L’art.616 c.p., tradizionalmente, reprime la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
In seguito all’art.5 della L. 23-12-1993 n.547, l’art.616 comma 4 c.p. è stato modificato nel seguente modo:
“agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per ‘corrispondenza’ si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica”, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”.
Il novero dei c.d. reati informatici si è perciò ampliato, prevedendo una tutela dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche.
Tuttavia, prima di esaminare le questioni interpretative implicate da questo ampliamento dell’ambito della tutela, occorre, sia pure sommariamente, ricordare quale sia la disciplina che in precedenza riguardava solo la “corrispondenza” tradizionale, sulla quale si poggia anche quella disegnata dalla riformulazione dell’art.606 comma 4 c.p..
I primi tre commi dell’art.616 c.p. così recitano: “chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”
Si tratta di fattispecie comuni, cioè realizzabili da chiunque; nel caso in cui siano commesse da addetti al servizio postale, telegrafico o telefonico che abusino di tale loro qualità, dovranno applicarsi gli artt.619 e 620 c.p.,
Le condotte punibili dalla norma sono diverse:
- Prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa non diretta all’agente;
- Sottrarre o distrarre, al fine di prenderne o farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta non diretta all’agente;
- Distruggere in tutto o in parte corrispondenza non diretta all’agente;
- Rivelare senza giusta causa il contenuto della corrispondenza non diretta all’agente, se dal fatto deriva nocumento.
Di regola, si ritiene che, per essere tutelata, la corrispondenza dovrà avere i caratteri della “personalità” e dell’“attualità”.
Per quanto riguarda la “personalità”, essa implica che la corrispondenza sia diretta ad un soggetto determinato. Dunque, non avranno tutela le spedizioni ad un numero indeterminato di persone.
Per quanto, invece, riguarda l’“attualità”, si ritiene che sia soggetta a tutela ai sensi della norma in esame solo la corrispondenza tuttora in movimento dal mittente al destinatario, cioè quella di cui quest’ultimo non abbia preso visione nel caso si tratti di corrispondenza aperta, o quella che egli non abbia ancora aperto, nel caso si tratti di corrispondenza chiusa.
In dottrina si arriva pertanto a sostenere che, in caso di corrispondenza informatica o telematica, essa cessi di essere tale nel momento in cui il destinatario ha preso conoscenza del documento inviatogli.
Dunque, i messaggi (ad esempio le email) già letti e conservati nell’apposito archivio saranno eventualmente tutelati solo nel caso ricorrano altre fattispecie, quale quella p. e p. dall’art.635 bis o dall’art.621 c.p..
Per quanto riguarda l’estensione della tutela anche oltre la corrispondenza tradizionalmente intesa, si è ritenuto che, onde evitare un’eccessiva dilatazione della fattispecie, sia necessario che ricorrano i requisiti della “riservatezza” e della “personalità”.
La “personalità”, come visto, riguarda la destinazione del messaggio a soggetti determinati.
La “riservatezza”, concerne invece il fatto che la comunicazione avvenga con adeguati mezzi di protezione dell’accesso o cognizione da parte di terzi.
Si è ritenuto, perciò che sia protetto dalla norma in esame l’invio di telefax o di mailbox.
Invece, non avrebbero i caratteri della “personalità” le chat room o le mailing list, a causa della diffusività dei messaggi, pur in presenza di una individuazione dei destinatari.
La giurisprudenza, per quanto con orientamento non univoco, ha ritenuto che non rientrano nella nozione di corrispondenza i messaggi scambiati nell’ambito di una mailing list che, per numero e natura degli iscritti e per le modalità di accesso e per l’assenza di una effettiva relazione tra gli utenti, non poteva ritenersi caratterizzata da una dimensione personale e da un interesse concreto dei partecipanti ad escludere i terzi dal rapporto di comunicazione.
E’ stato altresì affermato che esulerebbero dalla nozione di corrispondenza i messaggi “postati” sui social network.
Ciò detto, molti sono i problemi interpretativi relativi all’applicazione alle comunicazioni informatiche di norme ideate per la corrispondenza cartacea.
Ad esempio, ci si è posti il problema di distinguere la corrispondenza “aperta” da quella “chiusa”, nel caso di corrispondenza informatica.
In presenza di plurime opinioni sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che la corrispondenza informatica debba ritenersi “chiusa” tutte le volte che i soggetti terzi non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi, non potendosi ritenere la corrispondenza conoscibile da parte di coloro che non dispongano legittimamente della chiave informatica di accesso, ovverosia della password.
Da segnalare l’orientamento di ritenere non coperta dalla tutela della norma in parola l’utilizzo per fini privati dell’indirizzo di posta elettronica aziendale da parte del lavoratore.
L’accesso alla casella elettronica utilizzata dal lavoratore dipendente per motivi di lavoro da parte dei dirigenti dell’impresa datrice non costituisce violazione dell’altrui corrispondenza.
Va segnalata, tuttavia, la decisione secondo la quale è illegittima l’acquisizione delle conversazioni su account Skype del lavoratore anche se il pc è aziendale.
Nella fattispecie di rivelazione del contenuto della corrispondenza, come si è visto, la legge prevede tre condizioni: che il fatto non costituisca più grave reato, che avvenga senza giusta causa e che da esso derivi nocumento. Per quanto riguarda gli ultimi due va segnalata ampia discussione sui contorni degli stessi.
La c.d. giusta causa dovrebbe essere intesa come non semplicemente evocativa delle cause di giustificazione già previste nella parte generale del codice penale.
Tale considerazione, però, inevitabilmente, rende estremamente incerti i confini della scriminante, in quanto implica la soluzione di quale sia il concetto di giustizia a cui occorre fare riferimento.
La giurisprudenza ha ritenuto che non può invocare tale giusta causa il dottore commercialista, imputato di appropriazione indebita ai danni del collega di studio avvocato, il quale abbia inoltrato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati una delle email inviate a terza persona dal collega di studio, nella quale l’avvocato faceva pesanti apprezzamenti sugli avvocati e magistrati del luogo.
Sulla scorta di alcune decisioni si ritiene che occorra fare un uso prudente della scriminante e che il criterio dell’inevitabilità sia essenziale per valutarne la sussistenza.
Sarebbe perciò rivelata per giusta causa la corrispondenza nel caso in cui, sulla base di dimostrate circostanze di fatto, non fosse possibile tutelare altrimenti la propria posizione giuridica soggettiva.
Per quanto riguarda il nocumento, esso sarebbe costituito da qualsiasi pregiudizio materiale o morale cagionato alla persona offesa dal reato o a chiunque altro, quindi anche persone diverse dal mittente o dal destinatario.
Di seguito si evidenziano alcuni ulteriori decisioni della giurisprudenza in materia:
- Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da “password”, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all’acquisizione del contenuto delle “mail” custodite nell’archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all’abusiva modificazione delle credenziali d’accesso consegua l’inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare;
- La circostanza che il PC aziendale utilizzato dal ricorrente per ragioni di lavoro fosse bene aziendale non autorizza affatto la direzione aziendale ad analizzare il contenuto dell’hard disk e ad acquisire le chat Skype memorizzate nell’account personale perché lede un lavoratore, violando platealmente la segretezza della sua corrispondenza (dovendosi intendere per tale anche quella informatica o telematica: 616 c.p.);
- Integra il reato di cui all’art. 616 c.p. l’avere preso cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra due soggetti diversi dall’imputato stesso e conservata nell’archivio della casella di posta elettronica di uno di essi;
- Nel caso in cui il datore di lavoro, in forza di regolamento aziendale, sia legittimamente a conoscenza della password atta a proteggere il sistema informatico, la corrispondenza informatica o telematica del singolo dipendente non può essere qualificata come “chiusa”, pertanto, non è ravvisabile una violazione dell’art. 616 c.p. nell’ipotesi in cui il superiore gerarchico prenda cognizione del contenuto della posta elettronica del lavoratore assente;
- La personalità dell’indirizzo di posta elettronica attribuito ad un dipendente dal suo datore di lavoro non comporta la segretezza dei messaggi dallo stesso inviati e non configura pertanto il reato di violazione della corrispondenza la condotta del datore di lavoro che li legga, accedendo alla relativa casella, ponendo lo stesso in essere, nella fattispecie, solo un uso di beni aziendali affidati ai dipendenti esclusivamente per ragioni di servizio.
Cosa fare in caso di accusa di violazione dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche
Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?
Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.
Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.
Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.
Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.
Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.
Si noti che i delitti previsti dalla norma in esame sono punibili a querela della persona offesa. Dunque, l’assistenza di un avvocato penalista agevolerà la corretta redazione dell’atto.