Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.)

L’art. 341 bis c.p., intitolato “Oltraggio a pubblico ufficiale”, recita:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”.

 

La fattispecie descritta dalla norma è compresa tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, ma il reato è plurioffensivo poiché l’interesse tutelato non è solo il prestigio della P.A. bensì anche l’onore e il decoro della persona investita della pubblica funzione.

Si tratta di reato comune poiché può essere commesso da chiunque. Il soggetto agente può anche essere un altro p.u. che, in posizione gerarchicamente superiore, esercitando i suoi poteri disciplinari ecceda tuttavia i limiti di buona educazione e civile convivenza.

 

Soggetto passivo invece può essere solo il pubblico ufficiale, la cui nozione deve trarsi dall’art. 357 c.p., che così dispone:

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Mentre la pubblica funzione legislativa e giudiziaria sono concetti intuitivi, non altrettanto si può dire per quello di pubblica funzione amministrativa.

Innanzitutto, il primo problema da risolvere è capire che cosa sono le norme di diritto pubblico citate dall’art. 357 c.p.

Sono norme di diritto pubblico quelle che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, e i rapporti fra il cittadino e gli stessi.

Esse, dunque, regolamentano l’organizzazione e l’attività dei diversi settori della P.A. nonché la classificazione e la natura degli atti della stessa P.A., ossia le attività e gli atti in cui consiste la pubblica funzione svolta da specifici soggetti inseriti organicamente in tali settori.

Il pubblico ufficiale è, dunque, colui che svolge una pubblica funzione, ossia, come si è detto, un’attività regolamentata da norme di diritto pubblico, la quale si esplica nell’emanazione di atti autoritativi, ossia di atti che sono l’estrinsecazione di poteri autoritativi, tra i quali non rientrano solo i “poteri coercitivi” (di arresto, di perquisizione etc.), ma anche tutte quelle attività che consistono in manifestazioni di volontà della P.A. caratterizzate dall’esercizio di un potere pubblico discrezionale (ad es. il rilascio di autorizzazioni amministrative) nei confronti di altro soggetto (sempre nell’esempio, il destinatario dell’autorizzazione) che così viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all’autorità che tale potere esercita, potendo egli tutt’al più, in taluni specifici casi, essere titolare di interessi legittimi.

La pubblica funzione può svolgersi anche attraverso l’esercizio di poteri certificativi che consistono nell’attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria.

Talora potere autoritativo e potere certificativo possono coesistere nella medesima pubblica funzione, ma non necessariamente.

La giurisprudenza, nel corso dei decenni, ha elaborato una vastissima casistica, che fornisce un valido supporto per dirimere il dubbio sulla sussistenza o meno della qualifica soggettiva in esame in talune fattispecie concrete.

 

Esempi di pubblici ufficiali che possono trarsi dalla quotidianità sono:

  • i notai;
  • i giudici e i cancellieri nell’esercizio delle loro funzioni;
  • i medici ospedalieri quando sono in servizio in ospedale e rivestono un ruolo apicale(ossia primari o aiuti primari, oggi denominati rispettivamente dirigenti medici di secondo e primo livello);
  • gli insegnanti delle scuole pubbliche;
  • gli agenti di polizia giudiziaria;
  • gli ufficiali di anagrafe e di stato civile;
  • gli scrutatori nell’esercizio delle loro funzioni nei seggi;
  • il sindaco

 

Elemento oggettivo del reato

Per la sussistenza del reato sotto il profilo della condotta incriminata devono ricorrere dei precisi requisiti, alcuni dei quali appositamente introdotti con la L. 94/2009 per limitare l’eccessiva applicazione che si faceva in passato di tale reato, divenuto spesso strumento di ingiustificabile privilegio per il p.u..

Infatti, a fronte della precedente formulazione della norma, il privato rischiava di essere denunciato per oltraggio al p.u. anche solo a fronte di rimostranze verbali più vibrate.

I requisiti sono:

  • l’offesa: essa può essere recata in qualsiasi modo purché il risultato di tale condotta sia la lesione dell’onore, del prestigio e della reputazione del p.u.;
  • l’offesa deve essere resa in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per luogo pubblicosi intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente. Per luogo aperto al pubblico si intende quello nel quale l’accesso è possibile solo dopo l’espletamento di particolari formalità quali, ad esempio, il pagamento del biglietto o l’esibizione dell’invito
  • la presenza di più persone: secondo l’interpretazione corrente devono esservi almeno due persone, oltre al p.u. destinatario, le quali abbiano percepito a lui arrecata
  • il nesso funzionale fra offesa e compimento dell’atto d’ufficio: l’offesa cioè deve essere profferita nei confronti del p.u. a causa o nell’esercizio delle sue funzioni e mentre egli compie l’atto d’ufficio. “Atto d’ufficio” è concetto assai ampio poiché, sulla base di quanto negli anni elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, esso non consiste esclusivamente in un atto amministrativo, ma comprende tutti i comportamenti materiali o giuridici che siano riconducibili all’incarico e funzione del p.u. o dell’incaricato di p.s. anche per via consuetudinaria.

Per il concetto di pubblica funzione si richiama quanto sopra precisato in merito al concetto di p.u.

 

Elemento soggettivo del reato

Il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà di offendere l’onore e il decoro del p.u. a causa o nell’esercizio delle sue funzioni e mentre il p.u. compie un atto del suo ufficio

 

 

 

Cause di non punibilità

Con la riforma del 2009, il legislatore ha stabilito che il privato non possa essere punito se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la cui verità venga provata o se il p.u. sia condannato per quel fatto dopo l’attribuzione del fatto medesimo.

Si tratta della c.d. “eccezione di verità”, che in passato era ammessa solo nei casi di diffamazione a mezzo stampa, mentre oggi è espressamente prevista anche per l’oltraggio a p.u..

Da evidenziare che l’attribuzione del fatto determinato, la cui verità non possa essere provata, costituisce un’aggravante del reato

Estinzione del reato per riparazione del danno

L’imputato di oltraggio a P.U. può essere prosciolto per estinzione del reato qualora risarcisca interamente il danno recato al P.U. e alla P.A. prima del giudizio, ossia prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.

 

Cosa fare in caso di accusa di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.)

Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penale a Torino?

Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.

Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie. Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già formulata in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.

Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.

Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.

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