Reati in materia di giochi e scommesse clandestini (l. 401/1989)

Per individuare reati in materia di giochi e di scommesse clandestini occorre anzitutto fare riferimento all’art.4 della L. 13-12-1989 n.401, il cui testo, anche alla luce di successive modifiche, è il seguente:

“Art. 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

  1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.

  1. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero.
  2. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale”.

Come si vede, le fattispecie di reato sono molteplici e le sanzioni penali in materia di scommesse e giochi sono varie.

Alcune delle fattispecie sono delitti (dunque presuppongono che siano commesse con dolo):

  • L’esercizio abusivo dell’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
  • L’organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE);
  • L’organizzazione, l’esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Altre fattispecie sono contravvenzioni (dunque possono essere commesse sia con dolo sia con colpa):

  • L’esercizio abusivo dell’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
  • La vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché la partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
  • Ancorché si sia titolari della prescritta concessione, l’organizzazione, l’esercizio e la raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
  • Nel caso di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui alle fattispecie precedenti, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati da esse previsti, il dare pubblicità al loro esercizio;
  • Il dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero;
  • La partecipazione a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui alle fattispecie precedenti, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dalle stesse.

Inoltre, la norma estende l’applicazione delle fattispecie anche a:

  • i giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche (i c.d. apparecchi o congegni automatici o elettronici d’azzardo);
  • lo svolgimento in Italia senza  concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere;
  • la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L’esercizio “abusivo” delle attività sopra descritte consiste nello svolgimento dell’attività in assenza del provvedimento amministrativo autorizzatorio o concessorio.

Di regola si ritiene che l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa possa concorrere con il delitto di associazione a delinquere, in quanto il reato previsto dalla norma in esame non necessiterebbe, per la sua commissione, di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e, quindi, neppure di una pluralità di soggetti.

Va tuttavia segnalato che, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto che in tema esercizio abusivo dell’attività di pubblica scommessa su giochi di abilità, sarebbe necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile e complessa.

Di conseguenza, è stata esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 4, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, a carico di tre imputati che avevano predisposto un banchetto amovibile sul quale uno di loro esercitava il gioco delle “tre campanelle” e gli altri due inducevano altri soggetti a giocare allettandoli con la possibilità di conseguire un facile guadagno, essendo tale condotta al più riconducibile nell’ambito della contravvenzione di cui all’art. 718 c.p..

Per ben comprendere il contesto normativo, occorre però richiamare la tradizionale disciplina codicistica del gioco d’azzardo facendo riferimento al testo degli artt.718-721 c.p..

art.718 codice penale:

“Esercizio di giuochi d’azzardo –

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 206 euro.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta”

art.719 codice penale:

circostanze aggravanti

La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Art.720 codice penale

Partecipazione a giuochi d’azzardo.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti”.

Art.721 codice penale

“Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco.

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato”.

E’, inoltre necessario ricordare che l’art. 110 t.u.l.p.s. già citato in precedenza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche), disciplina, tra l’altro, i giochi mediante i c.d. apparecchi automatici o elettronici da gioco. In forza di L.23-12-2005 n.266 (legge finanziaria del 2006), gli illeciti ivi previsti sono stati depenalizzati.

Tutta la complessa disciplina sopra richiamata, seppure sinteticamente, ha dato luogo ad una serie di controversie interpretative di grande rilievo.

Secondo infatti l’impostazione tradizionale, il c.d. “gioco d’azzardo” (quello nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria) era disciplinato dalle norme del codice penale, mentre la L.401/1989 si sarebbe occupata della diversa materia delle scommesse e del gioco del lotto clandestini, ipotesi nelle quali la vincita consegue ad una “puntata” di una somma di denaro sull’avverarsi di un risultato sportivo o sull’estrazione di un numero. In tale diversa materia, l’attività disciplinata non sarebbe in sé valutata negativamente; l’organizzazione delle scommesse sarebbe lecita quando gestita dallo Stato o da un suo concessionario.

Tale impostazione, però, ha subito una prima modifica in forza della disciplina del gioco d’azzardo mediante apparecchi elettronici (videopoker, slot machines, ecc.) introdotta nell’art.110 T.U.L.P.S.. In prima battuta, le attività vietate erano sanzionate penalmente.

Un secondo elemento di destabilizzazione è intervenuto con l’introduzione dell’art.4 comma 4 L.401/1989, secondo cui “le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773”.

In seguito a tale normativa, infatti, la disciplina del gioco del lotto e delle scommesse clandestini veniva applicata anche ai giochi d’azzardo mediante apparecchi automatici, che in teoria, in assenza della norma T.U.L.P.S., sarebbe rientrata nella disciplina del codice penale.

In tale contesto, cominciarono ad affermarsi orientamenti giurisprudenziali che applicavano l’art.4 L.401/1989 a qualsiasi installazione abusiva di apparecchiature oggettivamente aleatorie quali i videopoker, in quanto consentono ed agevolano la commissione del reato di gioco d’azzardo.

A tali impostazioni si opponevano altri orientamenti secondo i quali l’art.4 L.401/1989 si sarebbe dovuta applicare ai “giochi automatici” solo in caso di esercizio mediante una “organizzazione”, mentre il mero esercizio senza organizzazione, sarebbe rientrato, a seconda dei casi, nelle norme del codice penale o in quelle del T.U.L.P.S.. L’art.4 della L.401/1989, nonostante il richiamo all’art.110 T.UL.P.S., in realtà si sarebbe rivolto alle scommesse online.

In tale contesto, la L. 23-12-2005 n.266 ha depenalizzato le violazioni dell’art.110 T.U.L.P.S..

In seguito a tale modifica, il contrasto tra orientamenti si è ancora più acuito.

Secondo un primo orientamento, la normativa di cui alla L.401/1989 ed al codice penale sarebbero speciali rispetto a quella amministrativa del T.U.L.P.S.. Pertanto, l’esercizio del gioco d’azzardo con apparecchi automatici ed elettronici, come i “videopoker”, configurerebbe ancora reato, da sanzionarsi ex art.4 comma 4 L.401/1989 quando l’esercizio del gioco d’azzardo avvenga in forma organizzata e, invece, ex art.718 e ss. negli altri casi.

Al contrario, alla stregua di un secondo orientamento, le eventuali violazioni del regime fissato ai sensi dell’art.110 T.U.L.P.S. sarebbero ora sanzionate solo in via amministrativa e non in via penale. Pertanto, ad esempio, integrerebbe la violazione amministrativa di cui all’art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e non il reato di gioco di azzardo previsto dall’art. 718 cod. pen., l’installazione o l’utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in assenza del prescritto nulla osta, di apparecchi “totem” collegati a piattaforme telematiche che consentano l’esercizio di giochi nei quali ricorre il fine di lucro e l’aleatorietà della vincita.

Si tenga inoltre presente che, ai sensi dell’art. 5 d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv., con modif., in l. 27 febbraio 1998, n. 30, le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 c.p., nonché quelle di cui all’art. 110 t.u.l.p.s., “non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale”.

Cosa fare in caso di accusa di reati in materia di giochi e scommesse clandestini (l. 401/1989)

Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?

Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.

Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.

Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.

Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.

Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.

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