Assolto il dirigente ospedaliero accusato di concussione

Assolto il dirigente ospedaliero di primo livello imputato di concussione per aver indotto (secondo la precedente formulazione legislativa del reato), in concorso con altro collega sovraordinato, alcuni pazienti, portatori di gravi patologie che necessitavano di cure urgenti, a scegliere il regime in ALP (attività libero professionale intraospedaliera) e dunque a pagare come pazienti privati, gli interventi cui dovevano essere sottoposti e i ricoveri correlati, facendo loro credere che la collocazione nelle liste d’attesa della sanità pubblica avrebbero comportato inevitabili ritardi nella prestazione delle terapie.

Il dott. C.M., medico neurochirurgo ospedaliero, veniva rinviato a giudizio, unitamente al suo primario, per concussione. Secondo l’accusa egli, approfittando della sua qualità di p.u., avrebbe fatto leva sulla condizione psicologica fragile di alcuni pazienti affetti da gravi patologie tumorali per indurli ad accollarsi i costi delle loro cure, paventando lunghi tempi d’attesa per loro nell’ambito della sanità pubblica e quindi nascondendo loro che in realtà, data l’urgenza delle loro condizioni e la priorità dei loro casi, non sarebbero valse tali liste.

Questa vicenda prendeva corpo da una denuncia formulata in altra sede istituzionale a carattere politico, non dai pazienti.

A dibattimento venivano sentiti parecchi testimoni, fra i quali anche tutti i pazienti operati dai due imputati per neoplasie in regime di ALP.

L’avv. Muci, difensore del dott. C.M., in sede di controesame dei pazienti, otteneva risposte che sconfessavano l’ipotesi accusatoria. Tutti infatti dichiaravano che, nonostante la prospettazione della possibilità di intervento e degenza in regime pubblicistico da parte del dott. C.M., volutamente avevano optato per il regime di ALP al fine di beneficiare di un trattamento di degenza in stanza singola con bagno interno e, non meno importante, per avere la certezza di essere operati proprio dal chirurgo di loro fiducia, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento dall’ospedale per il regime ALP, cosa che il regime pubblico non poteva garantire.

Si aggiunga che i pazienti che avevano fatto tale scelta erano anche persone molto abbienti.

Dopo un lungo dibattimento, articolatosi in molte udienze e con molte questioni in fatto e diritto proposte dalla difesa, l’avv. Muci, all’esito della lunga discussione finale, chiedeva l’assoluzione del dott. C.M. perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale in composizione collegiale accoglieva l’impostazione della difesa assolvendo il dott. C.M. perché il fatto non sussiste.

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