I reati in materia di protezione dei dati personali sono previsti dall’art.167 all’art.172 del c.d. codice della privacy (D. L.vo 30-6-2003 n.196):
Art. 167 Trattamento illecito di dati
Art. 167 bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali
Art. 167 ter Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni al Garante ed interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Art. 171 Violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza ed indagini sulle opinioni dei lavoratori
Art. 172 Pene accessorie
Tra essi, ruolo centrale ha evidentemente il primo, il cui testo, sostituito dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è il seguente:
Articolo 167 (Trattamento illecito di dati)
“ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all’interessato.
- Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante (2) .
- Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
- Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita”.
Si tratta di norma penale con evidenti criticità interpretative.
Intanto la disposizione individua diverse fattispecie penali.
In secondo luogo, la norma è “in bianco”, in quanto la descrizione delle condotte punite implica il rimando a norme esterne, a loro volta complesse e di non facile interpretazione.
Infine le fattispecie presentano una struttura contraddittoria, in quanto, per un verso sono fattispecie di evento, perché necessitano che la condotta posta in violazione di altre norme abbia arrecato nocumento all’interessato, ma, per altro verso, prevedono un dolo c.d. specifico, nel quale cioè l’agente deve prefiggersi uno scopo che potrebbe anche non verificarsi e tale scopo può essere alternativamente il profitto per sé o per altri od il danno all’interessato.
Con l’ulteriore complicazione che si ritiene che il “nocumento” non coincida necessariamente con il “danno”. Secondo alcune decisioni precedenti all’ultima modifica della norma, la giurisprudenza ravvisa “nocumento” non patrimoniale anche nella “forte preoccupazione per la propria incolumità e per i propri beni”.
Secondo altre decisioni, il “nocumento” sarebbe invece un “pregiudizio giuridicamente rilevante” di qualsiasi natura (patrimoniale o non).
I commentatori dichiarano che l’aggiunta del “danno” quale fine dell’elemento soggettivo avrebbe esteso la tutela alle ipotesi di “revenge porn”.
La fattispecie di cui al comma 1 si riferisce a condotte in violazione di norme poste a tutela del trattamento dati nelle comunicazioni elettroniche:
- al trattamento dei dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (i c.d. “tabulati”) (art.123);
- al trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico riguardanti i medesimi soggetti (art. 126);
- all’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata (art. 130);
- alle inosservanze dei provvedimenti del Garante previsti dall’art. 129 (concernenti le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico).
La fattispecie di cui al comma 2 si riferisce al trattamento contrario a quanto previsto per i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (c.d. dati sensibili), nonché i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari).
La fattispecie di cui al comma 3 riguarda il trasferimento di dati verso paesi terzi od organizzazioni internazionali in violazione del Regolamento europeo.
Certamente, attese le modalità attraverso le quali può essere posta in essere la fattispecie di trattamento illecito dati personali, il delitto può certo anche annoverarsi tra i reati informatici.
A titolo meramente esemplificativo, infatti, si segnala che la giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa del 2018, ha ritenuto sia integrata la fattispecie di cui alla norma in esame nei seguenti casi:
- Condotta di soggetto che, privo dell’autorizzazione al trattamento di dati personali relativi al traffico telefonico di cui all’ 123 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, abbia diffuso il numero di telefono cellulare altrui in assenza del consenso dell’interessato, in quanto tale condotta arreca effettivamente un nocumento a quest’ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa all’inserimento del suddetto numero di telefono, all’insaputa del titolare, in una chat erotica);
- Ipotesi in cui taluno, anche solo per un breve lasso di tempo, abbia postato su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook, a nulla rilevando che si è trattato di una “bravata”;
- Caso di ostensione di dati personali ai frequentatori di un social network attraverso l’inserimento degli stessi, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito (nella specie, iscrizione di una donna, a sua insaputa, ad una chat di incontri).
Non è invece stato ritenuto integrare l’illecito trattamento dei dati personali l’attività di “spamming”, in quanto , affinché tale condotta assuma rilievo penale, occorre che si verifichi per ciascun destinatario un effettivo ‘”nocumento”, che non può certo esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare di volta in volta le e-mail indesiderate, ma deve tradursi in un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, ma comunque suscettibile di essere giuridicamente apprezzato, richiedendosi in tal senso un’adeguata verifica fattuale volta ad accertare, ad esempio, se l’utente abbia segnalato al mittente di non voler ricevere un certo tipo di messaggi e se, nonostante tale iniziativa, l’agente abbia perseverato in maniera non occasionale a inviare messaggi indesiderati, creando così un reale disagio al destinatario.
Cosa fare in caso di accusa di illecito trattamento dei dati personali (art.167 d.l.vo 196/2003)
Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?
Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.
Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.
Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.
Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.
Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.