Malversazione ai danni dello stato (art. 316 bis c.p.)

L’art. 316 bis c.p. così recita: “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Si tratta di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione.

L’interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate ai fini di incentivazione economica. Si vuole così impedire al soggetto agente, percettore delle erogazioni, di fare un cattivo uso delle risorse pubbliche a lui affidate.

Il soggetto attivo deve essere estraneo alla pubblica amministrazione, ossia non deve essere inserito nell’apparato della pubblica amministrazione, né essere persona che partecipa alla procedura di controllo delle erogazioni.

Pertanto la collocazione della malversazione ai danni dello Stato tra i delitti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la P.A. è un errore in cui è incorso il legislatore, che avrebbe dovuto, invece, inserirla nel capo del codice penale che disciplina i delitti dei privati contro la P.A..

 

L’erogazione oggetto della condotta, denominata in vario modo (sovvenzione, contributo, finanziamento), deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • avere ad oggetto denaro di provenienza pubblica;
  • essere concessa a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
  • avere una destinazione vincolata alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

La condotta consiste nel non destinare l’erogazione conseguita alle finalità per cui essa è stata concessa.

La malversazione sussiste anche nel caso in cui la somma erogata sia stata distratta, ossia destinata, sia pur solo parzialmente, per il perseguimento di uno scopo diverso rispetto a quello per cui era stata erogata, non potendosi escludere il reato anche quando la diversa destinazione, totale o parziale, sia connaturata all’oggetto dell’attività del beneficiario o consista comunque in un’attività di pubblico interesse differente da quella in ragione della quale l’erogazione era stata concessa.

La fattispecie è connotata da dolo generico, ossia la volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato, non rilevando quindi le finalità di qualsiasi natura che l’agente abbia inteso perseguire.

 

Circostanza attenuante ex art. 323 bis c.p.

 

Il codice penale prevede, all’art. 323 bis, una circostanza attenuante, secondo la quale la pena per la malversazione ai danni dello Stato è diminuita quando il fatto commesso sia di “particolare tenuità” in relazione all’entità del danno economico o del lucro conseguito e ad ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato.

 

Cosa fare in caso di accusa di malversazione ai danni dello stato (art. 316 bis c.p.)

Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?

Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.

Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.

Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.

Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.

Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.

Torna su