Amministratori di società fallita assolti dal reato di aumento fittizio di capitale sociale, bancarotta fraudolenta

Amministratori di società fallita assolti dal reato di aumento fittizio di capitale sociale, bancarotta fraudolenta e preferenziale

Il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dei signori S.G., P.C., C.C. e D.M. per i reati di:

  1. concorso in aumento fittizio di capitale sociale (art.2632 c.c.) della “Z…s.p.a.” di cui erano amministratori, mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, omettendo di rettificare la stima del valore degli immobili industriali conferiti pur in presenza di crisi dell’azienda e la mancata acquisizione di due stabilimenti industriali, che vanificavano il criterio utilizzato per la stima;
  2. b) bancarotta fraudolenta perché in concorso tra loro, nelle qualità di cui sopra, concorrevano a cagionare il dissesto della “Z…s.p.a.” commettendo i fatti di cui sub a);
  3. c) bancarotta fraudolenta per alcuni pagamenti preferenziali effettuati prima della dichiarazione di fallimento.

All’udienza preliminare, gli imputati, assistiti dall’avv. Anselmi, previa produzione di documenti e consulenza tecnica, chiedevano il giudizio abbreviato.

Nelle conclusioni, Il P.M. chiedeva una pena per ciascuno degli imputati di un anno e sei mesi di reclusione.

Il difensore avv. Anselmi, chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato sulla base dei seguenti argomenti.

L’unico bene in natura conferito consisteva in un ramo d’azienda produttivo da parte della “Z…s.r.l.” alla “Z…s.p.a.”, costituita ad hoc nell’ambito di un piano industriale di rilancio ed espansione. Al momento di tale conferimento la stima di esso era corretta in quanto fondata su perizia asseverata. Ipotizzare, come faceva il P.M., che la successiva crisi aziendale dovesse imporre agli amministratori una revisione della stima costituiva una inammissibile interpretazione analogica in malam partem del reato previsto dall’art.2632 c.c., che, secondo le interpretazioni disponibili, deve essere ritenuto riferirsi all’aumento fittizio di capitale mediante sopravvalutazione del capitale e non alla mancata riduzione di stima in sede di successivo controllo del valore dei cespiti.

Peraltro la rilevanza della sopravvalutazione doveva essere esclusa anche in considerazione del fatturato della società e della prudenziale svalutazione dell’avviamento.

Dall’insussistenza del reato p. e p. dall’art.2632 c.c., derivava l’insussistenza della bancarotta fraudolenta sub b) in quanto, in ipotesi d’accusa, fondata proprio sulla commissione del reato-mezzo di aumento fittizio di capitale.

Per quanto riguarda il capo c) d’imputazione, doveva escludersi la bancarotta preferenziale in quanto, anche prescindendo dal fatto che all’epoca dei pagamenti in questione non vi erano indici sintomatici dello stato d’insolvenza, a fronte dei pagamenti contestati la società aveva beneficiato di un finanziamento per somma superiore ai pagamenti effettuati. Dunque, nessun pregiudizio ai creditori poteva rinvenirsi per i, del tutto giustificati, pagamenti.

Il G.U.P. accoglieva i rilievi difensivi ed emetteva sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

 

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