Responsabilità medica

Con il termine Malasanità (o Malpractice, nel diritto anglosassone) si indica genericamente una prestazione sanitaria carente o difettosa che causa danni al paziente. Nell’uso comune, tuttavia, esso è utilizzato per riferirsi ad un preteso fenomeno generalizzato di negligenza diffusa all’interno del sistema sanitario, di un vero e proprio sistema di disservizi e di prestazioni spesso al di sotto degli standard auspicabili. Il presupposto di tale assunto, però, è un mero luogo comune, spesso smentito dai fatti, un pregiudizio che ha determinato una prevenzione e, spesso, una vera e propria caccia alle streghe nei confronti dei medici e degli operatori sanitari.

Tale diffuso pregiudizio, affiancato da una sempre maggiore ricerca mediante strumenti giudiziari di responsabilità civile e penale dei medici e degli operatori sanitari in genere per gli eventi infausti accaduti in esito ai trattamenti diagnostici e terapeutici, è una diffusa propensione nell’ambito sanitario ed ospedaliero a seguire determinate procedure per ragioni votate più alla difesa dal possibile successivo processo che alla cura del paziente (c.d. Medicina difensiva).

Avendo per oltre vent’anni difeso medici, infermieri ed altri operatori sanitari o responsabili di strutture sanitarie da accuse penali e da richieste di risarcimento danni ed avendo verificato con mano la passione e l’abnegazione con cui gli stessi si dedicano al loro lavoro, non ci piace parlare di Malasanità.

Se proprio bisogna dare un nome alla categoria di contenzioso che riguarda i medici preferiamo parlare di “Responsabilità Medica” (Medical Negligence nel diritto anglosassone), che tradizionalmente, nell’ambito del diritto, richiama i principi di riferimento della materia.

Se si guarda alla responsabilità medica avendo come riferimento i soggetti “perseguiti”, cioè i medici, gli infermieri ed i responsabili di strutture sanitarie,
l’ambito del diritto oggetto di possibile trattazione è amplissimo. Infatti, limitandoci, a titolo di esempio, al solo diritto penale, potrebbe riguardare non soltanto la responsabilità colposa per le morti o le lesioni conseguite all’attività sanitaria, ma anche l’omicidio e le lesioni dolose, l’esercizio abusivo della professione, i reati contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, corruzione, concussione, abuso d’ufficio, interruzione di pubblico servizio), i reati di falso e perfino la diffamazione e l’associazione per delinquere (cfr. casi di cui ci siamo occupati nel corso della nostra attività professionale: https://avvocatopenaletorino.it/casi-di-responsabilita-medica/). Tuttavia, di regola, quando ci si occupa di responsabilità professionale medica, il centro dell’interesse è la rilevanza giuridica degli errori professionali nella diagnosi, nella terapia e nell’assistenza rese ai pazienti e, quindi, sotto il profilo civilistico, l’azione per il risarcimento del danno e, sotto il profilo penale, l’accusa di omicidio o lesioni colpose.

Dunque, il cuore della responsabilità medica è la c.d. “colpa” medica, ovvero la responsabilità per eventi avversi conseguiti a diagnosi o terapia, non per dolo, ma per colpa. Le problematiche connesse a tale ambito sono molte e la loro disciplina è complessa ed in continua evoluzione.

Tra le tante, vale la pena di ricordare:
1) Il consenso informato e, più in generale, il fondamento dell’attività medica;
2) I caratteri della colpa e la rilevanza delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali;
3) Il nesso di causalità tra attività medica ed evento avverso, con particolare riguardo alle ipotesi omissive (ad esempio, per il caso di omessa diagnosi);
4) Le “esimenti” della responsabilità previste dalla legge;
5) La responsabilità per i trattamenti resi da equipe o dal concorso di attività di una pluralità di soggetti.

Quali sono i “problemi” che possiamo risolvere per te

Come accennato, i problemi legali a carico di medici ed operatori sanitari sono ovviamente molteplici e non facilmente elencabili (cfr. casi di cui ci siamo occupati nel corso della nostra attività professionale: https://avvocatopenaletorino.it/casi-di-responsabilita-medica/), ma, per quanto riguarda la c.d. Responsabilità Medica, consistono essenzialmente in accuse di responsabilità per danni conseguiti ai pazienti da ipotizzata colpa del medico o dell’operatore sanitario.

Le accuse possono essere di tipo penale o civile.

Nel primo caso, al medico o all’operatore sanitario viene contestata la commissione di un reato (di regola, omicidio colposo o lesioni colpose) con conseguente svolgimento di procedimento penale.

Nel secondo caso, al medico o all’operatore sanitario viene chiesto il risarcimento dei danni conseguiti al paziente o ai familiari della vittima e/o viene contestato l’inadempimento del contratto su cui si è basata la prestazione sanitaria.

In sintesi, quando il medico e l’operatore sanitario incorrono in una o più delle
seguenti situazioni:
– accusa di avere eseguito erroneamente un intervento chirurgico od una terapia causando la morte del paziente o danni permanenti al paziente;
– accusa di avere omesso la diagnosi di una malattia;
– ricezione della notificazione di un avviso dell’autorità giudiziaria che lo informa che pende un processo penale nei suoi confronti (ad esempio, decreto di citazione a giudizio o richiesta di incidente probatorio per eseguire perizia medicolegale);
– ricezione della notificazione di una citazione per risarcire i danni da responsabilità professionale;

in tali casi è opportuna l’assistenza di un legale che non si trovi in possibile conflitto di interessi con l’ospedale o con la struttura sanitaria presso la quale il medico o l’operatore sanitario lavorano o che non sia in possibile conflitto d’interessi con la compagnia di assicurazione contro la responsabilità civile. Spesso, la direzione sanitaria e l’ufficio legale dell’ospedale o della struttura sanitaria invitano il medico o l’infermiere a rivolgersi al legale fiduciario della struttura o della compagnia di assicurazione.
Tuttavia, tale indicazione non è vincolante. Infatti, salva la possibilità di scegliere un legale a proprie spese, qualora il medico o l’operatore sanitario intendano nominare un proprio difensore di fiducia:
– secondo il contratto collettivo di categoria (art. 67), a condizione che il procedimento penale abbia esito favorevole, gli operatori sanitari hanno diritto a farsi rimborsare dall’ospedale le spese legali dell’avvocato di propria fiducia;
– i medici, che hanno sottoscritto o beneficiano di una polizza assicurativa di tutela legale, possono farsi rimborsare dalla compagnia di assicurazione le spese legali dell’avvocato di propria fiducia;
– alcuni ospedali ed aziende sanitarie hanno costituito elenchi di avvocati disposti a essere pagati direttamente dall’ospedale o dall’azienda a tariffe calmierate, elenchi all’interno dei quali il medico o l’operatore sanitario dipendenti della struttura possono liberamente scegliere il proprio difensore.

Cosa possiamo fare per te

Di fronte ad un problema come quelli sopra evidenziati possiamo esaminare il caso e darti rapidamente un parere sul da farsi e, se sceglierai di farti assistere da noi, offrirti il massimo della cura professionale e della sensibilità per scegliere e sostenere la migliore strategia per tutelare i tuoi interessi.
Inoltre, ti assisteremo e difenderemo con passione ed attenzione, sia nel processo, sia al di fuori di esso (ad esempio, nelle trattative stragiudiziali).

Perché ci scelgono

Esperienza
Da oltre vent’anni ci occupiamo di assistenza e difesa in cause penali e civili, nonché in trattative stragiudiziali e in questioni disciplinari concernenti la responsabilità medica e sanitaria (cfr. casi di cui ci siamo occupati nel corso della nostra attività professionale: https://avvocatopenaletorino.it/casi-di-responsabilita-medica/).

Professionalità
Tale esperienza, nonché l’approfondimento scientifico della materia, anche attraverso la partecipazione a convegni e lezioni in qualità di relatori ed insegnanti, ci ha consentito di acquisire specifica conoscenza dei problemi e una certa dimestichezza anche col linguaggio medico.

Etica
Da oltre vent’anni ci dedichiamo essenzialmente alla difesa di medici ed altri operatori sanitari. Dunque, abbiamo scelto una prospettiva ed affinato gli strumenti necessari per la tutela dei medici e degli altri operatori sanitari. Lo spirito con il quale rendiamo la nostra consulenza, assistenza e difesa è di trasparenza, passione e competenza.

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