Procedimento penale per la vendita di un biglietto alla partita di Coppa dei Campioni

Archiviato il procedimento penale a carico di A.C. accusato di sostituzione di persona e alterazione del documento di identità, in concorso con altra persona, in relazione alla vendita di un biglietto nominativo di ingresso allo stadio per una partita di calcio di Coppa dei Campioni

A.C. aveva acquistato un biglietto nominativo per assistere ad una partita di Coppa dei Campioni. A causa di un improvviso sopravvenuto malore e del conseguente ricovero in ospedale alcuni giorni prima della partita, aveva deciso di cedere ad un terzo conoscente tale biglietto allo stesso prezzo di acquisto.

A.C. aveva consegnato al compratore anche la propria carta d’identità trattandosi di biglietto nominativo, cosicché il compratore stesso potesse dimostrare di essere legittimamente in possesso del titolo di ingresso alla partita.

Il compratore, però, di sua iniziativa, decideva di apporre sulla carta d’identità di A.C. la propria foto. Tale maldestra alterazione del documento veniva immediatamente scoperta dalle forze dell’ordine addette al controllo dei biglietti e dei documenti al momento dell’ingresso allo stadio.

Ne derivava la denuncia all’Autorità giudiziaria di A.C. e del possessore del biglietto per i reati di sostituzione di persona e falsificazione del documento di identità in concorso.

L’avv. Muci, incaricata della difesa da A.C., redigeva una memoria in indagini al P.M. sostenendo che la consegna della carta d’identità aveva avuto lo scopo di legittimare in capo all’acquirente il possesso del biglietto nominativo, intestato ad A.C., per consentirgli l’ingresso allo stadio in occasione della partita. In tal modo A.C. aveva ritenuto di realizzare una sorta di delega, come accade, per esempio, quando si chiede a terzi di recarsi ad un ufficio postale per ritirare la propria raccomandata, consegnando il proprio documento di identificazione da esibire a tale scopo.

Non vi era inoltre prova alcuna che A.C. conoscesse le intenzioni del terzo acquirente, il quale aveva verosimilmente in via autonoma deciso di alterare la carta d’identità, peraltro con modalità alquanto ingenua al limite del falso grossolano, tant’è che è stata immediatamente scoperta. Infatti, A.C. era a più di quattrocento Km di distanza, ancora in malattia e nulla lasciava intendere che avesse potuto rappresentarsi e accettare il rischio di alterazione da parte dell’utilizzatore.

Il P.M. richiedeva l’archiviazione del procedimento penale richiamando le argomentazioni della difesa.

Il G.I.P. disponeva in conformità.

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