Editore di sito internet si costituisce parte civile ed ottiene la condanna per violazione della legge sul diritto d’autore di altro editore di sito internet che aveva estrapolato abusivamente i testi da lui pubblicati
A.M. era rappresentante legale della impresa individuale “M… Multimedia” la quale svolgeva attività editoriale sia in forma cartacea, sia attraverso la pubblicazione di articoli e foto su un proprio sito internet. Tali articoli e foto, quando non erano redazionali, venivano prodotti da alcuni autori che collaboravano. L’oggetto e lo scopo delle pubblicazioni era la promozione del territorio montano locale, delle sue tradizioni e della sua cultura e si rivolgeva ad escursionisti, turisti o appassionati.
Dunque era normale la pubblicazione di articoli contenenti descrizioni e consigli per effettuare escursioni, di fiabe o storie di montagna, di recensioni gastronomiche, di ricette, di narrazioni di esperienze montane, ecc.. Il sito non aveva alcuno scopo di lucro, non aveva alcun introito pubblicitario ed aveva ricevuto diversi premi dalla stampa locale e nazionale. La pubblicazione delle opere avveniva con la specifica indicazione dell’autore, dell’editore, dell’anno di produzione, come prescritto dalla legge sul diritto d’autore (L.633/41).
Inoltre, in ogni pagina del sito vi era la dicitura: “è vietata la distribuzione di versioni contenenti modifiche sostanziali di questo documento senza autorizzazione esplicita del titolare del copyright”, con indicazione per ogni opera dei dati e dell’indirizzo email dell’autore.
Su segnalazione di alcuni autori collaboratori, A.M. scopriva che molte delle immagini e dei testi pubblicati sul proprio sito erano state pubblicate in forma spesso parziale e senza indicazione dell’autore, dell’editore e dell’originale sito di pubblicazione su un altro sito internet che perseguiva evidenti finalità di raccolta pubblicitaria e che aveva sfruttato i testi e le immagini altrui per riempire di contenuti il sito stesso. A.M., dunque, presentava denuncia alla Polizia Postale perché gli articoli e le immagini originariamente pubblicati sul proprio sito erano stati appunto pubblicati da altri con modifiche, senza indicazione degli autori e dell’editore.
All’esito delle indagini preliminari a carico del titolare del sito che aveva pubblicato le opere “abusivamente”, il P.M. chiedeva l’archiviazione del procedimento in quanto al momento in cui era stato eseguito il sequestro del sito le foto e gli articoli oggetto del contendere erano già stati rimossi e perché, come segnalato dal difensore dell’indagato, il sito “origine” del denunciante conteneva una autorizzazione alla libera riproduzione delle foto.
A.M. si rivolgeva all’avv. Anselmi che presentava opposizione alla richiesta di archiviazione sulla base dei seguenti punti.
Il sito di A.M. aveva uno spirito culturale e non lucrativo con finalità di non privare gli appassionati della montagna della possibilità di fruire pienamente dei contenuti pubblicati e, per tale ragione, aveva invocato non già la tutela più restrittiva del diritto d’autore, ma una licenza c.d. di “Open Publication”, la quale consente agli utenti di copiare e diffondere i materiali contenuti nella rivista online, purché tale diffusione sia integrale, senza modifica degli articoli e delle foto non autorizzate dall’autore, e purché il terzo diffusore citi l’autore delle opere ed il titolare del copyright.
Tale contenuto della licenza di “Open Publication” era segnalato con evidenza nel sito, ed in calce ad ogni articolo e foto comparivano in bella evidenza l’annotazione dell’anno di pubblicazione ed il divieto di distribuzione di versioni contenenti modifiche sostanziali del documento senza autorizzazione esplicita del titolare del copyright. Poiché nessuna di tali condizioni era stata rispettata dall’indagato, la violazione della legge del diritto di autore era evidente.
Per quanto invece riguarda l’eliminazione dei documenti dal sito dell’indagato, essa non poteva certo valere a favore dell’indagato, atteso che comunque la pubblicazione e l’origine di testi e foto (ben 230 tra testi e foto) era stata provata dalla persona offesa sulla base di una copiosa documentazione fornita alla polizia giudiziaria.
Il G.I.P. accoglieva l’opposizione ed imponeva al P.M. l’emissione del decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all’art.171 ter L.633/41.
All’esito del dibattimento, nel quale l’avv. Maurizio Anselmi si costituiva parte civile nell’interesse di A.M., il Giudice del Tribunale emetteva sentenza di condanna dell’imputato alla pena di un anno di reclusione ed € 5.000 di multa, con ordine di pubblicazione della sentenza su un quotidiano cittadino e su un sito internet, e di condanna al risarcimento dei danni della parte civile più la rifusione delle spese di costituzione e difesa.
La sentenza, salva riduzione della pena per concessione di attenuanti, veniva confermata in appello ed in cassazione.