Assolto l’imprenditore da truffa aggravata all’INPS per contributi previdenziali

Assolto dal reato di truffa aggravata l’imprenditore che portava a conguaglio il pagamento di indennità a vario titolo con le somme dovute all’INPS per contributi previdenziali e assistenziali

F.M., socio accomandatario di una società di pulizie industriali, veniva accusato di truffa ai danni dell’INPS per avere posto a conguaglio, nelle denunce mensili dei contributi dovuti all’ente, che costituivano l’artificio del reato di truffa, importi di indennità di maternità facoltativa e indennità straordinaria per familiari con handicap in realtà mai versate alla dipendente avente diritto, per un totale di € 3.938,78, così inducendo in errore l’INPS circa la loro effettiva corresponsione e procurandosi dunque un pari ingiusto profitto.

L’avv. Muci, difensore nominato da F.M., chiedeva in udienza preliminare il proscioglimento dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Secondo la difesa, in primo luogo, il fatto contestato doveva essere riqualificato ai sensi dell’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato), secondo il più recente orientamento della Cassazione, e non ai sensi dell’art. 640 cpv n. 1 (truffa aggravata ai danni di ente pubblico), come invece sostenuto dall’accusa.

Quindi, poiché l’indebita percezione dei rimborsi era stata effettuata da F.M. tramite la presentazione dei prospetti mensili DM10 e non con un’unica dichiarazione, le condotte realizzate dall’imputato dovevano essere singolarmente considerate, ossia mese per mese, e come tali, ciascuna di esse risultava essere inferiore alla somma di € 3.999,96, cioè inferiore alla soglia prevista dall’art. 316 ter co. 2 c.p. per la rilevanza penale e la punibilità.

Peraltro, nel caso specifico, addirittura l’intero ammontare dell’indebita compensazione, pari a € 3.938,78, era inferiore alla soglia indicata.

Ne conseguiva quindi che la condotta contestata all’imputato non era punita dalla legge come reato, trattandosi tutt’al più di un illecito amministrativo

Il G.U.P., in accoglimento delle argomentazioni difensive, pronunciava sentenza di proscioglimento in udienza preliminare perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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