Chirurgo accusato di omicidio colposo per difetto di informazione volta da ottenere il consenso all’intervento chirurgico, insufficiente controllo postoperatorio e ritardato reintervento viene assolto dal Tribunale
Il medico chirurgo P.D. veniva rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo in quanto, secondo la pubblica accusa, aveva cagionato la morte del suo paziente A.B. per shock emorragico per emoperitoneo massivo in pancreatite necrotico emorragica. Il dott. P.D., avendo accertato un importante adenocarcinoma gastrico, aveva sottoposto il paziente A.B. ad intervento chirurgico di resezione gastrica parziale con asportazione linfonodale radicale. Successivamente il paziente, dopo un decorso postoperatorio non brillante, veniva operato nuovamente a distanza di 12 giorni per suturare una lacerazione del duodeno. Il paziente moriva circa una settimana dopo.
Chirurgo accusato di omicidio colposo per difetto di informazione volta da ottenere il consenso all’intervento chirurgico, insufficiente controllo postoperatorio e ritardato reintervento viene assolto dal Tribunale
Il medico chirurgo P.D. veniva rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo in quanto, secondo la pubblica accusa, aveva cagionato la morte del suo paziente A.B. per shock emorragico per emoperitoneo massivo in pancreatite necrotico emorragica. Il dott. P.D., avendo accertato un importante adenocarcinoma gastrico, aveva sottoposto il paziente A.B. ad intervento chirurgico di resezione gastrica parziale con asportazione linfonodale radicale. Successivamente il paziente, dopo un decorso postoperatorio non brillante, veniva operato nuovamente a distanza di 12 giorni per suturare una lacerazione del duodeno. Il paziente moriva circa una settimana dopo.
Nel complesso processo a carico del dott. P.D. la pubblica accusa muoveva numerose contestazioni di negligenza, imprudenza ed imperizia. Secondo il Pubblico Ministero, che si valeva degli argomenti di un proprio consulente medico legale, il chirurgo non aveva adeguatamente monitorato il paziente dopo la prima operazione, ad esempio sottoponendolo ad ecografia addominale finalizzata all’individuazione di eventuali raccolte ematiche addominali. Inoltre, aveva sottovalutato il peggioramento del quadro clinico del paziente e lo aveva tardivamente rioperato. Infine, aveva acquisito il consenso al primo intervento dopo un’incompleta ed insufficiente informazione sui rischi dello stesso, così privandolo del diritto di decidere quale fosse il trattamento più idoneo da adottare.
In dibattimento l’avv. Maurizio Anselmi, in difesa del dott. P.D., anche sulla scorta di quanto esposto dai propri consulenti tecnici, contestava decisamente le accuse.
Per quanto riguarda il consenso all’intervento, l’avv. Anselmi dimostrava che il consenso era stato formalmente rilasciato e che l’intervento eseguito era l’unico trattamento medico indicato per un adenocarcinoma gastrico come quello diagnosticato. In ogni caso, l’avv. Anselmi osservava che il dott. P.D. aveva adeguatamente spiegato quale fosse la gravità della malattia e la delicatezza dell’intervento, illustrando le possibili complicanze, anche se non soffermandosi su ciascuna di esse. Inoltre, l’eventuale violazione delle regole sul consenso informato era penalmente irrilevante, non avendo le regole in questione finalità cautelare.
Con riferimento ai contestati profili di colpa relativi alla pretesa omessa diagnosi ed alla tardività del secondo intervento, l’avv. Anselmi sottoponeva a serrata critica gli argomenti e le conclusioni del C.T. del P.M. e sosteneva, sulla base delle prove acquisite, che il controllo postoperatorio, in un contesto clinico equivoco, era stato corretto, compiuto con tecniche anche più adeguate rispetto a quelle pretese (TAC) e che non v’era stato alcun ritardo nel secondo intervento chirurgico. Inoltre, dimostrava l’insussistenza del nesso di causa, in quanto l’eventuale più precoce, ancorché non giustificato, intervento non avrebbe modificato lo sfortunato decorso del paziente, dovuto a peculiari e non fronteggiabili complicanze.
Il Giudice del Tribunale accoglieva le difese a favore del dott. P.D. e lo assolveva con la formula “il fatto non sussiste”.