L’art. 318 c.p., rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, così recita:
“il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.
L’art. 319 c.p., rubricato “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, così dispone:
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.
L’art. 319 bis c.p., rubricato “Circostanze aggravanti”, recita:
“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.
L’art. 320 c.p., intitolato “Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio”, così stabilisce:
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.
L’art. 321 c.p., intitolato “Pene per il corruttore”, recita:
“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari) e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità”.
L’art. 323 bis c.p., intitolato “Circostanze attenuanti”, prevede:
- al primo comma, una diminuzione delle pene per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione tra i quali quelli di cui agli artt. 318, 319 e 320 quando i fatti sono di particolare tenuità;
- al secondo comma una riduzione della pena da un terzo a due terzi per alcuni delitti contro la p.a., tra i quali quelli di cui agli artt. 318, 319, 320, 321 in favore di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità
Infine, l’art, 323 ter c.p., rubricato “Causa di non punibilità”, stabilisce:
- al primo comma, in relazione ad una serie di delitti contro la P.A., tra cui quelli previsti dagli artt. 318, 319, 320, 321, che non sia punibile chi, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
- Il secondo comma della norma in esame precisa: “La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma (ossia entro quattro mesi dalla commissione del fatto).
- Il terzo comma recita: “La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del fatto denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell’agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (ossia la legge rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – il cui art. 9 stabilisce i casi in cui sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono sotto copertura indagini nella materia oggetto della legge stessa)”
L’articolata disciplina del reato di corruzione è il risultato di due importanti riforme operate dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015, che hanno apportato consistenti modifiche al precedente assetto normativo, sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale.
Senza alcuna pretesa di completezza, se ne tracceranno le linee essenziali.
Soggetti attivi del reato
La corruzione rientra nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione, e, più precisamente, un delitto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio contro la P.A..
Essa è pertanto un reato “proprio”, in quanto può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), ma, a differenza di altri delitti contro la P.A., è anche un reato a concorso necessario o reato plurisoggettivo, poiché per la sua commissione è indispensabile l’accordo fra il soggetto pubblico (p.u. o incaricato di p.s., ossia il corrotto) e il soggetto privato (cd. corruttore), il quale risponderà del reato (art. 320) insieme al primo.
E’, pertanto, preliminarmente necessario chiarire in cosa consistano le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.
Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
L’art 357 c.p., intitolato “Nozione del pubblico ufficiale”, recita:
”Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Mentre la pubblica funzione legislativa e giudiziaria sono concetti intuitivi, non altrettanto si può dire per quello di pubblica funzione amministrativa.
Innanzitutto, il primo problema da risolvere è capire che cosa sono le norme di diritto pubblico citate dall’art. 357 c.p.
Sono norme di diritto pubblico quelle che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, e i rapporti fra il cittadino e gli stessi.
Esse, dunque, regolamentano l’organizzazione e l’attività dei diversi settori della P.A. nonché la classificazione e la natura degli atti della stessa P.A., ossia le attività e gli atti in cui consiste la pubblica funzione svolta da specifici soggetti inseriti organicamente in tali settori.
Il pubblico ufficiale è, dunque, colui che svolge una pubblica funzione, ossia, come si è detto, un’attività regolamentata da norme di diritto pubblico, la quale si esplica nell’emanazione di atti autoritativi, ossia di atti che sono l’estrinsecazione di poteri autoritativi, tra i quali non rientrano solo i “poteri coercitivi” (di arresto, di perquisizione etc.), ma anche tutte quelle attività che consistono in manifestazioni di volontà della P.A. caratterizzate dall’esercizio di un potere pubblico discrezionale (ad es. il rilascio di autorizzazioni amministrative) nei confronti di altro soggetto (sempre nell’esempio, il destinatario dell’autorizzazione) che così viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all’autorità che tale potere esercita, potendo egli tutt’al più, in taluni specifici casi, essere titolare di interessi legittimi.
La pubblica funzione può svolgersi anche attraverso l’esercizio di poteri certificativi che consistono nell’attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria.
Talora potere autoritativo e potere certificativo possono coesistere nella medesima pubblica funzione, ma non necessariamente.
La giurisprudenza, nel corso dei decenni, ha elaborato una vastissima casistica, che fornisce un valido supporto per dirimere il dubbio sulla sussistenza o meno della qualifica soggettiva in esame in talune fattispecie concrete.
Esempi di pubblici ufficiali che possono trarsi dalla quotidianità sono:
- i notai;
- i giudici e i cancellieri nell’esercizio delle loro funzioni;
- i medici ospedalieri quando sono in servizio in ospedale e rivestono un ruolo apicale(ossia primari o aiuti primari, oggi denominati rispettivamente dirigenti medici di secondo e primo livello);
- gli insegnanti delle scuole pubbliche;
- gli agenti di polizia giudiziaria;
- gli ufficiali di anagrafe e di stato civile;
- gli scrutatori nell’esercizio delle loro funzioni nei seggi;
- il sindaco.
L’art. 358 c.p., intitolato “Nozione della persona incaricata di pubblico servizio”, recita:
“Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
L’incaricato di pubblico servizio è, quindi, colui che presta un servizio pubblico, cioè un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici della funzione pubblica, ossia dei poteri deliberativi, autoritativi o certificativi di cui si è detto.
Il pubblico servizio ha anch’esso una regolamentazione di natura pubblicistica, al pari della pubblica funzione, che vincola l’operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità senza, però, conferirgli i poteri propri della funzione pubblica.
Non possono essere ritenuti incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono solo mansioni di ordine e prestazioni di opera meramente materiale.
A mero titolo di esempio, sono incaricati di pubblico servizio:
- i medici di reparto o di pronto soccorso quando sono in servizio in ospedale e non rivestono un ruolo apicale;
- i farmacisti;
- i bidelli, sebbene vi siano talora contrasti giurisprudenziali in merito;
- le guardie giurate che svolgono funzioni di portavalori;
- i letturisti dei contatori delle società di somministrazione Gas, delle società di Energia Elettrica;
- i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza;
- i riscossori delle tasse automobilistiche;
- il sub-concessionario per la gestione dei giochi telematici in relazione alla riscossione e versamento di quanto dovuto allo Stato;
- il conducente di un mezzo pubblico di trasporto;
- gli ausiliari del traffico quando accertano e contestano i divieti di sosta all’interno delle aree in concessione alle imprese di gestione parcheggi;
- i necrofori.
Esercitano mansioni di ordine e prestazioni di opera meramente materiale e quindi non sono incaricati di pubblico servizio, sempre a mero titolo di esempio:
- il portiere di un ospedale;
- l’operatore ecologico (netturbino);
- il tassista;
- l’addetto al servizio di riscossione del pedaggio in un parcheggio automatizzato di un’azienda comunale;
- i dipendenti comunali con le mansioni di interratori addetti alla sepoltura delle salme;
- l’usciere di un ufficio giudiziario.
Essi sono, dunque, soggetti privati.
Corruzione impropria e propria
Gli artt.318 e 319 c.p. prevedono sostanzialmente due tipi di corruzione:
- la corruzione impropria (art. 318 c.p.), cioè commessa dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico servizio) per il compimento di un atto che fa parte delle sue funzioni o poteri in cambio di denaro o altra utilità;
- la corruzione propria (art. 319 c.p.), ossia commessa dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico servizio) per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, o per la posticipazione o l’omissione di un atto del suo ufficio, in cambio di denaro o altra utilità.
In entrambi i casi, si già detto, il soggetto privato è punito dalla legge insieme al p.u. o all’incaricato di p.s., poiché, a differenza della concussione, il privato non subisce una limitazione della propria libertà di autodeterminazione da parte del p.u., il quale si pone, dunque, in posizione di preminenza in ragione della sua pubblica funzione; al contrario, nella corruzione il privato agisce su un piano di parità con il soggetto qualificato, raggiungendo con lui un accordo criminoso volto al conseguimento del proprio interesse privato grazie all’operato dello stesso p.u., il quale, a propria volta, agendo in spregio ai doveri insiti nella pubblica funzione che riveste, favorisce il privato dietro promessa e/o ricezione di indebita retribuzione.
Interesse tutelato nella corruzione impropria (art. 318 c.p.) è l’imparzialità della pubblica amministrazione, mentre nel caso della corruzione propria (art. 319) si ritiene che, insieme all’imparzialità della P.A., sia tutelato anche l’interesse al buon andamento della medesima.
Elemento oggettivo
Occorre, per chiarezza, distinguere fra i due tipi di corruzione.
Nella corruzione impropria, oggetto dell’accordo criminoso fra agente pubblico e privato è l’esercizio dei poteri e delle funzioni da parte del primo a fronte di un compenso in denaro o altra utilità ricevuti o promessi dal secondo.
Per la sussistenza del reato è necessario che, il consenso alla pattuizione illecita da parte del p.u. (o incaricato di p.s.) venga accertato. Diversamente, non vi sarà corruzione impropria ma istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), delitto che ricorre a fronte della non accettazione da parte del p.u. o dell’incaricato di p.s. dell’indebita offerta o promessa di denaro fatta da terzi. Dunque, se non vi è prova dell’accettazione del compenso da parte del p.u. non si potrà ritenere sussistente la corruzione
Altro punto essenziale è stabilire quando denaro o altra utilità siano indebiti, ossia costituiscano un’illecita retribuzione del p.u. perché compia un atto del suo ufficio.
A tal fine, il nuovo codice del comportamento dei pubblici dipendenti precisa che essi non devono accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore dati nell’ambito di normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali, dovendosi intendere per modico valore, in via orientativa, un valore non superiore a € 150,00, anche sotto forma di sconto. Le diverse amministrazioni pubbliche possono avere codici di comportamento più restrittivi, in cui si stabilisce che i dipendenti possano ricevere doni di valori ma di gran lunga inferiori a tale somma o addirittura possono escludere o vietare, in capo al p.u. o all’incaricato di p.s., di ricevere di regalie.
Per l’integrazione del reato è previsto che la retribuzione indebita sia data o promessa al p.u. (o all’incaricato di p.s.) per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Per “funzione”, stante anche la definizione ricavabile dalla stessa nozione di pubblico ufficiale o incaricato di p.s. di cui sopra, si deve intendere ogni attività e/o compito attributi dalle norme di diritto pubblico a tali soggetti.
Con il termine “potere” si designa l’attività realizzata dal p.u. o dall’incaricato di p.s. nel rispetto delle finalità pubbliche indicate dalla legge, attività in virtù della quale l’agente pubblico ha la capacità di produrre effetti nella sfera giuridica altrui.
Peraltro, un orientamento della Cassazione tende ad estendere la responsabilità stabilendo che, anche nella corruzione impropria, così come in quella propria, non è determinante che l’atto d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del p.u. o dell’incaricato di p.s., ma è necessario e sufficiente che l’atto rientri nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto qualificato appartiene e che in relazione ad esso egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.
A mero titolo di esempio, è stata ritenuta sussistente la corruzione impropria nei seguenti casi:
- l’impiegato della conservatoria immobiliare che riceve compensi per il rilascio in tempi più celeri di certificati catastali rispondenti al vero;
- il dirigente medico ospedaliero che riceva dai pazienti somme di denaro per l’opera da lui prestata in regime di pubblica sanità.
Nella corruzione propria (art. 319 c.p.), l’oggetto dell’accordo criminoso tra il p.u. (o l’incaricato di p.s.) e il soggetto privato è il compimento da parte del primo di un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio o l’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio a fronte di una retribuzione, in denaro o altra utilità, per sé o per un terzo, ricevuta dal secondo o da questi promessa e dal p.u. o dall’incaricato di p.s. accettata.
Si distingue fra corruzione propria antecedente e susseguente a seconda che il denaro o altra utilità sia ricevuto o promesso ed accettato anteriormente al compimento dell’atto d’ufficio o successivamente. Come vedremo, tale distinzione ha delle ricadute sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato.
La prima si ha quando il p.u. o l’incarico di p.s. riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per terzi, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio; la seconda quando il p.u. o l’incarico di p.s. riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio.
“Atto d’ufficio” è concetto assai ampio poiché, sulla base di quanto negli anni elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, esso non consiste esclusivamente in un atto amministrativo, ma comprende tutti i comportamenti materiali o giuridici che siano riconducibili all’incarico e funzione del p.u. o dell’incaricato di p.s. anche per via consuetudinaria.
La contrarietà ai doveri d’ufficio è configurabile non solo nel caso di compimento da parte del p.u. o incaricato di p.s. di atti illeciti o illegittimi, ma anche nell’ipotesi in cui l’atto compiuto sia formalmente regolare ma realizzato dal p.u. o dall’incaricato di p.s. prescindendo volutamente dall’adempimento dei doveri istituzionali previsti da norme di qualsiasi livello, anche prassi e consuetudini. Occorre dunque valutare l’insieme del servizio reso al privato e verificare se ogni atto singolarmente considerato corrisponda ai requisiti e alle finalità di legge e non contravvenga ai doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chi esercita la pubblica funzione.
La stessa cosa vale allorquando si tratti di atti del soggetto pubblico caratterizzati da natura discrezionale poiché nell’esercizio del potere discrezionale devono essere rispettate le relative regole per l’emanazione degli atti. Qualora ciò non avvenga è configurabile la corruzione propria.
A mero titolo di esempio, risponde di corruzione propria:
- il funzionario della Questura che, dietro compenso, modifichi l’ordine cronologico di presentazione delle pratiche per il rilascio dei permessi di soggiorno, cosicché venga trattata prima una pratica presentata successivamente ad altre;
- l’infermiere della camera mortuaria di un ospedale che, dietro compenso dell’impresario di pompe funebri, gli segnali il decesso di pazienti;
- il commissario di una commissione d’esame per un concorso pubblico che indichi ad un candidato assegnato a quella commissione quali domande saranno formulate in sede di prova orale, ricevendo un compenso per tale aiuto;
- gli ufficiali della Guardia di Finanza che eseguano una verifica contabile presso una società in modo superficiale ed affrettato per sottrarre la società medesima a rilievi e sanzioni, in cambio di un compenso.
Elemento soggettivo del reato
Nella corruzione impropria ritiene una certa dottrina che allorquando questa sia antecedente il dolo richiesto per la configurabilità del reato debba essere specifico perché l’espressione “per l’esercizio delle sue funzioni” di cui al testo dell’art. 318 avrebbe valore non solo causale ma anche finale. Nella corruzione impropria susseguente, invece, il dolo è generico.
Anche nella corruzione propria il dolo è diversamente qualificato a seconda che la fattispecie sia antecedente o susseguente.
Nel caso di corruzione propria antecedente, si ritiene che il dolo sia specifico, caratterizzato cioè dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o dal compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio. In buona sostanza, la contrarietà ai doveri d’ufficio, che caratterizza la finalità della condotta nella corruzione propria susseguente, ne qualifica il dolo.
Nell’ipotesi di corruzione propria susseguente, si ritiene invece che il dolo sia generico e consista nella coscienza e volontà di riceve o di accettare la promessa di denaro o altra utilità, ma per un atto già realmente compiuto.
Cosa fare in caso di accusa di corruzione (art. 318 e 319 c.p.)
Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?
Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.
Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie. Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già formulata in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.
Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.
Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.