reato in esame, gli intenti scherzosi o persecutori dell’agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.

Dunque, è stata confermata la condanna per l’imputato che per mezzo del telefono e per biasimevole motivo, recava molestia alla vittima, effettuando numerosissime telefonate, di giorno e di notte, molte delle quali pervenivano sul cellulare della stessa e risultavano “mute” e anonime.

Non è stato ravvisato il reato nel caso in cui vi sia stata reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione “per petulanza o altro biasimevole motivo”, cui è subordinata l’illiceità penale del fatto (nella specie, vi era stato un invio di messaggi telefonici molesti a cui il destinatario aveva risposto a tono).

Appare interessante la recente pronuncia con la quale è stata giudicata integrare il reato di molestie la condotta dell’imputata che, con tre diverse telefonate, aveva contattato la persona offesa parlandole di presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa imputata e con altre donne; la natura molesta e petulante delle chiamate è stata ricavata dalla forma anonima delle telefonate, dal contenuto delle informazioni riferite e da alcuni passaggi ritenuti velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti.

Come accennato, il reato deve essere commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono.

E’ considerato “pubblico”, il luogo nel quale tutti possono accedere continuamente; è “aperto al pubblico”, invece, qualunque luogo in cui ciascuno può fare accesso in determinati momenti o possedendo determinati requisiti. Tale è, ad esempio, l’androne di un palazzo o la scala comune a più abitazioni.

E’ stato ritenuto integrare la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. — e non il più grave delitto preveduto e punito dall’art. 615-bis c.p. né quello previsto dall’art. 610 c.p. — l’installazione di una telecamera nel bagno di un Comune in quanto, trattandosi di luogo accessibile sia al pubblico che al personale dipendente dell’ente pubblico, il fatto non risulta commesso in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p..

Il reato p. e p. dall’art.660 c.p. può rientrare nel novero dei reati informatici. Infatti, va registrato che la giurisprudenza ha ritenuto che anche una pagina Facebook di un utente possa essere considerata “luogo aperto al pubblico” al fine della realizzazione del reato in esame.

Secondo la giurisprudenza, la piattaforma sociale Facebook è una sorta di agorà virtuale, di “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni: essa dunque, al pari di ogni social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio “luogo” aperto al pubblico, in cui può esser commesso il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p..

Ne conseguirebbe, però, che i messaggi privati, come tali non liberamente accessibili da tutti, non integrerebbero il reato.

Di recente è stata ravvisata la responsabilità a titolo di molestie per l’imputato accusato di aver inviato messaggi tramite Facebook ovvero tramite l’applicativo WhatsApp al fine di organizzare incontri o intavolare conversazioni di chiaro contenuto sessuale.

Per quanto invece riguarda la commissione del reato mediante telefono, va registrato che, in forza del dato letterale contenuto nella norma, viene considerato integrato il reato anche qualora il disturbo e la molestia siano arrecati a mezzo “SMS”, ovvero messaggi scritti inviati tramite telefono cellulare: squilli telefonici e “sms”, ripetuti nel tempo e non graditi al destinatario, costituiscono una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale della vittima e un non indifferente turbamento della sua serenità e della sua vita quotidiana tanto da integrare il reato di molestia.

La giurisprudenza, però, esclude la ricorrenza del reato di molestie quando esso sia arrecato a mezzo e-mails, in quanto queste sono inviate mediante computer e non tramite telefono.

Tale orientamento giurisprudenziale, pur rispettoso della lettera della norma, appare con tutta evidenza non aggiornato rispetto all’evoluzione tecnologica, la quale, oramai abitualmente, consente che l’invio e la ricezione di email avvenga a mezzo di telefoni smartphone.

Secondo la giurisprudenza, non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l’invio per posta ordinaria di una pluralità di lettere contenenti messaggi ed immagini a contenuto osceno, difettando il carattere invasivo del mezzo telefonico e non comportando tale condotta un’immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né un’intrusione diretta del primo nella sfera del secondo.

Tradizionalmente si ritiene che il reato di cui all’art. 660 c.p. richieda sotto il profilo soggettivo la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà, per petulanza – ossia quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone – o per altro biasimevole motivo – ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata.

Per potere ritenere sussistente il dolo del reato occorre quindi accertare non solo la volontà della condotta ma anche la direzione della stessa verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà.

Pertanto, la giurisprudenza ha, ad esempio, escluso la sussistenza del reato in un caso in cui le telefonate e gli sms che l’imputata aveva effettuato al coniuge separato, oggetto della contestazione, risultavano riguardare questioni rilevanti relative alla gestione dei figli e non potevano essere definiti motivati da petulanza o da altro biasimevole motivo, benché percepiti come molesti dal destinatario.

Siccome, però, per una sentenza in un senso se ne trova spesso una in un altro, non può non rilevarsi che la giurisprudenza ha altresì ritenuto che, ai fini della sussistenza del reato di molestie risultano necessarie la mera coscienza e la volontarietà della condotta molesta, rimanendo irrilevanti gli intenti perseguiti dall’agente, confinati alla sola sfera interiore dei motivi.

Al giudice s’imporrebbe dunque l’accertamento della petulanza del comportamento dell’imputato; dunque, nel caso è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 660 c.p. nei ripetuti tentativi di contatto telefonico e telematico posto in essere dall’imputato atteso che era emerso che tali tentativi non erano finalizzati a creare disagi o molestie all’ex convivente, ma esclusivamente ad avere notizie del figlio minore, allo scopo di poterlo incontrare, esercitando in tal modo i propri diritti di genitore.

Tra i rapporti con altri reati, meritano di essere segnalati quelli con il delitto di violenza sessuale e con quello di atti persecutori.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ritiene di qualificare come violenza sessuale ex art.609 bis c.p. e non come molestie ex art.660 c.p., i toccamenti o palpeggiamenti delle natiche anche se sopra i vestiti e con finalità molesta e non di libidine.

La contravvenzione prevista dall’art. 660 c.p. è stata ritenuta configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento, invasivi ed insistiti, diversi dall’abuso sessuale; dunque è stata confermata la condanna per violenza sessuale nei confronti di un datore di lavoro che si era strusciato addosso ad una dipendente toccandole il seno e varie parti del corpo.

La giurisprudenza ha recentemente ritenuto che integri il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all’art. 660 c.p. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità. (nel caso di specie, l’imputato aveva indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali).

Con riguardo invece ai rapporti con il delitto p. e p. dall’art.612 bis c.p., va rilevato che quest’ultimo, pur potendosi commettere anche mediante condotte moleste, non necessita la commissione di tali atti in luogo pubblico, aperto al pubblico o tramite telefono, mentre richiede che la condotta molesta cagioni un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero che la condotta sia tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Dunque, secondo la giurisprudenza, ad esempio, il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall’art. 660 c.p., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento.

Quest’ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l’incolumità propria o altrui e l’alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente, integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p..

Cosa fare in caso di accusa di molestia o il disturbo alle persone (art.660 c.p.)

Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino? Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame. Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie. Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione. Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso. Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.

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