Produzione, traffico o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.73 commi 1, 1bis e 3 d.p.r. 309/1990)

Produzione, traffico o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.73 commi 1, 1bis e 3 d.p.r. 309/1990)

 

La norma principale nella disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti è l’art.73 D.P.R. 309/1990, il cui testo ha subito numerose modifiche per opera del legislatore e, a causa delle svariate sentenza della Corte Costituzionale che ne hanno sancito la parziale illegittimità costituzionale, non è possibile leggere senza alcune note in calce.

 

Comprendere la disciplina effettivamente applicabile al “traffico di droghe” non è agevole con la sola lettura del testo, per cui chi si sentisse spaesato nel corso di tale impresa può benissimo saltare alle osservazioni generali scritte dopo la norma e le note in calce ad essa.

 

“Articolo 73 –

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. (1)

 

  1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’ articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’ articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000  (2) (3).

 

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

 

  1. a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

 

  1. b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà  (4).

 

  1. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 (5).

 

[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.]   (6)

 

  1. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione  (7).

 

  1. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà (8).

 

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 (9).

 

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

 

L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse.

 

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte (10).

 

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona (11).

 

  1. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

 

  1. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (12).

 

Note

 

(1) Rubrica sostituita dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Il precedente testo della rubrica era: “produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

(2) Comma prima modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e successivamente sostituito dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Il testo precedente era: “1. Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni (25.822) a lire cinquecento milioni (258.228)”.

 

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 marzo 2019, n. 40, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anzichè di sei anni.

 

(4) Comma inserito dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

 

(5) Comma modificato dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Il testo precedente era: “2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni (25.822) a lire seicento milioni (309.874).”

 

(6) Comma inserito dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

 

(7) Comma sostituito dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Il testo precedente era il seguente: “3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione”.

 

(8) Comma sostituito dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Il testo precedente era: “4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni (5.164) a lire centocinquanta milioni (77.468)”.

 

(9) Comma inizialmente sostituito dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall’articolo 1, comma 24-ter, lettera a), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

 

(10) Comma inserito dall’articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall’articolo 1, comma 24-ter, lettera b), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

 

(11) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 1 luglio 2013 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94.

(12) Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

 

Tutto ciò premesso, di seguito si esporranno in sintesi le linee principali della disciplina dei reati in materia di stupefacenti.

  • Distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.

 

La legge Fini-Giovanardi del 2006 aveva eliminato ogni differenza di trattamento tra droghe c.d. “leggere” (marijuana, hashish, cannabis) e droghe c.d. pesanti (oppio, morfina, eroina, coca, cocaina, LSD, ecstasy, ecc.) che era contenuta nel testo originario della disposizione in esame.

 

Ma, in conseguenza della sentenza n.32 del 21-2-2014 (che ha decretato l’illegittimità costituzionale della parte più significativa di tale legge), la Corte Costituzionale ha di fatto reintrodotto la disciplina originaria della legge, che prevedeva due diversi trattamenti nei confronti delle condotte tenute in relazione alle due tipologie di sostanze:

  • Per le droghe “leggere”, una pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni (oggi € 164) a lire centocinquanta milioni (oggi € 77.468);
  • Per le droghe “pesanti”, una pena della reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni (oggi € 822) a lire cinquecento milioni (oggi € 258.228).

 

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 marzo 2019, n. 40 ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

 

Dunque, la pena minima in caso di droghe “pesanti” è 6 anni di reclusione e non più 8.

  • 73 comma 5 – fatto di lieve entità

Il 5° comma dell’art.73 prevede una fattispecie autonoma di reato, in forza della quale, nel caso di commissione di uno dei fatti previsti dall’art.73 che, “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per le qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”, la pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni di reclusione e della multa da € 1.032 a € 10.329.

 

Non è prevista distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.

  • Quali sono le “sostanze stupefacenti o psicotrope” oggetto della disciplina penale?

Allegate al Testo Unico del D.P.R. 309/90, vi sono alcune tabelle nelle quali sono elencate le sostanze stupefacenti oggetto della disciplina.

 

La Tabella I comprende le droghe c.d. “pesanti”; la Tabella II comprende le droghe c.d. “leggere”; le Tabelle III e IV comprendono le sostanze medicinali equiparate ai fini sanzionatori, rispettivamente, alle droghe “pesanti” ed alle droghe “leggere”; vi è poi la Tabella dei medicinali, nella quale sono elencati i medicinali di impiego terapeutico contenenti il principio attivo di sostanze stupefacenti, che possono essere detenuti solo nei limiti delle prescrizioni sanitarie.

 

Dunque, la legge non dà una definizione di sostanza stupefacente, ma sottopone a disciplina solo le sostanze elencate nelle tabelle allegate al citato Testo Unico.

 

Condotte poste in essere in relazione a sostanze da ritenersi – sotto un profilo scientifico – “stupefacenti”, ma non comprese in tali tabelle, non prevedono sanzioni.

 

Oltre all’inclusione della sostanza stupefacente tra quelle elencate nelle tabelle, perché vi sia sanzione è in concreto necessario che la sostanza oggetto della contestazione contenga un principio attivo, ossia il componente chimico che provoca l’effetto stupefacente.

 

Le sostanze stupefacenti che contengano un principio attivo talmente esiguo da non consentire alcun effetto drogante non sono idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma e, pertanto, non sono punibili.

 

Va sottolineato che, ove la sostanza abbia un principio attivo esiguo ma comunque idoneo ad esplicare efficacia drogante, il reato dovrà ritenersi integrato, salva, eventualmente, la derubricazione ex art.73 comma 5 (fatto di lieve entità) e l’applicazione dell’art.131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto).

 

  • Alternatività delle condotte

La norma prevede una grande quantità di condotte che possono rilevare ai fini della disciplina (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, ecc.).

Le fattispecie sono tra loro alternative, nel senso che, per l’integrazione del reato, è sufficiente porne in essere una soltanto.

Ove più condotte siano poste in essere, in relazione ad un medesimo contesto spazio-temporale ed in relazione al medesimo quantitativo di sostanza (ad esempio, produzione di sostanze stupefacenti e detenzione delle stesse), il reato sarà uno soltanto.

Ove, invece, non vi sia identità spazio-temporale oppure i quantitativi o le partite in oggetto siano diversi, vi sarà invece un concorso materiale di reati.

Qualora, poi, in un medesimo contesto spazio-temporale, siano oggetto della stessa condotta sostanze appartenenti a tabelle diverse e di diversa gravità, ricorreranno più reati in concorso formale tra loro.

 

  • Detenzione di sostanza stupefacente

Tra le varie condotte descritte dalla norma, merita un po’ più di attenzione quella, residuale, della “detenzione”.

Per “detenzione” deve intendersi la disponibilità materiale o di fatto della sostanza, anche senza una relazione attuale ed immediata o senza che tale situazione si protragga per un lasso di tempo particolare.

Perciò, perché sia integrato il reato, non è necessario che la sostanza sia rinvenuta occultata tra gli indumenti dell’indagato od all’interno della sua abitazione. La sostanza può essere detenuta anche se si trova presso terzi o se è nascosta in luoghi occasionali.

 

  • Uso non esclusivamente personale

L’art.75 D.P.R. 309/90, tenuto conto delle successive modifiche, stabilisce che integra mero illecito amministrativo la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la ricezione e la detenzione di sostanze stupefacenti “per farne uso personale”.

Parallelamente l’art.73 comma 1 bis (introdotto dalla Legge Fini Giovanardi) stabiliva l’integrazione del reato nel caso le condotte avessero per oggetto sostanze stupefacenti da ritenersi “destinate ad un uso non esclusivamente personale”. Tale comma, però, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Resta tuttavia in vigore l’originaria formula dell’art.73 comma 1, per cui le condotte descritte devono essere tenute al di fuori delle ipotesi previste dall’art.75, e l’art.75, che, appunto, descrive i casi in cui le condotte integrano solo un illecito amministrativo.

Pertanto, il delitto di cui al primo comma ricorre ove la condotta non integri un illecito amministrativo e, quindi, ove la sostanza stupefacente non sia destinata ad un uso esclusivamente personale.

 

A tal fine l’art.75 comma 1 bis indica una serie di circostanze di cui tenere conto ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente:

  • Che la quantità di sostanza stupefacente non sia superiore ai limiti massimi indicati con Decreto del Ministro della Salute;
  • Delle modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti, avuto riguardo al loro peso complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione.

Si tratta delle medesime circostanze indicate, in prospettiva sanzionatoria, dall’art.73 comma 1 bis dichiarato costituzionalmente illegittimo.

In relazione alle indicate “circostanze”, deve rilevarsi che si tratta di elementi indiziari del fatto di reato suggeriti all’interprete per arrivare alla qualificazione giuridica del fatto e non di elementi descrittivi del fatto di reato.

La sussistenza di una di tali circostanze, di per sé, non conduce necessariamente a ritenere sussistente il reato. La circostanza ricorrente dovrà essere valutata nel contesto delle altre emergenze istruttorie.

Come accennato, il Ministero della Salute ha emesso un decreto (11-4-2006) che prevede, in relazione ad ogni singola sostanza, i limiti massimi entro i quali può ritenersi l’uso personale della sostanza.

Tali limiti sono stati stabiliti applicando un moltiplicatore (variabile in relazione a ciascuna sostanza) ai quantitativi ritenuti idonei a ravvisare una “dose media singola”, ossia una dose contenente principio attivo idonea a produrre effetto drogante.

Pertanto, ad esempio, la dose media singola della cocaina è di 150 mg, mentre la quantità massima ex art.75 comma 1 bis è (per effetto del moltiplicatore 5) di 750 mg. Entro tale ultima soglia vi è un indizio della destinazione ad uso personale.

Tuttavia, come detto, il quantitativo di principio attivo è un indizio di destinazione o meno ad uso personale, non è un elemento della fattispecie.

Perciò, a seconda del contesto, anche la detenzione di quantitativi inferiori potrà integrare reato (ad es., perché il detentore è stato colto nell’attività di spaccio di dosi singole), mentre quantitativi superiori potrebbero non escludere la destinazione ad uso personale (ad es., nel caso di soggetto in grado di dimostrare il proprio stato di tossicodipendenza e la disponibilità di risorse per approvvigionamenti maggiori a quelli previsti dal decreto).

 

  • Dolo

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere la condotta descritta dalla fattispecie.

Poiché gli elementi sintomatici appena descritti non integrano elementi della fattispecie, non dovranno formare oggetto della coscienza e volontà dell’agente.

Non occorre che l’agente ponga in essere la condotta per scopo di lucro. Anche una cessione gratuita di sostanza stupefacente, ad esempio a titolo di amicizia, integra il reato.

 

  • Concorso di persone

In applicazione dei principi generali (art.110 c.p.), risponderà del reato non solo chi abbia posto in essere in tutto o in parte la condotta materiale del reato, ma anche chi, con la propria condotta “atipica” (cioè formalmente estranea a quelle descritte dall’art.73) abbia agevolato l’altrui condotta materiale.

Pertanto, potrà, ad esempio, rispondere del reato anche chi, pur non detenendo la droga, si presti a nascondere il denaro provento della cessione, o chi, pur non cedendola materialmente, aiuti chi la cede a prevenire l’intervento delle forze dell’ordine, facendo il “palo”.

Molto delicata è la situazione delle persone conviventi con chi sia trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale.

La convivenza, di per sé, non implica il concorso nel reato, a meno che sia dimostrata una agevolazione della condotta del convivente.

 

 

 

  • Circostanze attenuanti ed aggravanti

L’art.73 comma 7 D.P.R. 309/90 prevede una circostanza attenuante per colui che “si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

L’art.80 D.P.R. 309/90, tra le varie aggravanti, ne prevede una di particolare interesse al comma 2, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Dopo che si erano alternati svariati orientamenti giurisprudenziali su cosa dovesse ritenersi “ingente quantità”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2012 hanno stabilito che non possa ritenersi “ingente” la quantità di sostanza stupefacente contenente un principio attivo che non superi di almeno 2.000 volte i valori soglia del D.M. 11-4-2006 (che ha stabilito i valori rilevanti ex art.75 comma 1 bis).

Dunque, ad esempio, essendo il valore soglia dell’eroina di 250 mg (= 25 mg x 10), la soglia entro la quale non sarà ingente la quantità è quella di 500 g (= 250 mg x 2.000). In caso di superamento di tali valori, resta comunque salva la possibilità per il giudice, in base alla sua valutazione discrezionale delle prove, di escludere la ricorrenza dell’aggravante.

 

Cosa fare in caso di accusa di produzione, traffico o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.73 commi 1, 1bis e 3 d.p.r. 309/1990)

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