Medico internista, rinviato a giudizio per omicidio colposo per aver causato IRA in paziente affetto da malattia neuromuscolare, viene assolto
La dott.ssa M.A.B., medico ospedaliero specialista in medicina interna, veniva accusata di aver colposamente causato, in cooperazione con altri colleghi, il decesso per IRA (insufficienza respiratoria acuta) aggravatasi sino all’exitus, di una paziente affetta da malattia neuro-muscolare, omettendo di effettuare, o effettuando in modo carente, le necessarie terapie che il caso avrebbe richiesto (tra le quali, NIV, In-Exsufflator, fisioterapia respiratoria, accertamenti strumentali).
Il capo d’imputazione era formulato sulla base della consulenza disposta dal P.M. e della relazione del consultante pneumologo nominato dalla parte civile.
Il caso presentava notevole complessità sia per la pluralità delle specializzazioni mediche coinvolte, sia per la peculiarità della patologia neurologica che affliggeva la paziente, sia per la copiosità della documentazione clinica.
L’avvocato Muci, in difesa dell’imputata, si è anzitutto preoccupata di produrre l’intera documentazione clinica.
Appariva infatti evidente che i consulenti tecnici del P.M. e della P.C., nonostante la loro esperienza ospedaliera e i loro titoli accademici, avevano tratto conclusioni sulla base del solo diario clinico, senza una puntuale disamina di tutta la cartella clinica. L’acquisizione del diario infermieristico e della cartella della FKT ha invece dimostrato, contrariamente alle conclusioni dei citati consulenti, che NIV (alias BIBAP) e IN-EXSufflator (o COUGH ASSIST) erano stati utilizzati secondo precise cadenze ed indicazioni, così come la scarsa compliance della paziente.
In secondo luogo, la difesa ha puntato l’attenzione sulla malattia che affliggeva la paziente, ossia una patologia neuromuscolare mitocondriale a progressiva degenerazione, ormai in atto da tempo, completamente ignorata dai consulenti della pubblica e privata accusa, nonostante la paziente ne presentasse tutti i segni e i sintomi.
Grazie ad un capace consulente neurologo, la difesa ha dimostrato che tale patologia colpisce tutta la muscolatura sia striata sia liscia, causando cardiopatie e pneumopatie. Questa progressiva degenerazione era purtroppo giunta allo stadio finale, con grave ed irreversibile compromissione della forza dei muscoli respiratori, della muscolatura che presiede allo svolgimento delle più elementari attività quotidiane (incapacità di vestirsi, di nutrirsi in modo autonomo, di controllare il retto e la vescica).
Ragion per cui, la difesa ha contestato che la causa della morte potesse sbrigativamente essere ritenuta la IRA.
Infatti, in assenza di autopsia come nel caso specifico, si entrava nel campo delle ipotesi, che come tali possono assumere un grado di verosimiglianza scientificamente apprezzabile solo se suffragate da dati obiettivi.
Ancora una volta è stata documentazione medica prodotta nella sua interezza dalla difesa a provare come la supposizione dei consulenti dell’accusa (IRA come causa della morte) fosse smentita dalle risultanze in cartella perché le EGA eseguite dimostravano che il PH si era sempre mantenuto nella norma, che non vi era mai stato ingombro secretivo acuto, che i presidi (NIV e IN-EX) erano stati utilizzati nei tempi e nei modi adeguati.
Allo stesso modo i CCTT dell’accusa avevano ignorato i dati che segnalavano una degenerazione progressiva della funzionalità cardiaca, anch’essa dovuta alla patologia neuro – muscolare.
In sintesi, tale malattia, definita come distrofia miotonica, e tutte le complicanze da essa indotte costituivano la complessa causa di morte della paziente. Non a caso, le cause di morte più frequenti nei pazienti da essa affetti sono le aritmie cardiache e la polmonite da aspirazione.
La difesa concludeva pertanto che contro tale grave patologia nulla si poteva fare poiché non esisteva né esiste cura, non esiste un rimedio che possa “comandare” ai muscoli di continuare a fare il loro lavoro.
Tutto ciò provava che non vi fosse alcuna responsabilità in capo ai medici imputati
Il Tribunale pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, motivando la sua decisione sulla base di quanto prospettato dalla difesa.
La P.C. decideva di impugnare la sentenza, riproponendo le tesi del proprio consulente pneumologo, già smentite in primo grado.
La Corte d’Appello disponeva una rinnovazione del dibattimento per l’esperimento della perizia che il Tribunale aveva ritenuto di non effettuare.
Il perito incaricato dalla Corte concludeva conformemente alle argomentazioni proposte dalla difesa e dai suoi consulenti, escludendo dunque la sussistenza di responsabilità professionale di tutti i medici imputati.
La Corte d’Appello pronunciava sentenza di assoluzione confermando, dunque, la decisione del primo grado di giudizio.