Dopo sei mesi di custodia cautelare e la condanna a 8 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio, ottiene in appello la derubricazione, la riduzione di pena e la sospensione condizionale

Dopo sei mesi di custodia cautelare e la condanna in primo grado ad otto anni e quattro mesi di reclusione per tentato omicidio in relazione a scontri tra tifosi, in appello ottiene la riforma della sentenza con qualificazione dei fatti come lesioni personali e pena ridotta ad un anno e sei mesi di reclusione con la condizionale.

Il sig. A.P. veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere per tentato omicidio in quanto, in concorso con altri, nella fase antecedente ad una partita di calcio, colpiva con calci e pugni al volto un tifoso della squadra avversaria. Scontati oltre sei mesi in custodia cautelare, di cui più di un mese e mezzo in carcere ed il resto agli arresti domiciliari, A.P. veniva condannato dal G.I.P. in giudizio abbreviato ad 8 anni e 4 mesi di reclusione per il capo d’accusa.

Dopo il primo grado, A.P. si rivolgeva agli avvocati Anselmi e Muci che proponevano appello avverso la sentenza di condanna, sostenendo che, dalle prove in atti, compresi i filmati degli scontri, doveva escludersi un concorso di persona di A.P. con gli altri imputati, poiché il suo ruolo appariva del tutto isolato e marginale, dal momento che egli appariva per lo più difendersi dai colpi della persona offesa e senza assestare nessun colpo al volto di quest’ultima, né con pugni, né con calci. Inoltre, i difensori evidenziavano che, a tutto voler concedere, i fatti dovevano essere riqualificati come lesioni personali anziché come tentato omicidio: doveva infatti escludersi che in concreto le azioni contestate agli imputati avessero mai messo in pericolo la vita della persona offesa.

In circa cinque secondi i due coimputati di A.P. avevano dato due calci al volto della persona offesa che, mentre gli aggressori si allontanavano, si era alzata da sola sulle proprie gambe. Le ferite da questa riportate, pur rilevanti, come evidenziato dai consulenti tecnici non erano state mortali ed i colpi non erano stati di intensità idonea a cagionare la morte.

La Corte d’appello accoglieva l’appello con riferimento a tale ultimo motivo e riqualificava i fatti come concorso in lesioni personali, riducendo la pena ad un anno e sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

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