L’art. 337 C.P., rubricato “Resistenza a un pubblico ufficiale”, così dispone:
“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Lo scopo della norma è la tutela della libertà di azione della pubblica amministrazione nell’esecuzione delle decisioni adottate dai suoi funzionari. Dunque, esso fa parte dei delitti contro la P.A.
Più specificamente, poiché la norma è collocata nel capo II del titolo II del codice penale, la fattispecie in esame appartiene alla categoria dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.
Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque, mentre il soggetto passivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.
Appare quindi opportuno chiarire in capo a chi siano ravvisabili le due qualifiche richieste per i soggetti passivi.
Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
L’art 357 c.p., intitolato “Nozione del pubblico ufficiale”, recita:
”Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Mentre la pubblica funzione legislativa e giudiziaria sono concetti intuitivi, non altrettanto si può dire per quello di pubblica funzione amministrativa.
Innanzitutto, il primo problema da risolvere è capire che cosa sono le norme di diritto pubblico citate dall’art. 357 c.p.
Sono norme di diritto pubblico quelle che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, e i rapporti fra il cittadino e gli stessi.
Esse, dunque, regolamentano l’organizzazione e l’attività dei diversi settori della P.A. nonché la classificazione e la natura degli atti della stessa P.A., ossia le attività e gli atti in cui consiste la pubblica funzione svolta da specifici soggetti inseriti organicamente in tali settori.
Il pubblico ufficiale è, dunque, colui che svolge una pubblica funzione, ossia, come si è detto, un’attività regolamentata da norme di diritto pubblico, la quale si esplica nell’emanazione di atti autoritativi, ossia di atti che sono l’estrinsecazione di poteri autoritativi, tra i quali non rientrano solo i “poteri coercitivi” (di arresto, di perquisizione etc.), ma anche tutte quelle attività che consistono in manifestazioni di volontà della P.A. caratterizzate dall’esercizio di un potere pubblico discrezionale (ad es. il rilascio di autorizzazioni amministrative) nei confronti di altro soggetto (sempre nell’esempio, il destinatario dell’autorizzazione) che così viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all’autorità che tale potere esercita, potendo egli tutt’al più, in taluni specifici casi, essere titolare di interessi legittimi.
La pubblica funzione può svolgersi anche attraverso l’esercizio di poteri certificativi che consistono nell’attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria.
Talora potere autoritativo e potere certificativo possono coesistere nella medesima pubblica funzione, ma non necessariamente.
La giurisprudenza, nel corso dei decenni, ha elaborato una vastissima casistica, che fornisce un valido supporto per dirimere il dubbio sulla sussistenza o meno della qualifica soggettiva in esame in talune fattispecie concrete.
Esempi di pubblici ufficiali che possono trarsi dalla quotidianità sono:
- i notai;
- i giudici e i cancellieri nell’esercizio delle loro funzioni;
- i medici ospedalieri quando sono in servizio in ospedale e rivestono un ruolo apicale(ossia primari o aiuti primari, oggi denominati rispettivamente dirigenti medici di secondo e primo livello);
- gli insegnanti delle scuole pubbliche;
- gli agenti di polizia giudiziaria;
- gli ufficiali di anagrafe e di stato civile;
- gli scrutatori nell’esercizio delle loro funzioni nei seggi;
- il sindaco.
L’art. 358 c.p., intitolato “Nozione della persona incaricata di pubblico servizio”, recita:
“Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
L’incaricato di pubblico servizio è, quindi, colui che presta un servizio pubblico, cioè un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici della funzione pubblica, ossia dei poteri deliberativi, autoritativi o certificativi di cui si è detto.
Il pubblico servizio ha anch’esso una regolamentazione di natura pubblicistica, al pari della pubblica funzione, che vincola l’operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità senza, però, conferirgli i poteri propri della funzione pubblica.
Non possono essere ritenuti incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono solo mansioni di ordine e prestazioni di opera meramente materiale.
A mero titolo di esempio, sono incaricati di pubblico servizio:
- i medici di reparto o di pronto soccorso quando sono in servizio in ospedale e non rivestono un ruolo apicale;
- i farmacisti;
- i bidelli, sebbene vi siano talora contrasti giurisprudenziali in merito;
- le guardie giurate che svolgono funzioni di portavalori;
- i letturisti dei contatori delle società di somministrazione Gas, delle società di Energia Elettrica;
- i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza;
- i riscossori delle tasse automobilistiche;
- il sub-concessionario per la gestione dei giochi telematici in relazione alla riscossione e versamento di quanto dovuto allo Stato;
- il conducente di un mezzo pubblico di trasporto;
- gli ausiliari del traffico quando accertano e contestano i divieti di sosta all’interno delle aree in concessione alle imprese di gestione parcheggi;
- i necrofori.
Esercitano mansioni di ordine e prestazioni di opera meramente materiale e quindi non sono incaricati di pubblico servizio, sempre a mero titolo di esempio:
- il portiere di un ospedale;
- l’operatore ecologico (netturbino);
- il tassista;
- l’addetto al servizio di riscossione del pedaggio in un parcheggio automatizzato di un’azienda comunale;
- i dipendenti comunali con le mansioni di interratori addetti alla sepoltura delle salme;
- l’usciere di un ufficio giudiziario.
Essi sono, dunque, soggetti privati.
Si osserva che, per quel che rileva ai fini della presente trattazione, anche il cittadino privato che procede all’arresto ai sensi dell’art. 383 c.p.p. può essere considerato un pubblico ufficiale e pertanto godrà della tutela dell’art. 337 c.p..
Nella maggior parte dei casi, la resistenza di cui all’art. 337 c.p. viene commessa dal privato per opporsi ai controlli, ai fermi o agli arresti operati dalle forze di polizia, che intervengono in funzione di situazioni di sospetta commissione di altri reati o di flagranza di reato, o per eseguire misure cautelari.
Per tale ragione, il reato è quasi sempre contestato in connessione con altro reato, quello che cioè ha generato l’intervento delle forze dell’ordine, raramente in via autonoma.
Elemento oggettivo del reato
“Violenza” e “minaccia” sono termini che designano tutte le forme di coercizione sia fisica sia morale nei confronti del soggetto passivo del reato. Dunque, commette il reato il privato che faccia ricorso ad espressioni verbali anche indirette, che prospettino un male ingiusto per il p.u. o incaricato di p.s. mentre compie un atto del suo ufficio o servizio.
Anche la semplice frapposizione di ostacoli che influiscano sulla libertà di movimento del p.u. è considerata violenza, al pari, in generale, di qualsiasi mezzo che sia idoneo a turbare l’attività del p.u.
La resistenza meramente passiva esclude invece la configurabilità del reato. Anche la semplice fuga non integra il reato, purchè non si superino i limiti del comportamento passivo. Ma se durante la fuga si commettono manovre, quali tentativi di collisione, ad esempio, con il veicolo condotto dalle forze dell’ordine, tale condotta integrerà il reato in esame.
Data la contiguità fra il reato in esame e la violenza o minaccia a p.u. (art. 336 c.p.), la differenza fra le due fattispecie consiste nel fatto che nella resistenza la violenza o la minaccia vengono esercitate per opporsi al p.u. durante il compimento dell’atto; nella seconda, invece, la violenza o la minaccia precedono il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale e sono usate contro il p.u..
“Atto d’ufficio” è concetto assai ampio poiché, sulla base di quanto negli anni elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, esso non consiste esclusivamente in un atto amministrativo, ma comprende tutti i comportamenti materiali o giuridici che siano riconducibili all’incarico e funzione del p.u. o dell’incaricato di p.s. anche per via consuetudinaria.
Elemento soggettivo del reato
Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento dell’atto d’ufficio.
Esimente della legittima reazione ad atti arbitrari (art. 393 bis c.p.)
L’art. 393 bis c.p., rubricato “Causa di non punibilità”, stabilisce:
“Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.
Questa norma stabilisce in quali casi la reazione del privato agli atti del pubblico ufficiale è lecita, in quali casi cioè il ricorso alla violenza o alla minaccia del privato di cui all’art. 337 c.p. non possa essere punito.
Dalla lettura dell’art. 393 bis c.p. si ricava che i presupposti della reazione lecita sono:
- che il p.u. abbia ecceduto rispetto ai limiti delle sue attribuzioni;
- che il p.u. abbia compiuto atti contrari ai propri doveri o omesso un atto dell’ufficio, ossia atti arbitrari;
- che l’eccesso abbia dato causa alla reazione del privato.
In estrema sintesi, senza pretesa alcuna di completezza:
- In generale, l’eccedere dai limiti delle attribuzioni si sostanzia nel ricadere in uno dei vizi tipici dell’atto amministrativo: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. Quest’ultimo consiste nell’uso del potere discrezionale per un fine privato.
- L’arbitrarietà dell’atto, secondo la giurisprudenza di legittimità, si ravvisa allorquando il pubblico ufficiale, eccedendo dai limiti delle sue attribuzioni, tenga una condotta improntata a sopruso, prepotenza, malanimo nei confronti del privato destinatario della medesima.
- La reazione del privato deve essere proporzionata alla gravità del fatto arbitrario compiuto dal p.u. o dall’incaricato di p.s.; inoltre, vi deve essere immediatezza temporale tra l’eccesso del soggetto qualificato e la reazione del privato.
Cosa fare in caso di accusa di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)
Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?
Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.
Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie. Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già formulata in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.
Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.
Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.