Penale ambientale a Torino
La tutela dell’ambiente non concerne solo l’esercizio di attività imprenditoriale, benché quando reati in materia ambientale vengano compiuti nell’esercizio di un’impresa spesso le conseguenze siano particolarmente gravi.
Di regola, si intendono a tutela dell’ambiente quelle norme contro l’inquinamento, compreso quello derivante dall’irregolare smaltimento di rifiuti, e quelle in materia di tutela urbanistica.
In materia di inquinamento, occorre ricordare, tra le altre:
– le norme del Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006), che prevede specifiche norme e sanzioni a tutela del suolo e delle acque, norme e sanzioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti e disposizioni a tutela dell’aria e di del suolo;
– il titolo VI bis del Codice Penale (inserito con L.68/2015), che disciplina i delitti contro l’ambiente:
- Inquinamento ambientale (art. 452- bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.).
Il titolo in esame prevede anche alcune particolari circostanze aggravanti quando tali reati siano commessi a mezzo di associazioni per delinquere di tipo semplice o di stampo mafioso italiano o internazionale.
L’art. 452 ter c.p. punisce la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.
Essendovi molte leggi speciali e direttive europee, la materia risulta assai complessa e la normativa non sempre chiara.
In materia urbanistica, la disciplina è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6-6-2001 n.380) che, oltre a delineare le regole per l’attività edilizia, prevede anche alcune sanzioni penali in caso di violazioni delle prescrizioni. Si ricordano in particolare i reati di:
- Esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso a costruire o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione (art.44 lett.b);
- Lottizzazione abusiva di terreni e interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso (art.44 lett.c).
Diritto Penale Ambientale a Torino e Provincia – Avvocati penalisti Anselmi e Muci