Guida in stato di ebbrezza ed altri reati del C.D.S.

Cosa prevede la legge per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?

Guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è vietato e, salvo per i casi lievi, è un reato p. e p. dagli artt.186, 186 bis e 187 c.d.s..

  1. Per quanto riguarda la “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, la legge non fa alcuna distinzione in ordine alla quantità o qualità delle sostanze assunte o al livello di alterazione raggiunta. Qualunque sia la sostanza stupefacente ed il livello di alterazione del conducente, l’accertamento che egli si sia posto alla guida sotto l’effetto di tali sostanze costituisce reato ed è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno di arresto, più le seguenti pene amministrative accessorie
    i. sospensione della patente da 1 a 2 anni;
    ii. confisca del veicolo, a meno che esso appartenga a persona estranea al reato;
  2. Nel caso di guida in stato di ebbrezza, invece, la legge distingue a seconda del tasso alcolemico riscontrato. Perciò, sarà diverso il trattamento, nei seguenti termini:
    b. Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l
    È l’unico caso che non è reato: è prevista la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 544 ad € 2.174 con sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
    c. Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
    È reato, con pena dell’ammenda da € 800 ad € 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi, più la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;
    d. Tasso alcolemico superiore a 1,5g/l
    È reato, con pena dell’ammenda da € 1.500 a € 6.000, nonché l’arresto da 6 mesi ad 1 anno più le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
    i. sospensione della patente da 1 a 2 anni; nel caso in cui l’auto appartenga a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata; in caso di recidiva nel biennio, revoca della patente;
    ii. confisca del veicolo, a meno che il veicolo appartenga a persona
    estranea al reato;
  3. Nel caso in cui il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
  4. Se, in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti, si provoca un incidente stradale:
    i. le pene principali sono raddoppiate
    ii. per la guida in stato di ebbrezza, i periodi di sospensione della patente di cui sopra sono raddoppiati ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che lo stesso appartenga a persona estranea al reato; revoca della patente qualora il tasso alcolemico sia superiore ad 1,5 g/l;
    iii. per la guida sotto effetto di stupefacenti è disposta la revoca della patente e la confisca del veicolo, a meno che lo stesso
    appartenga a persona estranea al reato.

Cosa accade in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcoltest o all’accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti?

Il rifiuto opposto dal conducente all’accertamento da parte degli organi di polizia stradale del tasso alcolico o dell’alterazione da sostanze stupefacenti integra reato con le seguenti pene:
a) ammenda da € 1.500 a € 6.000, nonché l’arresto da 6 mesi ad 1 anno
b) sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo,
salvo che appartenga a persona estranea al reato; se il fatto è commesso
da chi è stato condannato nel biennio precedente: revoca della patente.

Vi sono trattamenti diversi per i neo patentati e per coloro che svolgono professionalmente l’attività di trasporto di persone e cose?

Per la guida in stato di ebbrezza da parte di conducenti con età inferiore ai 21 anni o nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B o di quelli o che esercitano professionalmente il trasporto di persone o cose, le sanzioni sopra indicate sono aumentate secondo quanto indicato all’art.186 bis e 187 c.d.s.;

E’ possibile evitare la condanna svolgendo lavoro di pubblica utilità?

Con la sentenza di condanna o con il decreto penale, il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con un periodo di lavoro di pubblica utilità, ragguagliato secondo il criterio per cui un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di pubblica utilità e 250 € di ammenda corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Ogni giorno di lavoro di pubblica utilità corrispondono a 2 ore di lavoro. Pertanto, ad esempio, una condanna a 6 mesi di arresto e € 1.000 di ammenda corrisponde a 94 giorni di lavoro di pubblica utilità, che equivalgono a 188 ore di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. All’esito positivo del lavoro di pubblica utilità, il reato si estingue, la sospensione della patente viene ridotta della metà e la eventuale confisca del veicolo viene revocata. Condizione per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è che il condannato non ne abbia già usufruito e che il medesimo non si opponga. Nei fatti, accade spesso che, con il decreto penale di condanna, il Giudice prospetti l’eventuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, lasciando al condannato l’onere di dichiarare l’intenzione di beneficiare della sostituzione. A tale manifestazione di volontà segue una procedura con la quale il condannato comunica al Giudice l’ente presso il quale andrebbe a svolgere il lavoro di pubblica utilità e le modalità di svolgimento. Il procedimento si conclude con la dichiarazione di estinzione del reato da parte del Giudice. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative accessorie originariamente disposte.

Vi sono conseguenze penali alla mancata fermata ed assistenza da parte del conducente in caso di incidente stradale?

L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito un danno alla persona. Tali obblighi sono sanzionati penalmente.
1) La fuga del conducente nel caso di omicidio e lesioni stradali è aggravata con un aumento da un terzo alla metà.
2) In generale, chi non ottemperi all’obbligo di fermarsi in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, con solo danno alle cose, incorre in un illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da e 303 a € 1.210, più la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi;
3) Chi non ottemperi all’obbligo di fermarsi in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, con danno alle persone, incorre nel delitto p. e p. dall’art.186 co. 6 c.d.s., punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni;
4) Chi non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, incorre nel delitto p. e p. dall’art.186 co. 7 c.d.s., punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 3 anni.

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