Denunciato per lesioni colpose per erronea esecuzione di PEG a paziente già tetraplegico, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva vede la posizione archiviata
Il dott. M.B., medico ospedaliero specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, veniva accusato di lesioni colpose ai danni di una paziente, già affetta da tetraplegia spastica in disturbo del tipo ipocinetico-rigido associato a componenti distoniche con scarso accrescimento staturo-ponderale, deficit visivo e ritardo cognitivo in quadro di necrosi striale ed alterazione di segnale a carico della sostanza bianca e dei nuclei dentali cerebellari a evoluzione progressiva e ad eziopatogenesi sconosciuta.
Secondo l’ipotesi d’accusa di cui alla denuncia-querela, il medico aveva proceduto al posizionamento di una PEG, nonostante una situazione di ipotonia laringea che non consentiva un’adeguata deglutizione, senza una reale indicazione, con erronea manovra, causando nella paziente una peritonite diffusa, per rimediare alla quale era stato eseguito un intervento chirurgico d’urgenza presso altro nosocomio, gravato da successive complicanze che portavano al trasferimento della paziente in terapia intensiva e alla effettuazione di una tracheostomia e di una digiunostomia.
La consulenza tecnica dell’accusa, tuttavia, riteneva che vi fosse nel caso specifico l’indicazione al posizionamento della PEG e che la manovra chirurgica fosse stata eseguita correttamente. Il P.M. decideva quindi di richiedere l’archiviazione.
Ma il difensore della persona offesa proponeva opposizione sostenendo che vi fosse colpa del medico per non aver richiesto il consenso del tutore a tale operazione, che è comunque descritta in letteratura come atto caratterizzato da possibili complicanze anche quando correttamente compiuto, e lamentando dunque la mancata informazione da parte del medico nei confronti del tutore in ordine a tali rischi, di fatto avveratisi. Aggiungeva inoltre che le dimissioni della paziente dopo l’intervento per la PEG fossero state troppo affrettate.
Nell’udienza camerale dinanzi al G.I.P., l’avvocato Muci, in difesa dell’indagato, ha sostenuto che la mera mancanza del consenso informato non integra la violazione di una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza. Il consenso è, infatti, preordinato a tutelare il diritto alla salute e in particolare il diritto ad una scelta consapevole del paziente in relazione agli eventuali danni che dalla stessa possano derivare. Solo qualora la mancata informazione al paziente abbia determinato l’impossibilità del medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un’anamnesi completa, si potrà ravvisare un profilo di colpa.
In ogni caso, il difensore rilevava che l’attenta lettura della cartella clinica consentiva di rinvenire la prestazione del consenso da parte del tutore. Inoltre, la condizione della paziente complessivamente e specificamente considerata, le sue commorbilità, la sua gravissima patologia neurologica, la sua disfagia, la sua malnutrizione erano perfettamente conosciute e valutate dal medico; la PEG rappresentava l’unico presidio in grado di garantire la nutrizione della paziente e dunque la sua sopravvivenza.
Infine, la difesa rilevava come nella cartella clinica fosse anche registrata la volontà espressa ed insistente del tutore della paziente di dimissione anticipata in fase degenziale post inserimento della PEG, contro l’indicazione medica.
Ciò induceva la difesa a concludere per l’assenza di responsabilità in capo al medico indagato e a insistere per l’accoglimento della richiesta di archiviazione.
Il G.I.P. disponeva l’archiviazione motivando il provvedimento con le medesime argomentazioni proposte in fatto e in diritto dalla difesa.