La diffamazione è delitto previsto e punito dall’art.595 c.p. che così recita:
“chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065.
Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.
Se l’offesa è arrecata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
Per i reati di cui al primo e secondo comma è competente a giudicare il Giudice di Pace e, di conseguenza, ex art.52 comma 2 lett. a) D.L.vo 274/2000, le pene applicabili sono in realtà le seguenti: la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.
Per i reati di cui al terzo e quarto comma è invece competente a giudicare il Tribunale in composizione monocratica.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000, così prevista dall’art.13 L.47/1948.
La disciplina della diffamazione, poi, si completa negli articoli successivi, aventi ad oggetto l’esclusione della prova liberatoria (art.596 c.p.), la diffamazione a mezzo della stampa (art.596 bis c.p.), la querela della persona offesa e l’estinzione del reato (art.597 c.p.), le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative (art.598 c.p.), la provocazione (art.599 c.p.).
Come emerge dal testo dell’art.595 c.p. sopra riportato, la nozione di diffamazione è connessa in positivo all’offesa dell’altrui reputazione ed alla comunicazione con più persone, ed in negativo alla mancata ricorrenza del reato previsto dall’art.594 c.p., ossia dall’ingiuria.
Peraltro, in seguito al D. L.vo 7 del 2016, l’art.594 c.p. è stato abrogato e l’ingiuria depenalizzata. Tuttavia, benché ridotta ad illecito civile, l’ingiuria continua a essere rilevante al fine di descrivere la diffamazione: l’ingiuria è l’offesa dell’onore o del decoro di una persona presente, mentre la diffamazione consiste nell’offesa dell’altrui reputazione in assenza della persona offesa.
Si ritiene, in ogni caso, che nel caso di lettera indirizzata a più persone, compreso l’offeso, vi sarà concorso dell’ingiuria e della diffamazione.
Ciò ha evidentemente rilievo anche per quanto riguarda l’invio di email. Anzi, secondo orientamento giurisprudenziale, l’invio di email a contenuto diffamatorio, realizzato mediante l’utilizzo di internet, integrerebbe un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art.595 comma 3 c.p. e l’eventualità che tra i destinatari del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le offese non consentirebbe di mutare il titolo di reato in quello di ingiuria.
Per quanto riguarda il requisito della pluralità di persone a cui deve essere fatta la comunicazione affinché ricorra il reato, si reputa che debbano essere almeno due le persone raggiunte dalla comunicazione.
La comunicazione può essere anche non simultanea e, secondo un indirizzo giurisprudenziale, sussiste il requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet, quale un giornale telematico, destinato di regola ad essere visitato da un numero indeterminato di soggetti, a nulla rileva la teorica possibilità che esso non sia letto da nessuno.
E’ stato altresì affermato in giurisprudenza che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso una bacheca “facebook” o su “Instagram” integrerebbe un’ipotesi di diffamazione aggravata ex art.595 comma 3 c.p., in quanto si tratterebbe di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Sempre secondo la giurisprudenza, essendo reato di evento, la diffamazione, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni offensive e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state inserite in un messaggio di posta elettronica diretto a più destinatari, non è sufficiente il mero inserimento nella rete, ma occorre quanto meno la prova dell’effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato “scaricato” mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario.
La diffusione del web e, quindi, di una nuova modalità di manifestazione del pensiero rispetto alla stampa tradizionale, ha posto il quesito se alla eventuale diffamazione online o alla diffamazione a mezzo social network fossero o meno applicabile la garanzia prevista dall’art.21 commi 3 e 4 della Costituzione, sui limiti di sequestrabilità preventiva ivi previsti.
Le decisioni in materia appaiono non sempre univoche.
Da un lato, infatti, è prevalente l’orientamento secondo il quale non trovano applicazione per i giornali telematici, i siti online, i blog, le mailing list, le chat, le newsletter, le e-mail, ecc. le garanzie costituzionali previste dall’art.21 comma 3 Cost., in quanto il termine “stampa” è stato assunto dalla norma costituzionale nella sua accezione tecnica, riferita alla “carta stampata”.
Tuttavia, una relativamente recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e, perciò, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art.1 L. 47/1948 e, dunque, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, trattandosi di prodotto editoriale sottoposto a norma di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico.
Nella stessa decisione, peraltro, la Corte ha ritenuto ammissibile, ricorrendo le condizioni della legge processuale penale, il sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, in quanto non rientrerebbero nell’ambito delle tutele costituzionali relative al sequestro della stampa i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero trasmessi per via telematica, quali i forum, i blog, le newsletter, i newsgroup, le mailing list ed i social network.
L’art.57 c.p. prevede la responsabilità per i reati commessi sulla stampa periodica anche del direttore o vice direttore responsabile che omettano di esercitare sul periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.
E’ controversa la responsabilità ex art.57 c.p. del direttore di giornale telematico o dell’amministratore di sito internet per articoli postati da collaboratori del sito.
Si è affermato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria.
Con orientamento difforme, si è invece deciso che al giornale telematico si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall’art. 21 cost., ma anche le disposizioni volte a impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali quella di cui all’art. 57 c.p., che punisce appunto l’omesso controllo sui contenuti pubblicati. Tale responsabilità riguarderebbe certamente i contenuti redazionali, ma non potrebbe escludersi neppure relativamente ai commenti inseriti (« postati ») dagli utenti estranei alla redazione, perché, rispetto a tali ultimi contenuti, se pure si accertasse l’impossibilità per il direttore di impedirne la pubblicazione con gli opportuni, praticabili accorgimenti tecnico-organizzativi, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità per omesso controllo in relazione alla « permanenza » del commento incriminato, che il direttore avrebbe potuto e dovuto rimuovere.
Più spesso, però, è dato rinvenire decisioni che escludono la responsabilità ex art.57 c.p. del direttore di testata giornalistica online.
Il problema dell’omesso controllo, ovviamente, non riguarda solo il direttore di un giornale telematico, ma anche altre figure, come il blogger, per i commenti postati da utenti del blog, ed il gestore di un internet point, in relazione alle email inviate da utenti del punto da lui gestito.
In entrambi i casi la giurisprudenza ha ritenuto di escludere la responsabilità di tali soggetti per il fatto di aver omesso il controllo preventivo sui contenuti diffamatori diffusi, rispettivamente, dagli utenti del blog e da quelli dell’internet point.
Resta salva l’eventuale responsabilità concorsuale, ricorrente anche nel caso in cui, ad esempio, della pubblicazione di commenti diffamatori postati sul blog da utenti della rete il titolare del sito sia stato edotto e, ciò nonostante, non sia intervenuto per rimuovere il post offensivo.
Una tema di dimensioni difficilmente riassumibili in questo contesto è quello dell’esimente del diritto di cronaca e di critica. In breve sintesi, la diffamazione sarebbe scriminata nel caso in cui si eserciti un diritto di cronaca, che tuttavia deve sottostare alle seguenti condizioni: 1) continenza o correttezza dell’esposizione; 2) interesse pubblico; 3) verità della notizia. Parimenti costituirebbe causa di giustificazione della diffamazione l’esercizio del diritto di critica, che si distinguerebbe da quello di cronaca per il fatto di non concretizzarsi, come quest’ultimo, in una narrazione di fatti, ma nella espressione di un giudizio o di un’opinione e, quindi, non potrebbe pretendersi che sia rigorosamente obiettiva. Perciò, l’unico limite del diritto di critica sarebbe l’interesse pubblico e sociale alla critica stessa.
Con riguardo al diritto di cronaca, si è spesso discusso se sia o meno ammissibile un esercizio putativo di esso, se cioè il giornalista sia o meno giustificato non solo quando il fatto narrato sia obiettivamente vero, ma anche quando egli fosse convinto che il fatto fosse vero. In giurisprudenza appare prevalente la tesi restrittiva, che riconosce l’esimente putativa solo quando l’errore sia incolpevole, quando cioè il giornalista dimostri di essere stato scrupoloso e rigoroso nella verifica dei fatti.
E’ interessante che, sotto tale profilo, la giurisprudenza abbia negato tale scrupolo e rigore nel caso in cui la ricerca della veridicità della notizia sia stata compiuta su motori di ricerca o enciclopedie online del genere Wikipedia, in quanto essa non garantisce la reale completezza informativa, necessaria per poter invocare la predetta scriminante.
Riguardo al luogo di commissione del reato, e quindi della competenza a giudicarlo, è interessante rilevare che la giurisprudenza abbia stabilito che, in caso di diffamazione compiuta mediante l’inserimento su internet di frasi o immagini offensive, la diffamazione si consumerebbe nel momento e nel luogo in cui i terzi percepirebbero la espressione ingiuriosa.
Dunque, ove la percezione avvenga in Italia, la consumazione dovrebbe ritenersi avvenuta in Italia, anche se il sito web sia stato registrato all’estero.
Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio in cosa consista l’offesa dell’altrui reputazione, in quanto trattasi di concetto oggetto di casistica giurisprudenziale sterminata e modificatasi nel corso del tempo in conseguenza dell’evoluzione dei costumi in materia. In generale, infatti, si afferma che la reputazione consiste nella stima diffusa di cui la vittima goda nell’ambiente sociale, dell’opinione che gli altri abbiano del suo onore e decoro.
Poiché tale sentimento non è, dunque, quello soggettivo che la persona offesa abbia di sé, ma quello oggettivo che risieda nella comunità, ne consegue che l’interpretazione giurisprudenziale di ciò che in quest’ultima possa in un dato momento storico costituire “reputazione” e “diffamazione” lascia adito a numerose controversie in ordine alla ricorrenza o meno del reato in esame in relazione ai singoli fatti concreti.
A mero titolo esemplificativo, con riguardo alla diffamazione tramite posta elettronica o alla diffamazione tramite social network, può esporsi la seguente rassegna di decisioni giurisprudenziali che affermano le sussistenza della fattispecie nei seguenti casi:
- aver creato falsi profili Facebook rappresentati da foto caricaturali della persona offesa ed aver leso la reputazione della stessa tramite internet, con abusivo utilizzo dell’immagine di una persona del tutto inconsapevole, dal momento che in tal modo viene rappresentata una identità digitale non corrispondente al soggetto che utilizza il profilo;
- aver pubblicato su Facebook un proprio scritto accessibile ad una pluralità di persone, utilizzando toni allusivi, aspri e totalmente privi di moderazione, nonché affermazioni gravemente offensive e infamanti della reputazione della P.O. in un’ottica del tutto esorbitante dall’esistenza di un interesse pubblico all’informazione relativa ai fatti riportati (in tal caso si tratterebbe reato di diffamazione aggravata con mezzi di pubblicità);
- aver diffuso, mediante l’utilizzo della posta elettronica con pluralità di destinatari, di immagini abbinanti la figura della p.o. con foto di carattere pornografico. Tale associazione di immagini, infatti costituisce un grave atto offensivo e infamante del decoro e della reputazione della p.o. anche in considerazione dell’elevato numero di destinatari mediante lo strumento “forward” (in tal caso si tratterebbe reato di diffamazione aggravata con mezzi di pubblicità);
- aver diffuso un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” (in tal caso si tratterebbe reato di diffamazione aggravata con mezzi di pubblicità);
- aver scritto sul proprio blog usando espressioni che si traducano in gratuiti attacchi alla persona ed in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad hominem” (condanna, nella specie, per una donna che aveva apostrofato sul proprio blog una giornalista come ‘sgallettata’).
- Aver pubblicato su “facebook” un commento critico del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito come “imposizione o agire mafioso”;
- aver utilizzato su social media il sostantivo “animale” per indicare in maniera spregiativa il bambino che aveva procurato una ferita al volto della figlia;
- aver pubblicato su un “blog” una dichiarazione storicamente falsa attribuita ad un noto personaggio politico, aggiungendola a dichiarazioni rese effettivamente da quest’ultimo nel corso di un’intervista, inserita nel contesto di un articolo dal tono né ironico né scherzoso, e, dunque, ingannevole;
- aver pubblicato su un sito internet (nella specie, su facebook) immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione;
- aver pubblicato, su un sito internet accessibile a tutti, fotografie modificate dei volti di alcune professoresse;
- aver divulgato l’omosessualità di una persona allorché ciò avvenga per denigrarla in ragione del termine dispregiativo utilizzato e del collegamento con episodi specifici;
- aver pubblicato foto e video di contenuto pornografico (con concorso del reato di atti persecutori essendo stato indotto nella vittima un diffuso stato di ansia). Nel caso di specie l’ex fidanzato aveva, con condotte reiterate e moleste, pubblicato su diversi siti a contenuto pornografico video ritraenti terze persone ma associati alle generalità della vittima e alla sua utenza telefonica e su alcuni siti aveva pubblicato video realizzati con fotografie della vittima in biancheria in tema o in atti sessuali associati ad annunci erotici.
E’ stata, invece esclusa l’integrazione della fattispecie nei seguenti casi:
- l’aver pubblicato commenti e giudizi lesivi della reputazione della persona offesa su facebook, comunicando con video chat, con modalità accessibili ad un numero indeterminato di persone, in quanto doveva essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell’594, u.c. c.p., depenalizzato ai sensi dell’ 1, comma 1, lett. c), d.lg. n. 7 del 2016;
- l’aver inserito un commento sul canale You Tube ad una intervista della persona offesa, augurando a quest’ultimo ‘di avere delle figlie lesbiche, che abbiano a sposare dei gay’, in quanto non vi sarebbe attribuzione di qualità negative alla persona offesa, ovvero di espressioni che gettano, comunque, una luce negativa su quest’ultima;
- La pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero (fattispecie relativa alla pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava il proprio smartphone durante una celebrazione).
Cosa fare in caso di accusa di diffamazione commessa mediante posta elettronica, pubblicazioni on line o social network (art.595 c.p.)
Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?
Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.
Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.
Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.
Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.
Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.
Peraltro, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Dunque, l’assistenza di un avvocato penalista agevolerà la corretta redazione dell’atto.