<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvocato Penale Torino</title>
	<atom:link href="https://avvocatopenaletorino.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avvocatopenaletorino.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 10:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://avvocatopenaletorino.it/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Avvocato Penale Torino</title>
	<link>https://avvocatopenaletorino.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reati in materia di giochi e scommesse clandestini (l. 401/1989)</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/reati-in-materia-di-giochi-e-scommesse-clandestini-l-401-1989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per individuare reati in materia di giochi e di scommesse clandestini occorre anzitutto fare riferimento all’art.4 della L. 13-12-1989 n.401, il cui testo, anche alla luce di successive modifiche, è il seguente: “Art. 4 &#8211; Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa Chiunque esercita abusivamente l&#8217;organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/reati-in-materia-di-giochi-e-scommesse-clandestini-l-401-1989/"> <span class="screen-reader-text">Reati in materia di giochi e scommesse clandestini (l. 401/1989)</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/reati-in-materia-di-giochi-e-scommesse-clandestini-l-401-1989/">Reati in materia di giochi e scommesse clandestini (l. 401/1989)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per individuare reati in materia di giochi e di scommesse clandestini occorre anzitutto fare riferimento all’art.4 della L. 13-12-1989 n.401, il cui testo, anche alla luce di successive modifiche, è il seguente:</p>
<p><em>“Art. 4 &#8211; Esercizio abusivo di attivit</em><em>à </em><em>di giuoco o di scommessa</em></p>
<ol>
<li><em> Chiunque esercita abusivamente l&#8217;organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.</em></li>
</ol>
<p><em>Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivit</em><em>à </em><em>sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall&#8217;Unione italiana per l&#8217;incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l&#8217;organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l&#8217;arresto da tre mesi ad un anno e con l&#8217;ammenda non inferiore a lire un milione.</em></p>
<p><em>Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonch</em><em>é </em><em>a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l&#8217;accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicit</em><em>à </em><em>effettuate con qualunque mezzo di diffusione.</em></p>
<p><em>È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorch</em><em>é </em><em>titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalit</em><em>à </em><em>e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.</em></p>
<ol start="2">
<li><em> Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalit</em><em>à </em><em>di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo d</em><em>à </em><em>pubblicit</em><em>à </em><em>al loro esercizio è punito con l&#8217;arresto fino a tre mesi e con l&#8217;ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, d</em><em>à </em><em>pubblicit</em><em>à </em><em>in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all&#8217;estero.</em></li>
<li><em> Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalit</em><em>à </em><em>di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda da lire centomila a lire un milione.</em></li>
<li><em> Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d&#8217;azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall&#8217;articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla </em><a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=2051047&amp;idUnitaDoc=6253298&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">legge 20 maggio 1965, n. 507</a><em>, e come da ultimo modificato dall&#8217;</em><a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=2100601&amp;idUnitaDoc=6365834&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904</a><em>.</em></li>
</ol>
<p><em>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell&#8217;</em><a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3949455&amp;idUnitaDoc=20162890&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</a><em>, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivit</em><em>à </em><em>organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l&#8217;accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all&#8217;estero.</em></p>
<p><em>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall&#8217;</em><a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1806501&amp;idUnitaDoc=5618112&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557</a><em>, convertito, con modificazioni, dalla </em><a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=2112774&amp;idUnitaDoc=6466947&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">legge 26 febbraio 1994, n. 133</a><em>, ed in applicazione dell&#8217;</em><a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=2115016&amp;idUnitaDoc=6489676&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549</a><em>, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Agenzia delle dogane e dei monopoli all&#8217;uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</em></p>
<p><em>4-quater). L&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all&#8217;attivit</em><em>à </em><em>illegale di cui ai precedenti commi con l&#8217;obiettivo di determinare l&#8217;emersione della raccolta di gioco illegale</em>”.</p>
<p>Come si vede, le fattispecie di reato sono molteplici e le sanzioni penali in materia di scommesse e giochi sono varie.</p>
<p>Alcune delle fattispecie sono delitti (dunque presuppongono che siano commesse con dolo):</p>
<ul>
<li>L’esercizio abusivo dell&#8217;organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;</li>
<li>L’organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall&#8217;Unione italiana per l&#8217;incremento delle razze equine (UNIRE);</li>
<li>L’organizzazione, l’esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.</li>
</ul>
<p>Altre fattispecie sono contravvenzioni (dunque possono essere commesse sia con dolo sia con colpa):</p>
<ul>
<li>L’esercizio abusivo dell&#8217;organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;</li>
<li>La vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché la partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l&#8217;accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;</li>
<li>Ancorché si sia titolari della prescritta concessione, l’organizzazione, l’esercizio e la raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;</li>
<li>Nel caso di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui alle fattispecie precedenti, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati da esse previsti, il dare pubblicità al loro esercizio;</li>
<li>Il dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all&#8217;estero;</li>
<li>La partecipazione a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui alle fattispecie precedenti, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dalle stesse.</li>
</ul>
<p>Inoltre, la norma estende l’applicazione delle fattispecie anche a:</p>
<ul>
<li>i giuochi d&#8217;azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall&#8217;articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche (i c.d. apparecchi o congegni automatici o elettronici d’azzardo);</li>
<li>lo svolgimento in Italia senza  concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell&#8217;articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l&#8217;accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere;</li>
<li>la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Agenzia delle dogane e dei monopoli all&#8217;uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</li>
</ul>
<p>L’esercizio “abusivo” delle attività sopra descritte consiste nello svolgimento dell’attività in assenza del provvedimento amministrativo autorizzatorio o concessorio.</p>
<p>Di regola si ritiene che l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa possa concorrere con il delitto di associazione a delinquere, in quanto il reato previsto dalla norma in esame non necessiterebbe, per la sua commissione, di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e, quindi, neppure di una pluralità di soggetti.</p>
<p>Va tuttavia segnalato che, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto che in tema esercizio abusivo dell&#8217;attività di pubblica scommessa su giochi di abilità, sarebbe necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile e complessa.</p>
<p>Di conseguenza, è stata esclusa la configurabilità del reato di cui all&#8217;art. 4, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, a carico di tre imputati che avevano predisposto un banchetto amovibile sul quale uno di loro esercitava il gioco delle &#8220;tre campanelle&#8221; e gli altri due inducevano altri soggetti a giocare allettandoli con la possibilità di conseguire un facile guadagno, essendo tale condotta al più riconducibile nell&#8217;ambito della contravvenzione di cui all&#8217;art. 718 c.p..</p>
<p>Per ben comprendere il contesto normativo, occorre però richiamare la tradizionale disciplina codicistica del gioco d’azzardo facendo riferimento al testo degli artt.718-721 c.p..</p>
<p>art.718 codice penale:</p>
<p><em>“Esercizio di giuochi d’azzardo &#8211;</em></p>
<p><em>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d&#8217;azzardo o lo agevola è punito con l&#8217;arresto da tre mesi ad un anno e con l&#8217;ammenda non inferiore a 206 euro.</em></p>
<p><em>Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libert</em><em>à </em><em>vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta”</em></p>
<p>art.719 codice penale:</p>
<p>“<em>circostanze aggravanti</em></p>
<p><em>La pena per il reato preveduto dall&#8217;articolo precedente è raddoppiata:</em></p>
<p><em>1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;</em></p>
<p><em>2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;</em></p>
<p><em>3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;</em></p>
<p><em>4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.</em></p>
<p>Art.720 codice penale</p>
<p>“<em>Partecipazione a giuochi d&#8217;azzardo</em>.</p>
<p><em>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall&#8217;articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a 516 euro.</em></p>
<p><em>La pena è aumentata:</em></p>
<p><em>1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;</em></p>
<p><em>2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti”.</em></p>
<p>Art.721 codice penale</p>
<p><em>“Elementi essenziali del giuoco d&#8217;azzardo. Case da giuoco</em>.</p>
<p><em>Agli effetti delle disposizioni precedenti:</em></p>
<p><em>sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;</em></p>
<p><em>sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d&#8217;azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato”.</em></p>
<p>E’, inoltre necessario ricordare che l’art. 110 t.u.l.p.s. già citato in precedenza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche), disciplina, tra l’altro, i giochi mediante i c.d. apparecchi automatici o elettronici da gioco. In forza di L.23-12-2005 n.266 (legge finanziaria del 2006), gli illeciti ivi previsti sono stati depenalizzati.</p>
<p>Tutta la complessa disciplina sopra richiamata, seppure sinteticamente, ha dato luogo ad una serie di controversie interpretative di grande rilievo.</p>
<p>Secondo infatti l’impostazione tradizionale, il c.d. “gioco d’azzardo” (quello nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria) era disciplinato dalle norme del codice penale, mentre la L.401/1989 si sarebbe occupata della diversa materia delle scommesse e del gioco del lotto clandestini, ipotesi nelle quali la vincita consegue ad una “puntata” di una somma di denaro sull’avverarsi di un risultato sportivo o sull’estrazione di un numero. In tale diversa materia, l’attività disciplinata non sarebbe in sé valutata negativamente; l&#8217;organizzazione delle scommesse sarebbe lecita quando gestita dallo Stato o da un suo concessionario.</p>
<p>Tale impostazione, però, ha subito una prima modifica in forza della disciplina del gioco d’azzardo mediante apparecchi elettronici (videopoker, slot machines, ecc.) introdotta nell’art.110 T.U.L.P.S.. In prima battuta, le attività vietate erano sanzionate penalmente.</p>
<p>Un secondo elemento di destabilizzazione è intervenuto con l’introduzione dell’art.4 comma 4 L.401/1989, secondo cui “<em>le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d&#8217;azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall&#8217;art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773”.</em></p>
<p>In seguito a tale normativa, infatti, la disciplina del gioco del lotto e delle scommesse clandestini veniva applicata anche ai giochi d’azzardo mediante apparecchi automatici, che in teoria, in assenza della norma T.U.L.P.S., sarebbe rientrata nella disciplina del codice penale.</p>
<p>In tale contesto, cominciarono ad affermarsi orientamenti giurisprudenziali che applicavano l’art.4 L.401/1989 a qualsiasi installazione abusiva di apparecchiature oggettivamente aleatorie quali i videopoker, in quanto consentono ed agevolano la commissione del reato di gioco d&#8217;azzardo.</p>
<p>A tali impostazioni si opponevano altri orientamenti secondo i quali l’art.4 L.401/1989 si sarebbe dovuta applicare ai “giochi automatici” solo in caso di esercizio mediante una “organizzazione”, mentre il mero esercizio senza organizzazione, sarebbe rientrato, a seconda dei casi, nelle norme del codice penale o in quelle del T.U.L.P.S.. L’art.4 della L.401/1989, nonostante il richiamo all’art.110 T.UL.P.S., in realtà si sarebbe rivolto alle scommesse online.</p>
<p>In tale contesto, la L. 23-12-2005 n.266 ha depenalizzato le violazioni dell’art.110 T.U.L.P.S..</p>
<p>In seguito a tale modifica, il contrasto tra orientamenti si è ancora più acuito.</p>
<p>Secondo un primo orientamento, la normativa di cui alla L.401/1989 ed al codice penale sarebbero speciali rispetto a quella amministrativa del T.U.L.P.S.. Pertanto, l’esercizio del gioco d’azzardo con apparecchi automatici ed elettronici, come i “videopoker”, configurerebbe ancora reato, da sanzionarsi ex art.4 comma 4 L.401/1989 quando l’esercizio del gioco d’azzardo avvenga in forma organizzata e, invece, ex art.718 e ss. negli altri casi.</p>
<p>Al contrario, alla stregua di un secondo orientamento, le eventuali violazioni del regime fissato ai sensi dell’art.110 T.U.L.P.S. sarebbero ora sanzionate solo in via amministrativa e non in via penale. Pertanto, ad esempio, integrerebbe la violazione amministrativa di cui all&#8217;art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e non il reato di gioco di azzardo previsto dall&#8217;art. 718 cod. pen., l&#8217;installazione o l&#8217;utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in assenza del prescritto nulla osta, di apparecchi &#8220;totem&#8221; collegati a piattaforme telematiche che consentano l&#8217;esercizio di giochi nei quali ricorre il fine di lucro e l&#8217;aleatorietà della vincita.</p>
<p>Si tenga inoltre presente che, ai sensi dell&#8217;<a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1807529&amp;idUnitaDoc=5629517&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">art. 5</a> <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1807529&amp;idUnitaDoc=5629511&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">d.l. 30 dicembre 1997, n. 457</a>, conv., con modif., in <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=2118136&amp;idUnitaDoc=6520654&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">l. 27 febbraio 1998, n. 30</a>, le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 c.p., nonché quelle di cui all&#8217;<a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/l-401-1989#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=3948141&amp;idUnitaDoc=20111853&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">art. 110</a> t.u.l.p.s., “non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale”.</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di reati in materia di giochi e scommesse clandestini (l. 401/1989)</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?</p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.</p>
<p>Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.</p>
<p>Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/reati-in-materia-di-giochi-e-scommesse-clandestini-l-401-1989/">Reati in materia di giochi e scommesse clandestini (l. 401/1989)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La molestia o il disturbo alle persone (art.660 c.p.)</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/la-molestia-o-il-disturbo-alle-persone-art-660-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=2004</guid>

					<description><![CDATA[<p>La molestia o disturbo alle persone è una contravvenzione prevista e punita dall’art.660 c.p. che così recita: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/la-molestia-o-il-disturbo-alle-persone-art-660-c-p/"> <span class="screen-reader-text">La molestia o il disturbo alle persone (art.660 c.p.)</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/la-molestia-o-il-disturbo-alle-persone-art-660-c-p/">La molestia o il disturbo alle persone (art.660 c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La molestia o disturbo alle persone è una contravvenzione prevista e punita dall’art.660 c.p. che così recita:</p>
<p>“<em>chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a </em><em>€ </em><em>516.”</em></p>
<p>Tradizionalmente si ritiene che il reato in esame sia posto a tutela della tranquillità pubblica e che l’interesse privato alla tranquillità personale riceva una tutela riflessa, accordata dall’ordinamento anche senza o contro la volontà delle persone molestate o disturbate.</p>
<p>A sostegno di tale conclusione militerebbero la collocazione della norma tra le contravvenzioni contro l’ordine pubblico e la procedibilità del reato d’ufficio.</p>
<p>In tale ottica, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che, nell&#8217;ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio.</p>
<p>Pertanto, il reato è stato ravvisato nella condotta dell&#8217;imputato che, all&#8217;interno di un supermercato, aveva seguito una persona scattandole diverse fotografie, risultando irrilevante che la persona offesa non si fosse neppure accorta del fatto.</p>
<p>Nel caso di specie, dunque, riprendere o scattare con il cellulare &#8220;poche e sporadiche&#8221; foto senza il consenso del soggetto fotografato, è stato ritenuto configurare un&#8217;ipotesi di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., che consente il sequestro probatorio del cellulare stesso.</p>
<p>Nel corso del tempo, però, ha preso piede anche un orientamento parzialmente diverso che riconosce la natura plurioffensiva del reato. In forza di tale impostazione, è stata riconosciuta la necessità di comunicare la richiesta di archiviazione della notitia criminis anche alla persona offesa, alla quale non era stato notificato l’avviso ex art. 408 cpv. c.p.p., in quanto, benché previsto a tutela di un interesse pubblico generale, l’art.660 costituisce altresì offesa alla quiete privata.</p>
<p>Sostanzialmente, gli elementi della fattispecie oggettiva sono tre: a) l’arrecare a taluno molestia o disturbo; b) per petulanza od altro biasimevole motivo; c) in un luogo pubblico o aperto al pubblico o per mezzo del telefono.</p>
<p>Sotto il primo profilo vale la pena di evidenziare che il disturbo o la molestia devono necessariamente raggiungere una persona determinata e non il pubblico. Il disturbo e la molestia, peraltro, sono concetti non descritti specificamente e quindi dal confine suscettibile di interpretazione. In genere si ritiene che la “molestia” sia costituita da una alterazione dolorosa, importuna o fastidiosa dell’equilibrio psichico. Il “disturbo”, invece, verrebbe ritenuto un ostacolo tale da impedire a chi lo subisce di svolgere le proprie attività.</p>
<p>Di regola, il disturbo e la molestia devono valutarsi non già con riferimento al fastidio percepito dalla persona offesa ma in relazione alla psicologia normale media, ovvero al modo di sentire e di vivere comune.</p>
<p>Concetti suscettibili di interpretazione sono altresì la “petulanza” o l’“altro biasimevole motivo”.</p>
<p>La giurisprudenza ravvisa la “petulanza” in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata altrui. “Biasimevole motivo”, invece, sarebbe ogni altro movente riprovevole di per sé o in relazione alla qualità della persona offesa, e che su quest’ultima produca gli stessi effetti della petulanza.</p>
<p>In un recente caso giudiziario, è stato ritenuto che non configurasse la petulanza, e quindi non integrasse il reato, l&#8217;invio di 15 sms nell&#8217;arco di 75 giorni nel tentativo di riallacciare i rapporti con la ex compagna.</p>
<p>La giurisprudenza ha anche deciso che le chiamate dettate da esigenze di pubblicità e promozione commerciale, seppur moleste, non integrano il reato di cui all&#8217;art. 660 c.p., atteso che non sussiste il fine di petulanza o biasimevole motivo.</p>
<p>Viceversa, è stata riconosciuta la responsabilità per molestia dell&#8217;amministratore di una società incaricata del recupero crediti che abbia compiuto numerose telefonate verso un debitore per ottenere il pagamento di quanto dovuto allorché l&#8217;attitudine dei contatti, la loro frequenza e collocazione oraria, siano tali da integrare la petulanza richiesta dall&#8217;art. 660 c.p. (nella specie, la persona offesa aveva ricevuto anche dieci chiamate al giorno, tutte mirate ad ottenere il saldo delle fatture ancora inevase).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza del reato in esame, gli intenti scherzosi o persecutori dell&#8217;agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.</p>
<p>Dunque, è stata confermata la condanna per l&#8217;imputato che per mezzo del telefono e per biasimevole motivo, recava molestia alla vittima, effettuando numerosissime telefonate, di giorno e di notte, molte delle quali pervenivano sul cellulare della stessa e risultavano &#8220;mute&#8221; e anonime.</p>
<p>Non è stato ravvisato il reato nel caso in cui vi sia stata reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione &#8220;per petulanza o altro biasimevole motivo&#8221;, cui è subordinata l&#8217;illiceità penale del fatto (nella specie, vi era stato un invio di messaggi telefonici molesti a cui il destinatario aveva risposto a tono).</p>
<p>Appare interessante la recente pronuncia con la quale è stata giudicata integrare il reato di molestie la condotta dell&#8217;imputata che, con tre diverse telefonate, aveva contattato la persona offesa parlandole di presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa imputata e con altre donne; la natura molesta e petulante delle chiamate è stata ricavata dalla forma anonima delle telefonate, dal contenuto delle informazioni riferite e da alcuni passaggi ritenuti velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti.</p>
<p>Come accennato, il reato deve essere commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono.</p>
<p>E’ considerato “pubblico”, il luogo nel quale tutti possono accedere continuamente; è “aperto al pubblico”, invece, qualunque luogo in cui ciascuno può fare accesso in determinati momenti o possedendo determinati requisiti. Tale è, ad esempio, l&#8217;androne di un palazzo o la scala comune a più abitazioni.</p>
<p>E’ stato ritenuto integrare la contravvenzione di cui all&#8217;art. 660 c.p. — e non il più grave delitto preveduto e punito dall&#8217;art. 615-bis c.p. né quello previsto dall&#8217;art. 610 c.p. — l&#8217;installazione di una telecamera nel bagno di un Comune in quanto, trattandosi di luogo accessibile sia al pubblico che al personale dipendente dell’ente pubblico, il fatto non risulta commesso in uno dei luoghi indicati dall&#8217;art. 614 c.p..</p>
<p>Il reato p. e p. dall’art.660 c.p. può rientrare nel novero dei <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici">reati informatici</a>. Infatti, va registrato che la giurisprudenza ha ritenuto che anche una pagina Facebook di un utente possa essere considerata “luogo aperto al pubblico” al fine della realizzazione del reato in esame.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, la piattaforma sociale Facebook è una sorta di agorà virtuale, di &#8220;piazza immateriale&#8221; che consente un numero indeterminato di &#8220;accessi&#8221; e di visioni: essa dunque, al pari di ogni social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio &#8220;luogo&#8221; aperto al pubblico, in cui può esser commesso il reato di molestie di cui all&#8217;art. 660 c.p..</p>
<p>Ne conseguirebbe, però, che i messaggi privati, come tali non liberamente accessibili da tutti, non integrerebbero il reato.</p>
<p>Di recente è stata ravvisata la responsabilità a titolo di molestie per l&#8217;imputato accusato di aver inviato messaggi tramite Facebook ovvero tramite l&#8217;applicativo WhatsApp al fine di organizzare incontri o intavolare conversazioni di chiaro contenuto sessuale.</p>
<p>Per quanto invece riguarda la commissione del reato mediante telefono, va registrato che, in forza del dato letterale contenuto nella norma, viene considerato integrato il reato anche qualora il disturbo e la molestia siano arrecati a mezzo “SMS”, ovvero messaggi scritti inviati tramite telefono cellulare: squilli telefonici e &#8220;sms&#8221;, ripetuti nel tempo e non graditi al destinatario, costituiscono una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale della vittima e un non indifferente turbamento della sua serenità e della sua vita quotidiana tanto da integrare il reato di molestia.</p>
<p>La giurisprudenza, però, esclude la ricorrenza del reato di molestie quando esso sia arrecato a mezzo e-mails, in quanto queste sono inviate mediante computer e non tramite telefono.</p>
<p>Tale orientamento giurisprudenziale, pur rispettoso della lettera della norma, appare con tutta evidenza non aggiornato rispetto all’evoluzione tecnologica, la quale, oramai abitualmente, consente che l’invio e la ricezione di email avvenga a mezzo di telefoni smartphone.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l&#8217;invio per posta ordinaria di una pluralità di lettere contenenti messaggi ed immagini a contenuto osceno, difettando il carattere invasivo del mezzo telefonico e non comportando tale condotta un&#8217;immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né un&#8217;intrusione diretta del primo nella sfera del secondo.</p>
<p>Tradizionalmente si ritiene che il reato di cui all&#8217;art. 660 c.p. richieda sotto il profilo soggettivo la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell&#8217;altrui sfera di libertà, per petulanza &#8211; ossia quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone &#8211; o per altro biasimevole motivo &#8211; ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata.</p>
<p>Per potere ritenere sussistente il dolo del reato occorre quindi accertare non solo la volontà della condotta ma anche la direzione della stessa verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell&#8217;altrui sfera di libertà.</p>
<p>Pertanto, la giurisprudenza ha, ad esempio, escluso la sussistenza del reato in un caso in cui le telefonate e gli sms che l&#8217;imputata aveva effettuato al coniuge separato, oggetto della contestazione, risultavano riguardare questioni rilevanti relative alla gestione dei figli e non potevano essere definiti motivati da petulanza o da altro biasimevole motivo, benché percepiti come molesti dal destinatario.</p>
<p>Siccome, però, per una sentenza in un senso se ne trova spesso una in un altro, non può non rilevarsi che la giurisprudenza ha altresì ritenuto che, ai fini della sussistenza del reato di molestie risultano necessarie la mera coscienza e la volontarietà della condotta molesta, rimanendo irrilevanti gli intenti perseguiti dall&#8217;agente, confinati alla sola sfera interiore dei motivi.</p>
<p>Al giudice s&#8217;imporrebbe dunque l&#8217;accertamento della petulanza del comportamento dell&#8217;imputato; dunque, nel caso è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all&#8217;art. 660 c.p. nei ripetuti tentativi di contatto telefonico e telematico posto in essere dall&#8217;imputato atteso che era emerso che tali tentativi non erano finalizzati a creare disagi o molestie all&#8217;ex convivente, ma esclusivamente ad avere notizie del figlio minore, allo scopo di poterlo incontrare, esercitando in tal modo i propri diritti di genitore.</p>
<p>Tra i rapporti con altri reati, meritano di essere segnalati quelli con il delitto di violenza sessuale e con quello di atti persecutori.</p>
<p>Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ritiene di qualificare come violenza sessuale ex art.609 bis c.p. e non come molestie ex art.660 c.p., i toccamenti o palpeggiamenti delle natiche anche se sopra i vestiti e con finalità molesta e non di libidine.</p>
<p>La contravvenzione prevista dall&#8217;art. 660 c.p. è stata ritenuta configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento, invasivi ed insistiti, diversi dall&#8217;abuso sessuale; dunque è stata confermata la condanna per violenza sessuale nei confronti di un datore di lavoro che si era strusciato addosso ad una dipendente toccandole il seno e varie parti del corpo.</p>
<p>La giurisprudenza ha recentemente ritenuto che integri il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all&#8217;art. 660 c.p. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità. (nel caso di specie, l’imputato aveva indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali).</p>
<p>Con riguardo invece ai rapporti con il delitto p. e p. dall’art.612 bis c.p., va rilevato che quest’ultimo, pur potendosi commettere anche mediante condotte moleste, non necessita la commissione di tali atti in luogo pubblico, aperto al pubblico o tramite telefono, mentre richiede che la condotta molesta cagioni un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero che la condotta sia tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>
<p>Dunque, secondo la giurisprudenza, ad esempio, il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall&#8217;art. 660 c.p., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l&#8217;incolumità propria o altrui e l&#8217;alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente, integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p..</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di molestia o il disturbo alle persone (art.660 c.p.)</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/">avvocato penalista a Torino</a>? Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame. Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie. Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione. Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso. Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/la-molestia-o-il-disturbo-alle-persone-art-660-c-p/">La molestia o il disturbo alle persone (art.660 c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’illecito trattamento dei dati personali (art.167 d.l.vo 196/2003)</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/lillecito-trattamento-dei-dati-personali-art-167-d-l-vo-196-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=2002</guid>

					<description><![CDATA[<p>I reati in materia di protezione dei dati personali sono previsti dall’art.167 all’art.172 del c.d. codice della privacy (D. L.vo 30-6-2003 n.196): Art. 167 Trattamento illecito di dati Art. 167 bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali Art. 167 ter Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni al Garante &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/lillecito-trattamento-dei-dati-personali-art-167-d-l-vo-196-2003/"> <span class="screen-reader-text">L’illecito trattamento dei dati personali (art.167 d.l.vo 196/2003)</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/lillecito-trattamento-dei-dati-personali-art-167-d-l-vo-196-2003/">L’illecito trattamento dei dati personali (art.167 d.l.vo 196/2003)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I reati in materia di protezione dei dati personali sono previsti dall’art.167 all’art.172 del c.d. codice della privacy (D. L.vo 30-6-2003 n.196):</p>
<p>Art. 167 Trattamento illecito di dati</p>
<p>Art. 167 <em>bis</em> Comunicazione e diffusione illecita di dati personali</p>
<p>Art. 167 <em>ter</em> Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala</p>
<p>Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni al Garante ed interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante</p>
<p>Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante</p>
<p>Art. 171 Violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza ed indagini sulle opinioni dei lavoratori</p>
<p>Art. 172 Pene accessorie</p>
<p>Tra essi, ruolo centrale ha evidentemente il primo, il cui testo, sostituito dall&#8217;articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è il seguente:</p>
<p>Articolo 167 (Trattamento illecito di dati)</p>
<p><em>“ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per s</em><em>é </em><em>o per altri profitto ovvero di arrecare danno all&#8217;interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all&#8217;articolo 129 arreca nocumento all&#8217;interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.</em></p>
<ol start="2">
<li><em> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per s</em><em>é </em><em>o per altri profitto ovvero di arrecare danno all&#8217;interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all&#8217;articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell&#8217;articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all&#8217;interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</em></li>
<li><em> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per s</em><em>é </em><em>o per altri profitto ovvero di arrecare danno all&#8217;interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un&#8217;organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all&#8217;interessato.</em></li>
<li><em> Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante (2) .</em></li>
<li><em> Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell&#8217;attivit</em><em>à </em><em>di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell&#8217;attivit</em><em>à </em><em>di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.</em></li>
<li><em> Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell&#8217;imputato o dell&#8217;ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita”</em>.</li>
</ol>
<p>Si tratta di norma penale con evidenti criticità interpretative.</p>
<p>Intanto la disposizione individua diverse fattispecie penali.</p>
<p>In secondo luogo, la norma è “in bianco”, in quanto la descrizione delle condotte punite implica il rimando a norme esterne, a loro volta complesse e di non facile interpretazione.</p>
<p>Infine le fattispecie presentano una struttura contraddittoria, in quanto, per un verso sono fattispecie di evento, perché necessitano che la condotta posta in violazione di altre norme abbia arrecato nocumento all’interessato, ma, per altro verso, prevedono un dolo c.d. specifico, nel quale cioè l’agente deve prefiggersi uno scopo che potrebbe anche non verificarsi e tale scopo può essere alternativamente il profitto per sé o per altri od il danno all’interessato.</p>
<p>Con l’ulteriore complicazione che si ritiene che il “nocumento” non coincida necessariamente con il “danno”. Secondo alcune decisioni precedenti all’ultima modifica della norma, la giurisprudenza ravvisa “nocumento” non patrimoniale anche nella “forte preoccupazione per la propria incolumità e per i propri beni”.</p>
<p>Secondo altre decisioni, il “nocumento” sarebbe invece un “pregiudizio giuridicamente rilevante” di qualsiasi natura (patrimoniale o non).</p>
<p>I commentatori dichiarano che l’aggiunta del “danno” quale fine dell’elemento soggettivo avrebbe esteso la tutela alle ipotesi di “revenge porn”.</p>
<p>La fattispecie di cui al comma 1 si riferisce a condotte in violazione di norme poste a tutela del trattamento dati nelle comunicazioni elettroniche:</p>
<ol>
<li>al trattamento dei dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (i c.d. “tabulati”) (art.123);</li>
<li>al trattamento dei dati relativi all&#8217;ubicazione diversi dai dati relativi al traffico riguardanti i medesimi soggetti (art. 126);</li>
<li>all&#8217;uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata (art. 130);</li>
<li>alle inosservanze dei provvedimenti del Garante previsti dall&#8217;art. 129 (concernenti le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico).</li>
</ol>
<p>La fattispecie di cui al comma 2 si riferisce al trattamento contrario a quanto previsto per i dati personali che rivelino l&#8217;origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l&#8217;appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all&#8217;orientamento sessuale della persona (c.d. dati sensibili), nonché i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari).</p>
<p>La fattispecie di cui al comma 3 riguarda il trasferimento di dati verso paesi terzi od organizzazioni internazionali in violazione del Regolamento europeo.</p>
<p>Certamente, attese le modalità attraverso le quali può essere posta in essere la fattispecie di trattamento illecito dati personali, il delitto può certo anche annoverarsi tra i <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici">reati informatici</a>.</p>
<p>A titolo meramente esemplificativo, infatti, si segnala che la giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa del 2018, ha ritenuto sia integrata la fattispecie di cui alla norma in esame nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>Condotta di soggetto che, privo dell&#8217;autorizzazione al trattamento di dati personali relativi al traffico telefonico di cui all&#8217; 123 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, abbia diffuso il numero di telefono cellulare altrui in assenza del consenso dell&#8217;interessato, in quanto tale condotta arreca effettivamente un nocumento a quest&#8217;ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa all&#8217;inserimento del suddetto numero di telefono, all’insaputa del titolare, in una chat erotica);</li>
<li>Ipotesi in cui taluno, anche solo per un breve lasso di tempo, abbia postato su siti porno fotomontaggi realizzati a partire da foto di sue conoscenti, prelevate da Facebook, a nulla rilevando che si è trattato di una &#8220;bravata&#8221;;</li>
<li>Caso di ostensione di dati personali ai frequentatori di un social network attraverso l&#8217;inserimento degli stessi, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito (nella specie, iscrizione di una donna, a sua insaputa, ad una chat di incontri).</li>
</ul>
<p>Non è invece stato ritenuto integrare l’illecito trattamento dei dati personali l’attività di “spamming”, in quanto , affinché tale condotta assuma rilievo penale, occorre che si verifichi per ciascun destinatario un effettivo &#8216;&#8221;nocumento&#8221;, che non può certo esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare di volta in volta le e-mail indesiderate, ma deve tradursi in un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, ma comunque suscettibile di essere giuridicamente apprezzato, richiedendosi in tal senso un&#8217;adeguata verifica fattuale volta ad accertare, ad esempio, se l&#8217;utente abbia segnalato al mittente di non voler ricevere un certo tipo di messaggi e se, nonostante tale iniziativa, l&#8217;agente abbia perseverato in maniera non occasionale a inviare messaggi indesiderati, creando così un reale disagio al destinatario.</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di illecito trattamento dei dati personali (art.167 d.l.vo 196/2003)</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?</p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.</p>
<p>Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.</p>
<p>Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/lillecito-trattamento-dei-dati-personali-art-167-d-l-vo-196-2003/">L’illecito trattamento dei dati personali (art.167 d.l.vo 196/2003)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frode Informatica</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/frode-informatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=2000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tratta di delitto previsto e punito dall’art.640 ter c.p., introdotto dalla L. n.547/1993 (ed in parte modificato dalla L.119/2013), secondo cui: &#160; “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/frode-informatica/"> <span class="screen-reader-text">Frode Informatica</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/frode-informatica/">Frode Informatica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta di delitto previsto e punito dall’art.640 ter c.p., introdotto dalla L. n.547/1993 (ed in parte modificato dalla L.119/2013), secondo cui:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“<em>chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalit</em><em>à </em><em>su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a s</em><em>é </em><em>o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da </em><em>€ </em><em>51 a </em><em>€ </em><em>1.032.</em></p>
<p><em>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da </em><em>€ </em><em>309 a </em><em>€ </em><em>1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art.640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualit</em><em>à </em><em>di operatore del sistema.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da </em><em>€ 600 a € </em><em>3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’</em><em>identità </em><em>digitale in danno di uno o più soggetti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’art.61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’et</em><em>à</em><em>, e numero 7.</em>”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Benché sia posto nel codice penale di seguito a quello di truffa e di questo contenga alcuni elementi, il delitto in esame se ne differenzia profondamente per la struttura. Infatti, mentre nella truffa (art.640 c.p.p.) l’ingiusto profitto con altrui danno consegue ad un atto di disposizione patrimoniale della vittima che è stata ingannata da un artificio o raggiro dell’agente, nella frode informatica è l’agente stesso che si procura il profitto con altrui danno attraverso un’alterazione del funzionamento di un sistema informatico con un abusivo intervento su dati contenuti in un sistema informatico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, Il delitto di cui all&#8217;art. 640-ter c.p. si differenzia dalla truffa perché l&#8217;attività fraudolenta dell&#8217;agente investe non la persona offesa (o vittima del reato), di cui difetta l&#8217;induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest&#8217;ultima attraverso la sua manipolazione. Come la truffa, comunque, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l&#8217;agente consegue l&#8217;ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non sempre è agevole la distinzione rispetto ad altri reati, come, appunto, la truffa o l’indebita utilizzazione di carte di credito di cui all&#8217;art. 55, comma 9, d.lvo 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis c.p.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La giurisprudenza, tra l’altro, ha ritenuto che ricorra il delitto di cui all’art.640 ter c.p. nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>introduzione in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all’esercizio del gioco d’azzardo (c.d. slot machine);</li>
<li>condotta di un avvocato che, dopo aver comunicato la propria volontà di recedere da uno studio associato, si era impossessato di alcuni files, cancellandoli dal server dello studio;</li>
<li>condotta di un dipendente della Agenzia delle Entrate che, utilizzando la password in dotazione, manometta la posizione di un contribuente, effettuando sgravi fiscali non dovuti (in tal caso ricorrerebbe anche il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico &#8211; art.615 ter c.p.);</li>
<li>condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste Italiane mediante l’abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto (in tal caso ricorrerebbe anche il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico &#8211; art.615 ter c.p.);</li>
<li>uso di un apparecchio telefonico già clonato al fine di ottenere l’erogazione di un servizio di telefonia non pagato;</li>
<li>condotta di chi, dopo essersi appropriato della password rilasciata ad un terzo, responsabile di zona di compagnia assicurativa, manipolava i dati del sistema predisponendo false attestazioni di risarcimento dei danni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Invece, è stato ritenuto integrare il reato di furto, e non quello ex art.640 ter c.p., la condotta dell’impiegato di banca che, attraverso movimentazioni fittizie, effettui spostamenti o prelievi di denaro dai conti correnti dei clienti sottraendolo alla loro disponibilità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come accennato in precedenza, il reato di cui all’art.640 ter c.p. si differenzia da quello di truffa (p. e p. dall’art.640 c.p.) perché l’attività fraudolenta dell’agente non investe la persona offesa dal reato, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, mediante la manipolazione di detto sistema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per tale motivo, di regola viene qualificata come truffa ex art.640 c.p., e non come delitto di cui all’art.640 ter c.p., la c.d. attività di “phishing”, che consiste nel “pescare” ed utilizzare dati significativi dei rapporti di conto corrente o delle carte di credito altrui attraverso l’invio di false email a clienti di banche, poste o fornitori, che sollecitano attraverso l’inganno l’invio di tali dati, dati che poi vengono successivamente utilizzati in modo fraudolento per clonare carte di credito o di pagamento o per disporre on line pagamenti o trasferimenti di denaro su conti correnti nella disponibilità degli agenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Integrerebbe, invece, il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all&#8217;art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis c.p.), e non quello di cui all’art.640 ter c.p., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche o truffe, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro. In tal caso, infatti, non vi sarebbe una artificiosa manipolazione del sistema informatico al fine di acquisire i dati necessari per utilizzare un’altrui carta di credito o debito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa Frode Informatica prevista dall’Art 640 TER c.p.</p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole distinguere se un fatto integri il delitto in esame piuttosto che una truffa, un furto, un accesso abusivo a sistema informatico od un indebito uso di carte di credito.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie. Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire.</p>
<p>Nel caso in cui si sia vittima di delitto ex art.640 ter c.p. (così come di quello di truffa ex art.640 c.p.), va ricordato che, salve eccezioni, perché si apra un procedimento penale occorre presentare una denuncia – querela. L’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>Non va dimenticato inoltre che la presentazione di denunce e querele è necessaria anche per le pratiche assicurative relative al risarcimento del danno (ad esempio nel caso di carte di credito la cui clonazione è coperta da assicurazione).</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/frode-informatica/">Frode Informatica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forme di danneggiamento informatico: artt.635</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/forme-di-danneggiamento-informatico-artt-635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il danneggiamento informatico trova la sua disciplina in quattro norme del codice penale. L’art.635 bis c.p., aggiunto dall’art.9 L. 547/1993 e poi modificato dagli artt.5 comma 1 L. 48/2008 e dall’art. 2 comma 1 lett. m) D.L.vo 7/2016, si intitola “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” e così recita: “salvo che il fatto costituisca &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/forme-di-danneggiamento-informatico-artt-635/"> <span class="screen-reader-text">Forme di danneggiamento informatico: artt.635</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/forme-di-danneggiamento-informatico-artt-635/">Forme di danneggiamento informatico: artt.635</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il danneggiamento informatico trova la sua disciplina in quattro norme del codice penale.</p>
<p>L’art.635 bis c.p., aggiunto dall’art.9 L. 547/1993 e poi modificato dagli artt.5 comma 1 L. 48/2008 e dall’art. 2 comma 1 lett. m) D.L.vo 7/2016, si intitola “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” e così recita:</p>
<p>“<em>salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</em></p>
<p><em>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualit</em><em>à </em><em>di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”</em></p>
<p>L’art.635 ter c.p., inserito dall’art.5 comma 2 L. 48/2008 e modificato dall’art. 2 comma 1 lett. n) D.L.vo 7/2016, si intitola “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità” e così recita:</p>
<p>“<em>salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilit</em><em>à</em><em>, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</em></p>
<p><em>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</em></p>
<p><em>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualit</em><em>à </em><em>di operatore del sistema, la pena è aumentata”.</em></p>
<p>L’art.635 quater c.p., inserito dall’art.5 comma 2 L. 48/2008 e modificato dall’art. 2 comma 1 lett. o) D.L.vo 7/2016, si intitola “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici” e così recita:</p>
<p>“<em>salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art.635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</em></p>
<p><em>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualit</em><em>à </em><em>di operatore del sistema, la pena è aumentata”.</em></p>
<p>L’art.635 quinquies c.p., inserito dall’art.5 comma 2 L. 48/2008 e modificato dall’art. 2 comma 1 lett. p) D.L.vo 7/2016, si intitola “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità” e così recita:</p>
<p>“<em>se il fatto di cui all’</em><em>art.635 quater </em><em>è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilit</em><em>à </em><em>o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</em></p>
<p><em>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilit</em><em>à </em><em>ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</em></p>
<p><em>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualit</em><em>à </em><em>di operatore del sistema, la pena è aumentata”.</em></p>
<p>Questa molteplice pioggia di disposizioni ha creato un quadro normativo inutilmente pletorico e complesso, con un risultato normativo sconcertante: dopo il 2016 vista la depenalizzazione del danneggiamento comune (a meno di violenza contro le persone), gli unici danneggiamenti penalmente rilevanti sono quelli contro il “patrimonio informatico”, il quale, evidentemente, assume agli occhi del legislatore un prestigio ed un valore che nessun altro bene terreno può rivestire. Non bastasse ciò, gli artt.635 ter e 635 quinquies c.p., che riguardano le ipotesi in cui oggetto di tutela sia il patrimonio informatico “pubblico”, hanno addirittura anticipato la tutela prevedendo la sanzione anche a prescindere dal verificarsi di un effettivo danneggiamento, ritenendo sufficiente un’azione diretta a produrlo.</p>
<p>Si noti che in tali casi, per anticipare la tutela, si usa una formula più ampia di quella prevista in generale per il tentativo, in relazione al quale è richiesta non soltanto la direzione degli atti ma anche la loro non equivocità.</p>
<p>Con notevole pignoleria, il legislatore ha, poi distinto il danneggiamento avente ad oggetto “informazioni, dati e programmi informatici” (art.635 bis c.p.) da quello avente ad oggetto “sistemi informatici e telematici” (art.635 quater c.p.).</p>
<p>In una delle poche sentenze rinvenibili in materia, la giurisprudenza ha affermato che per &#8220;sistemi informatici o telematici&#8221;, oggetto materiale della condotta di danneggiamento ex art.635 quater c.p., deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti &#8220;hardware&#8221;) mediante l&#8217;installazione di un &#8220;software&#8221; contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l&#8217;esecuzione delle attività per le quali sono state programmate. Nel caso di specie, vi era stata la distruzione, al fine di perpetrare un furto, di due telecamere esterne dell&#8217;area di accesso ad una casa di cura, che la Corte ha riconosciuto come componenti periferiche di un &#8220;sistema informatico&#8221; di videosorveglianza, in quanto strumenti di ripresa e trasmissione di immagini e dati ad unità centrali per la registrazione e memorizzazione).</p>
<p>In altra decisione giudiziaria, era stato qualificato come “sistema informatico il sistema di videosorveglianza di un ufficio giudiziario, composto da apparati di videoregistrazione e da un componente dedicato al trattamento delle immagini e alla loro memorizzazione.</p>
<p>Nella non molto ricca casistica su questi <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici">reati informatici</a> rinvenibile in giurisprudenza, si segnalano le decisioni sui seguenti punti:</p>
<ul>
<li>Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da &#8220;password&#8221;, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all&#8217;acquisizione del contenuto delle &#8220;mail&#8221; custodite nell&#8217;archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all&#8217;abusiva modificazione delle credenziali d&#8217;accesso consegua l&#8217;inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare;</li>
<li>Il reato di frode informatica si differenzia da quello di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635 bis e ss. cod. pen., perché, nel primo, il sistema informatico continua a funzionare, benché in modo alterato rispetto a quello programmato, mentre nel secondo l&#8217;elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento del sistema informatico o telematico, e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni;</li>
<li>Non commette il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici il lavoratore dipendente che sopprime messaggi di carattere professionale destinati al datore di lavoro, i quali siano stati ricevuti sulla casella di posta elettronica che gli è riservata nell&#8217;ambito del sistema informatico aziendale. Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento di dati informatici, previsto dall&#8217;art. 635 bis cod. pen., è necessario che tali dati abbiano il carattere dell&#8217;altruità rispetto all&#8217;autore della condotta, sicché il reato non sussiste nel caso in cui il titolare di una casella di posta elettronica protetta da password, riservatagli dal datore di lavoro, cancelli le e-mail ivi contenute, benché ricevute in ragione del rapporto di lavoro, poiché queste ultime appartengono al dipendente, che ha il potere di esclusiva sulla casella di posta elettronica;</li>
<li>Il reato di danneggiamento di dati informatici deve ritenersi integrato anche dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer che siano rimediabili solo con un postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell&#8217;originaria configurazione dell&#8217;ambiente di lavoro. Nel caso di specie vi era stata la cancellazione, con azionamento del relativo comando, di alcuni file successivamente recuperati grazie all&#8217;intervento di un tecnico informatico.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di danneggiamento informatico</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/">avvocato penale a Torino</a>? Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso. Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/forme-di-danneggiamento-informatico-artt-635/">Forme di danneggiamento informatico: artt.635</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falso Informatico</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/falso-informatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=1996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ambito dei reati informatici in senso stretto, caratterizzati dal fatto di avere ad oggetto sistemi informatici, può essere incluso il falso informatico, come tutelato dall’art.491 bis del codice penale. Tale disposizione era introdotta dall’art.3 della L. 23-12-1993 n.547, che così recitava: &#160; “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/falso-informatico/"> <span class="screen-reader-text">Falso Informatico</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/falso-informatico/">Falso Informatico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito dei reati informatici in senso stretto, caratterizzati dal fatto di avere ad oggetto sistemi informatici, può essere incluso il falso informatico, come tutelato dall’art.491 bis del codice penale.</p>
<p>Tale disposizione era introdotta dall’art.3 della L. 23-12-1993 n.547, che così recitava:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>“se alcuna delle falsit</em><em>à </em><em>previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l’art.3 comma 1 L. 18-3-2008 n.48, la disposizione veniva modificata nel modo seguente:</p>
<p>“se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici e le scritture private”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l’art.2 comma 1 lett. e D. L.vo 15-1-2016 n.7, infine, la norma veniva ancora modificata come segue:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>“se alcuna delle falsit</em><em>à </em><em>previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In conseguenza di tale ultima modifica, deve escludersi qualsiasi estensione della disciplina penale sulla falsità degli atti ai documenti informatici privati (a tali documenti si applicheranno le sanzioni civili previste dal D.L.vo n.7 del 2016 per i falsi nelle scritture private).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inoltre, la disciplina di tutela penale contro i falsi in atto pubblico è estesa ai documenti informatici pubblici purché abbiano efficacia probatoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infine, viene sganciata qualsiasi definizione di documento informatico dal fatto che esso sia contenuto in un supporto informatico, così recependo il carattere immateriale che il documento informatico possiede. Non è più il “contenitore” a caratterizzare il documento informatico, ma il “contenuto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ora la nozione di “documento informatico” non è più rinvenibile nella stessa norma penale, ma deve essere richiamata dalla normativa extrapenale, ed in particolar modo dall’art.1 lett. p) del codice dell’amministrazione digitale, approvato con D.L.vo 7-3-2005 n.82, così come modificato dal D.L.vo 4-4-2006 n.519 e, da ultimo, dall’art.1 comma 1 lett. d) D.L.vo 26-8-16 n.179: è documento informatico <em>“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da tale sommaria esposizione si ricava che la individuazione di delitti di falso in documento informatico pubblico, ai sensi della norma del codice penale in oggetto, implica il corretto inquadramento di una serie di nozioni:</p>
<ul>
<li>Documento informatico;</li>
<li>Rilevanza giuridica dell’atto, fatto o dato rappresentato dal documento;</li>
<li>Pubblicità del documento;</li>
<li>Efficacia probatoria ricondotta al documento.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per far ciò occorre far riferimento alle assai numerose norme in materia di documenti informatici che nel corso di questi anni sono state emanate, nonché alle valutazioni della dottrina e della giurisprudenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una volta chiarito in quali casi ci troviamo di fronte ad un documento informatico pubblico, la concreta tutela penale dovrà ricavarsi dall’applicazione di uno dei delitti in tema di falso in atto pubblico previsti dal Capo II del Titolo VII del Libro II del codice Penale (“Della falsità in atti”: art.476 c.p. e ss.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare, come per gli atti, le condotte di reato potranno configurarsi come “falsità ideologica” (quando nell’atto – documento sono contenute attestazioni o dichiarazioni non veritiere) o come “falsità materiale” (quando esiste una divergenza tra autore apparente ed autore reale del documento o quando il documento sia stato alterato dopo la sua formazione).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I principali delitti ipotizzabili sono: la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.) o in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.) o in certificati o autorizzazioni amministrative (art.480 c.p.), la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.), la falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.), la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art.490 c.p.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Va peraltro notato che, anche prima dell’introduzione dell’art.491 bis del codice penale, la giurisprudenza aveva approntato una tutela contro il falso informatico, ritenendo che potessero configurarsi i delitti di falso ideologico o materiale in atti pubblici (artt.479 e 476 c.p.) con riferimento a documenti informatici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanto, ad esempio, era stata ritenuta la sussistenza del delitto ex art.476 c.p. nel caso di pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, inserendo nell’archivio informatico dell’Albo nazionale costruttori dei dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi di tale Albo.</p>
<p>Parimenti, sempre a titolo esemplificativo, era stata ritenuto configurabile il reato di cui all’art.479 c.p. nel caso di condotta del pubblico impiegato che inserisca la scheda magnetica (c.d. badge) di un altro dipendente nell’apposita apparecchiatura elettronica predisposta dall’amministrazione di appartenenza per la rilevazione ed il controllo dell’entrata nel luogo di lavoro, attestando in tal modo falsamente l’orario di ingresso e la durata della prestazione lavorativa svolta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ad ulteriore titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ritenuto di applicare l’art.491 bis c.p., unitamente alle norme che descrivevano di volta in volta la fattispecie tipica, nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>notaio che attesta falsamente in documenti informatici relativi all’autoliquidazione delle imposte fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità (artt.480-491 bis c.p.);</li>
<li>inserimento di dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quantomeno provvisoria (artt.483 – 491 bis c.p.);</li>
<li>pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri documenti informatici pubblici relativi alla predisposizione di verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada (artt.476 – 491 bis c.p.);</li>
<li>confezionamento di un falso atto informatico destinato a rimanere nell’archivio informatico di una p.a. da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (artt.476 e 479 – 491 bis c.p.).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa fare in caso di Falso Informatico</p>
<p>L’assistenza di un <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/">avvocato penalista a Torino</a></p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare un falso su documento informatico.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.</p>
<p>Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati da un falso, sia nel caso si sia accusati di aver commesso un falso.</p>
<p>Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/falso-informatico/">Falso Informatico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diffamazione commessa mediante posta elettronica, pubblicazioni on line o social network (art.595 c.p.)</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/diffamazione-commessa-mediante-posta-elettronica-pubblicazioni-on-line-o-social-network-art-595-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=1994</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diffamazione è delitto previsto e punito dall’art.595 c.p. che così recita: “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/diffamazione-commessa-mediante-posta-elettronica-pubblicazioni-on-line-o-social-network-art-595-c-p/"> <span class="screen-reader-text">Diffamazione commessa mediante posta elettronica, pubblicazioni on line o social network (art.595 c.p.)</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/diffamazione-commessa-mediante-posta-elettronica-pubblicazioni-on-line-o-social-network-art-595-c-p/">Diffamazione commessa mediante posta elettronica, pubblicazioni on line o social network (art.595 c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La diffamazione è delitto previsto e punito dall’art.595 c.p. che così recita:</p>
<p>“<em>chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a </em><em>€ </em><em>1.032.</em></p>
<p><em>Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a </em><em>€ </em><em>2.065.</em></p>
<p><em>Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit</em><em>à</em><em>, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a </em><em>€ </em><em>516.</em></p>
<p><em>Se l’offesa è arrecata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorit</em><em>à </em><em>costituita in collegio, le pene sono aumentate”.</em></p>
<p>Per i reati di cui al primo e secondo comma è competente a giudicare il Giudice di Pace e, di conseguenza, ex art.52 comma 2 lett. a) D.L.vo 274/2000, le pene applicabili sono in realtà le seguenti: la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.</p>
<p>Per i reati di cui al terzo e quarto comma è invece competente a giudicare il Tribunale in composizione monocratica.</p>
<p>Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000, così prevista dall’art.13 L.47/1948.</p>
<p>La disciplina della diffamazione, poi, si completa negli articoli successivi, aventi ad oggetto l’esclusione della prova liberatoria (art.596 c.p.), la diffamazione a mezzo della stampa (art.596 bis c.p.), la querela della persona offesa e l’estinzione del reato (art.597 c.p.), le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative (art.598 c.p.), la provocazione (art.599 c.p.).</p>
<p>Come emerge dal testo dell’art.595 c.p. sopra riportato, la nozione di diffamazione è connessa in positivo all’offesa dell’altrui reputazione ed alla comunicazione con più persone, ed in negativo alla mancata ricorrenza del reato previsto dall’art.594 c.p., ossia dall’ingiuria.</p>
<p>Peraltro, in seguito al D. L.vo 7 del 2016, l’art.594 c.p. è stato abrogato e l’ingiuria depenalizzata. Tuttavia, benché ridotta ad illecito civile, l’ingiuria continua a essere rilevante al fine di descrivere la diffamazione: l’ingiuria è l’offesa dell’onore o del decoro di una persona presente, mentre la diffamazione consiste nell’offesa dell’altrui reputazione in assenza della persona offesa.</p>
<p>Si ritiene, in ogni caso, che nel caso di lettera indirizzata a più persone, compreso l’offeso, vi sarà concorso dell’ingiuria e della diffamazione.</p>
<p>Ciò ha evidentemente rilievo anche per quanto riguarda l’invio di email. Anzi, secondo orientamento giurisprudenziale, l’invio di email a contenuto diffamatorio, realizzato mediante l’utilizzo di internet, integrerebbe un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art.595 comma 3 c.p. e l’eventualità che tra i destinatari del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le offese non consentirebbe di mutare il titolo di reato in quello di ingiuria.</p>
<p>Per quanto riguarda il requisito della pluralità di persone a cui deve essere fatta la comunicazione affinché ricorra il reato, si reputa che debbano essere almeno due le persone raggiunte dalla comunicazione.</p>
<p>La comunicazione può essere anche non simultanea e, secondo un indirizzo giurisprudenziale, sussiste il requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet, quale un giornale telematico, destinato di regola ad essere visitato da un numero indeterminato di soggetti, a nulla rileva la teorica possibilità che esso non sia letto da nessuno.</p>
<p>E’ stato altresì affermato in giurisprudenza che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso una bacheca “facebook” o su “Instagram” integrerebbe un’ipotesi di diffamazione aggravata ex art.595 comma 3 c.p., in quanto si tratterebbe di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.</p>
<p>Sempre secondo la giurisprudenza, essendo reato di evento, la diffamazione, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni offensive e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state inserite in un messaggio di posta elettronica diretto a più destinatari, non è sufficiente il mero inserimento nella rete, ma occorre quanto meno la prova dell&#8217;effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato &#8220;scaricato&#8221; mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario.</p>
<p>La diffusione del web e, quindi, di una nuova modalità di manifestazione del pensiero rispetto alla stampa tradizionale, ha posto il quesito se alla eventuale diffamazione online o alla diffamazione a mezzo social network fossero o meno applicabile la garanzia prevista dall’art.21 commi 3 e 4 della Costituzione, sui limiti di sequestrabilità preventiva ivi previsti.</p>
<p>Le decisioni in materia appaiono non sempre univoche.</p>
<p>Da un lato, infatti, è prevalente l’orientamento secondo il quale non trovano applicazione per i giornali telematici, i siti online, i blog, le mailing list, le chat, le newsletter, le e-mail, ecc. le garanzie costituzionali previste dall’art.21 comma 3 Cost., in quanto il termine “stampa” è stato assunto dalla norma costituzionale nella sua accezione tecnica, riferita alla “carta stampata”.</p>
<p>Tuttavia, una relativamente recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e, perciò, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art.1 L. 47/1948 e, dunque, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, trattandosi di prodotto editoriale sottoposto a norma di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico.</p>
<p>Nella stessa decisione, peraltro, la Corte ha ritenuto ammissibile, ricorrendo le condizioni della legge processuale penale, il sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, in quanto non rientrerebbero nell’ambito delle tutele costituzionali relative al sequestro della stampa i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero trasmessi per via telematica, quali i forum, i blog, le newsletter, i newsgroup, le mailing list ed i social network.</p>
<p>L’art.57 c.p. prevede la responsabilità per i reati commessi sulla stampa periodica anche del direttore o vice direttore responsabile che omettano di esercitare sul periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.</p>
<p>E’ controversa la responsabilità ex art.57 c.p. del direttore di giornale telematico o dell’amministratore di sito internet per articoli postati da collaboratori del sito.</p>
<p>Si è affermato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell&#8217;amministrazione all&#8217;attività diffamatoria.</p>
<p>Con orientamento difforme, si è invece deciso che al giornale telematico si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall&#8217;art. 21 cost., ma anche le disposizioni volte a impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali quella di cui all&#8217;art. 57 c.p., che punisce appunto l&#8217;omesso controllo sui contenuti pubblicati. Tale responsabilità riguarderebbe certamente i contenuti redazionali, ma non potrebbe escludersi neppure relativamente ai commenti inseriti (« postati ») dagli utenti estranei alla redazione, perché, rispetto a tali ultimi contenuti, se pure si accertasse l&#8217;impossibilità per il direttore di impedirne la pubblicazione con gli opportuni, praticabili accorgimenti tecnico-organizzativi, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità per omesso controllo in relazione alla « permanenza » del commento incriminato, che il direttore avrebbe potuto e dovuto rimuovere.</p>
<p>Più spesso, però, è dato rinvenire decisioni che escludono la responsabilità ex art.57 c.p. del direttore di testata giornalistica online.</p>
<p>Il problema dell’omesso controllo, ovviamente, non riguarda solo il direttore di un giornale telematico, ma anche altre figure, come il blogger, per i commenti postati da utenti del blog, ed il gestore di un internet point, in relazione alle email inviate da utenti del punto da lui gestito.</p>
<p>In entrambi i casi la giurisprudenza ha ritenuto di escludere la responsabilità di tali soggetti per il fatto di aver omesso il controllo preventivo sui contenuti diffamatori diffusi, rispettivamente, dagli utenti del blog e da quelli dell’internet point.</p>
<p>Resta salva l’eventuale responsabilità concorsuale, ricorrente anche nel caso in cui, ad esempio, della pubblicazione di commenti diffamatori postati sul blog da utenti della rete il titolare del sito sia stato edotto e, ciò nonostante, non sia intervenuto per rimuovere il post offensivo.</p>
<p>Una tema di dimensioni difficilmente riassumibili in questo contesto è quello dell’esimente del diritto di cronaca e di critica. In breve sintesi, la diffamazione sarebbe scriminata nel caso in cui si eserciti un diritto di cronaca, che tuttavia deve sottostare alle seguenti condizioni: 1) continenza o correttezza dell’esposizione; 2) interesse pubblico; 3) verità della notizia. Parimenti costituirebbe causa di giustificazione della diffamazione l’esercizio del diritto di critica, che si distinguerebbe da quello di cronaca per il fatto di non concretizzarsi, come quest’ultimo, in una narrazione di fatti, ma nella espressione di un giudizio o di un’opinione e, quindi, non potrebbe pretendersi che sia rigorosamente obiettiva. Perciò, l’unico limite del diritto di critica sarebbe l’interesse pubblico e sociale alla critica stessa.</p>
<p>Con riguardo al diritto di cronaca, si è spesso discusso se sia o meno ammissibile un esercizio putativo di esso, se cioè il giornalista sia o meno giustificato non solo quando il fatto narrato sia obiettivamente vero, ma anche quando egli fosse convinto che il fatto fosse vero. In giurisprudenza appare prevalente la tesi restrittiva, che riconosce l’esimente putativa solo quando l’errore sia incolpevole, quando cioè il giornalista dimostri di essere stato scrupoloso e rigoroso nella verifica dei fatti.</p>
<p>E’ interessante che, sotto tale profilo, la giurisprudenza abbia negato tale scrupolo e rigore nel caso in cui la ricerca della veridicità della notizia sia stata compiuta su motori di ricerca o enciclopedie online del genere Wikipedia, in quanto essa non garantisce la reale completezza informativa, necessaria per poter invocare la predetta scriminante.</p>
<p>Riguardo al luogo di commissione del reato, e quindi della competenza a giudicarlo, è interessante rilevare che la giurisprudenza abbia stabilito che, in caso di diffamazione compiuta mediante l’inserimento su internet di frasi o immagini offensive, la diffamazione si consumerebbe nel momento e nel luogo in cui i terzi percepirebbero la espressione ingiuriosa.</p>
<p>Dunque, ove la percezione avvenga in Italia, la consumazione dovrebbe ritenersi avvenuta in Italia, anche se il sito web sia stato registrato all’estero.</p>
<p>Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio in cosa consista l’offesa dell’altrui reputazione, in quanto trattasi di concetto oggetto di casistica giurisprudenziale sterminata e modificatasi nel corso del tempo in conseguenza dell’evoluzione dei costumi in materia. In generale, infatti, si afferma che la reputazione consiste nella stima diffusa di cui la vittima goda nell’ambiente sociale, dell’opinione che gli altri abbiano del suo onore e decoro.</p>
<p>Poiché tale sentimento non è, dunque, quello soggettivo che la persona offesa abbia di sé, ma quello oggettivo che risieda nella comunità, ne consegue che l’interpretazione giurisprudenziale di ciò che in quest’ultima possa in un dato momento storico costituire “reputazione” e “diffamazione” lascia adito a numerose controversie in ordine alla ricorrenza o meno del reato in esame in relazione ai singoli fatti concreti.</p>
<p>A mero titolo esemplificativo, con riguardo alla diffamazione tramite posta elettronica o alla diffamazione tramite social network, può esporsi la seguente rassegna di decisioni giurisprudenziali che affermano le sussistenza della fattispecie nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>aver creato falsi profili Facebook rappresentati da foto caricaturali della persona offesa ed aver leso la reputazione della stessa tramite internet, con abusivo utilizzo dell’immagine di una persona del tutto inconsapevole, dal momento che in tal modo viene rappresentata una identità digitale non corrispondente al soggetto che utilizza il profilo;</li>
<li>aver pubblicato su Facebook un proprio scritto accessibile ad una pluralità di persone, utilizzando toni allusivi, aspri e totalmente privi di moderazione, nonché affermazioni gravemente offensive e infamanti della reputazione della P.O. in un&#8217;ottica del tutto esorbitante dall&#8217;esistenza di un interesse pubblico all&#8217;informazione relativa ai fatti riportati (in tal caso si tratterebbe reato di diffamazione aggravata con mezzi di pubblicità);</li>
<li>aver diffuso, mediante l&#8217;utilizzo della posta elettronica con pluralità di destinatari, di immagini abbinanti la figura della p.o. con foto di carattere pornografico. Tale associazione di immagini, infatti costituisce un grave atto offensivo e infamante del decoro e della reputazione della p.o. anche in considerazione dell&#8217;elevato numero di destinatari mediante lo strumento &#8220;forward&#8221; (in tal caso si tratterebbe reato di diffamazione aggravata con mezzi di pubblicità);</li>
<li>aver diffuso un messaggio diffamatorio attraverso l&#8217;uso di una bacheca &#8220;facebook&#8221; (in tal caso si tratterebbe reato di diffamazione aggravata con mezzi di pubblicità);</li>
<li>aver scritto sul proprio blog usando espressioni che si traducano in gratuiti attacchi alla persona ed in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l&#8217;utilizzo di &#8220;argumenta ad hominem&#8221; (condanna, nella specie, per una donna che aveva apostrofato sul proprio blog una giornalista come &#8216;sgallettata&#8217;).</li>
<li>Aver pubblicato su &#8220;facebook&#8221; un commento critico del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito come &#8220;imposizione o agire mafioso”;</li>
<li>aver utilizzato su social media il sostantivo &#8220;animale&#8221; per indicare in maniera spregiativa il bambino che aveva procurato una ferita al volto della figlia;</li>
<li>aver pubblicato su un &#8220;blog&#8221; una dichiarazione storicamente falsa attribuita ad un noto personaggio politico, aggiungendola a dichiarazioni rese effettivamente da quest&#8217;ultimo nel corso di un&#8217;intervista, inserita nel contesto di un articolo dal tono né ironico né scherzoso, e, dunque, ingannevole;</li>
<li>aver pubblicato su un sito internet (nella specie, su facebook) immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione;</li>
<li>aver pubblicato, su un sito internet accessibile a tutti, fotografie modificate dei volti di alcune professoresse;</li>
<li>aver divulgato l’omosessualità di una persona allorché ciò avvenga per denigrarla in ragione del termine dispregiativo utilizzato e del collegamento con episodi specifici;</li>
<li>aver pubblicato foto e video di contenuto pornografico (con concorso del reato di atti persecutori essendo stato indotto nella vittima un diffuso stato di ansia). Nel caso di specie l’ex fidanzato aveva, con condotte reiterate e moleste, pubblicato su diversi siti a contenuto pornografico video ritraenti terze persone ma associati alle generalità della vittima e alla sua utenza telefonica e su alcuni siti aveva pubblicato video realizzati con fotografie della vittima in biancheria in tema o in atti sessuali associati ad annunci erotici.</li>
</ul>
<p>E’ stata, invece esclusa l’integrazione della fattispecie nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>l’aver pubblicato commenti e giudizi lesivi della reputazione della persona offesa su facebook, comunicando con video chat, con modalità accessibili ad un numero indeterminato di persone, in quanto doveva essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell&#8217;<a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/art-595-c-p#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=3948141&amp;idUnitaDoc=20112465&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">594, u.c. c.p.</a>, depenalizzato ai sensi dell&#8217;<a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/art-595-c-p#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=4865139&amp;idUnitaDoc=28958368&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza"> 1, comma 1, lett. c), d.lg. n. 7 del 2016</a>;</li>
<li>l’aver inserito un commento sul canale You Tube ad una intervista della persona offesa, augurando a quest&#8217;ultimo &#8216;di avere delle figlie lesbiche, che abbiano a sposare dei gay&#8217;, in quanto non vi sarebbe attribuzione di qualità negative alla persona offesa, ovvero di espressioni che gettano, comunque, una luce negativa su quest&#8217;ultima;</li>
<li>La pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero (fattispecie relativa alla pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava il proprio smartphone durante una celebrazione).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di diffamazione commessa mediante posta elettronica, pubblicazioni on line o social network (art.595 c.p.)</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un<a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/"> avvocato penalista a Torino</a>?</p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.</p>
<p>Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.</p>
<p>Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>Peraltro, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Dunque, l’assistenza di un avvocato penalista agevolerà la corretta redazione dell’atto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/diffamazione-commessa-mediante-posta-elettronica-pubblicazioni-on-line-o-social-network-art-595-c-p/">Diffamazione commessa mediante posta elettronica, pubblicazioni on line o social network (art.595 c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delitti in materia di pornografia (artt.600 ter – 600 quater – 600 quater.1 c.p.)</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/delitti-in-materia-di-pornografia-artt-600-ter-600-quater-600-quater-1-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=1985</guid>

					<description><![CDATA[<p>La legge 3-8-1998 n.269 ha introdotto nel codice penale gli artt.600 ter e 600 quater, il cui testo, anche a seguito di successive modifiche legislative, è il seguente. Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile. “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/delitti-in-materia-di-pornografia-artt-600-ter-600-quater-600-quater-1-c-p/"> <span class="screen-reader-text">Delitti in materia di pornografia (artt.600 ter – 600 quater – 600 quater.1 c.p.)</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/delitti-in-materia-di-pornografia-artt-600-ter-600-quater-600-quater-1-c-p/">Delitti in materia di pornografia (artt.600 ter – 600 quater – 600 quater.1 c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge 3-8-1998 n.269 ha introdotto nel codice penale gli artt.600 ter e 600 quater, il cui testo, anche a seguito di successive modifiche legislative, è il seguente.</p>
<p><em>Art. 600 ter c.p.</em><em> – Pornografia minorile.</em></p>
<p><em>“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</em></p>
<ul>
<li><em>utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</em></li>
<li><em>recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</em></li>
</ul>
<p><em>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</em></p>
<p><em>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da </em><em>€ </em><em>2.582 a </em><em>€ </em><em>51.646.</em></p>
<p><em>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</em></p>
<p><em>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantit</em><em>à</em><em>.</em></p>
<p><em>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</em></p>
<p><em>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivit</em><em>à </em><em>sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore de anni diciotto per scopi sessuali”.</em></p>
<p><em>Art.600 quater c.p.</em><em> – detenzione di materiale pornografico.</em></p>
<p><em>“chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art.600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</em></p>
<p><em>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.</em></p>
<p>La legge 6-2-2006 n.38 ha, poi, inserito nel codice penale l’art.600 quater.1 (Pornografia virtuale), il cui testo è il seguente:</p>
<p><em>“le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</em></p>
<p><em>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualit</em><em>à </em><em>di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”</em></p>
<p>Alla stregua della esposta normativa, si può dire che il reato di pornografia minorile si articola in molte fattispecie:</p>
<ul>
<li>pena da sei a dodici anni di reclusione e multa da € 000 a € 240.000 per chi</li>
<li>realizza esibizioni e spettacoli pornografici utilizzando minori degli anni diciotto;</li>
<li>produce materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto;</li>
<li>recluta o induce minori degli anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici</li>
<li>trae altrimenti profitto dagli spettacoli sub 3);</li>
<li>fa commercio del materiale pornografico sub 2);</li>
<li>pena da uno a cinque anni di reclusione e multa da € 582 a € 51.645 per chi</li>
<li>distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico sub 2), al di fuori delle ipotesi precedenti e con qualsiasi mezzo, anche per via telematica;</li>
<li>distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuali di minori degli anni diciotto;</li>
<li>pena fino a tre anni di reclusione e multa da € 549 a € 5.164 per chi</li>
<li>offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico sub 2), al di fuori delle ipotesi precedenti;</li>
<li>pena fino a tre anni di reclusione e multa da € 1.500 a € 000 per chi</li>
<li>assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori degli anni diciotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato;</li>
<li>pena fino a tre anni di reclusione e multa non inferiore a € 549 per chi</li>
<li>si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, al di fuori delle ipotesi precedenti.</li>
</ul>
<p>Tutto ciò premesso appare evidente che perno di tutta la disciplina i tema di delitti in materia di pornografia minorile è proprio il concetto di “pornografia minorile” al quale le norme fanno riferimento e di cui l’art.4 comma 1 lett. h) n.2 della L. 1-10-2012 n.172 ha dato una espressa definizione, inserendola al 7° comma dell’art.600 ter c.p.: “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.</p>
<p>Com’è facile intuire, tale nozione (tratta dall’art.20 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25-10-2007 a Lanzarote), pur aiutando l’interprete, non ha risolto tutti i dubbi possibili di inquadramento dei casi concreti.</p>
<p>Pare potersi escludere che il concetto di “pornografico” venga fatta coincidere con quello di “osceno”, ossia di ciò che, secondo il comune sentimento, offende il pudore.</p>
<p>Tuttavia, non può non evidenziarsi che la nozione normativa di pornografia comprende anche la statica rappresentazione della nudità, purché finalizzata a “scopi sessuali”. Il che amplia di molto la possibile interpretazione, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, per “rappresentazione degli organi sessuali” deve intendersi non solo la riproduzione degli organi genitali, ma anche quella di “zone erogene, come il seno ed i glutei”.</p>
<p>Inoltre, non appare esente da ambiguità la pretesa finalità sessuale della rappresentazione: quando può dirsi con sicurezza che una immagine degli organi sessuali di un minorenne sia fatta “per scopi sessuali”?</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, la natura artistica delle immagini di nudo esclude che esse possano considerarsi realizzate per scopi sessuali, ai sensi dell&#8217;art. 600-<em>ter</em> comma 7 c.p., anche quando le stesse rappresentino gli organi sessuali del soggetto ritratto o abbiano attitudine a sollecitare l&#8217;istinto sessuale.</p>
<p>Il che non toglie l’estrema evanescenza dei criteri sulla base dei quali un nudo possa essere ritenuto “artistico”</p>
<p>Dalla lettura delle norme, comunque, la giurisprudenza ha di regola escluso che le condotte ivi previste dovessero essere compiute con fine di lucro.</p>
<p>Dunque, l’“utilizzazione” che venga fatta del minore (e non lo “sfruttamento”, come in una precedente versione della norma) non implica che ciò avvenga per finalità di lucro.</p>
<p>Molta discussione si è sviluppata sui limiti di rilevanza penale della “produzione di materiale pornografico” e “detenzione” dello stesso, attesa la possibilità che venga punita qualsiasi tipo di produzione di materiale pedopornografico, ancorché non realizzata a scopo di lucro e neppure destinata al pubblico.</p>
<p>Tradizionalmente la giurisprudenza ha richiesto, per ravvisare le fattispecie, che ricorresse quantomeno un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto.</p>
<p>Tuttavia, in una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, tale requisito è stato escluso.</p>
<p>In tal modo è stato superato un precedente orientamento delle stesse Sezioni Unite del 2000, sulla base di una serie di valutazioni relative alla evoluzione normativa e della stessa tecnologia, per cui il contesto tecnologico dell&#8217;epoca della precedente sentenza non implicava necessariamente la successiva diffusione del materiale realizzato, mentre oggigiorno la tipologia di dispositivi utilizzati (ad es., cellulari, smartphone, tablet e computer dotati di fotocamera incorporata), nonché lo sviluppo dei sistemi di comunicazione e condivisione telematici (su tutti, internet e i social network) fanno sì che qualsiasi produzione di immagini o video sia di per sé suscettibile di essere resa nota, anche in tempo reale, ad una platea indeterminata di soggetti.</p>
<p>Tale valutazione, tuttavia, non ha condotto la Corte a ritenere di per sé punibile qualsivoglia “produzione ad uso domestico”. Secondo le recenti Sezioni unite, il concetto di &#8220;utilizzazione del minore&#8221;, implica che quest’ultimo sia trasformato in oggetto per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere.</p>
<p>Pertanto, saranno illecite quelle condotte di produzione che siano frutto della posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore ovvero che siano state ottenute con minaccia, violenza o inganno o allo scopo di commercializzare il materiale ovvero che abbiano coinvolto minori di età inferiore a quella del consenso sessuale.</p>
<p>Al contrario qualora la realizzazione del materiale sia avvenuta per libera e consapevole scelta di un minore che abbia l&#8217;età per determinarsi in tal senso (sopra i quattordici anni), il prodotto sia destinato ad un utilizzo solo privato, sia stato realizzato nell&#8217;ambito della sua vita sessuale ed in condizioni di parità con chi se n&#8217;è reso autore &#8211; ad esempio in una relazione paritaria tra minorenni ultraquattordicenni &#8211; dovrà essere esclusa la ricorrenza di quella &#8220;utilizzazione&#8221; che costituisce il presupposto dei reati <em>ex </em>art. 600-<em>ter </em>che quello <em>ex </em>art. 600-<em>quater </em>c.p..</p>
<p>In ordine alla “produzione di materiale pornografico” (art.600 ter comma 1 n.1 c.p.), la giurisprudenza ha ravvisato tale condotta in una svariata serie di casi, non sempre scontati:</p>
<ul>
<li>aggirarsi in una zona piscina frequentata da minori, molti in età infantile e anche privi di costume da bagno, portando con sé una microcamera nascosta e prudentemente e costantemente indirizzata nei confronti dei minori, evidenzia un palese intento di procedere ad acquisire immagine dei minori presenti,</li>
<li>pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, aver istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l&#8217;intenzione già esistente, ma non ancora consolidata;</li>
<li>indurre con minacce l&#8217;ex fidanzata minorenne a farsi “selfie” erotici per poi inviarli a un amico su Facebook;</li>
<li>riprendere, con una telecamera nascosta, immagini sessualmente allusive di minori intenti a cambiarsi e a farsi la doccia nello spogliatoio;</li>
<li>contattare una minorenne, cui era stata rivolta sotto falso nome una richiesta di amicizia su un social network, prospettandole l&#8217;ingresso nel mondo dell&#8217;alta moda e offrendole denaro e capi di abbigliamento se avesse accettato di fare la modella, e nel chiederle tramite webcam di spogliarsi e toccarsi le parti intime;</li>
<li>produrre materiale ad uso personale.</li>
</ul>
<p>Con riferimento alla distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico (art.600 ter comma 3 c.p.), la giurisprudenza ha ravvisato la fattispecie nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>la divulgazione di immagini ritraenti parti intime di ragazze minorenni tramite WhatsApp;</li>
<li>l’inserimento di foto pornografiche raffiguranti minori in un sito liberamente accessibile ovvero quando la propagazione per mezzo della rete internet, mediante invio ad un gruppo o ad una lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare, (mentre sarebbe configurabile l&#8217;ipotesi più lieve di cui all&#8217;<a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici/artt-600-ter-600-quater-600-quater-1-c-p#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=3948141&amp;idUnitaDoc=20112476&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">600-ter, comma 4, c.p.</a> quando l&#8217;agente invia le foto a una persona determinata, allegandole ad un messaggio di posta elettronica oppure tramite il profilo facebook del destinatario, in modo tale che solo quest&#8217;ultimo abbia la possibilità di prelevarle);</li>
<li>la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale pedopornografico;</li>
<li>l’utilizzazione di programmi di file sharing che comportino nella rete internet l&#8217;acquisizione e la condivisione con altri utenti dei file contenenti materiale pedopornografico, a meno che ricorrano ulteriori elementi indicativi della volontà dell&#8217;agente di non divulgare tale materiale (molte decisioni pongono l’accento sul fatto che non è sufficiente l&#8217;utilizzo per lo scaricamento di files da Internet di programmi di condivisione, quale il programma EMule, giacché tale utilizzo, di per sé, non può implicare la volontà, nel soggetto agente, di divulgare detto materiale);</li>
<li>l’invio, in via telematica, di fotografie e filmati di una minorenne nuda al genitore della stessa;</li>
<li>l’esibizione a terzi di un filmato pedopornografico conservato sul proprio cellulare;</li>
<li>la divulgazione di immagini ritraenti parti intime di una ragazza minorenne in un gruppo aperto su Facebook, accessibile ad un numero indeterminato di soggetti.</li>
</ul>
<p>Merita di essere segnalato un contrasto giurisprudenziale tra alcune decisioni che ritengono che la cessione di materiale pedopornografico presupponga che lo stesso non sia stato prodotto dal cedente (ad es. il minore stesso che invia foto – “selfie” &#8211;  o filmati di sé stesso) ed altre che invece ritengono che il reato di cessione sia configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore.</p>
<p>Con riguardo alla fattispecie prevista dall’art.600 quater c.p., si è spesso discusso in ordine alla rilevanza penale di materiale pedopornografico detenuto, con specifica attenzione alla rilevanza penale della presenza, all&#8217;interno di un personal computer, di file temporanei di internet di tipo pedopornografico, salvati automaticamente nella memoria cache durante la navigazione nel web.</p>
<p>L’art.600 quater c.p. punisce quei casi in cui chi si procura o detiene consapevolmente materiale pedopornografico non abbia in alcun modo concorso a produrre il materiale medesimo.</p>
<p>Mentre il “procurarsi” implica una condotta attiva dell’agente (attraverso, ad es., l’acquisto, il noleggio del materiale), la “detenzione” implica una situazione statica, nella quale all’agente è attribuita la disponibilità, anche solo virtuale, del materiale.</p>
<p>Di regola, poi, si esclude la rilevanza penale della mera “visione” di materiale pedopornografico senza che vi sia una disponibilità di esso da parte dell’agente. Inoltre, come evidenziato dalla lettera della legge (“consapevolmente”), il dolo deve essere diretto o intenzionale, non essendo sufficiente il dolo eventuale.</p>
<p>Dunque, l’agente non deve solo essere consapevole del carattere pedopornografico delle immagini, ma deve anche essere consapevole di essersele procurate o di detenerle.</p>
<p>Nel contesto attuale, è risaputo che l’acquisizione di materiale pedopornografico avvenga soprattutto tramite internet (c.d. pedopornografia online).</p>
<p>Tale modalità implica che debba comprendersi quando si può dire che materiale pedopornografico sia “consapevolmente” procurato o detenuto. Pochi dubbi vi sono quando il materiale scaricato sia stato “salvato” su supporti quali hard disk, dvd, pen-drive, ecc..</p>
<p>La giurisprudenza ha ritenuto che perfino i files contenuti nel “cestino” del sistema informatico debbano ritenersi “detenuti” e che solo quelli definitivamente cancellati possano escludersi da tale novero.</p>
<p>Nel caso in cui, però, il materiale pedopornografico si trovi all&#8217;interno della memoria “<em>cache</em><em>” </em>del computer, in seguito alla consultazione di siti internet, potrebbe difettare la consapevolezza dell&#8217;agente, atteso che in tale spazio confluiscono automaticamente e in via temporanea dati provenienti dalla navigazione.</p>
<p>Non essendo governata da una consapevole e volontaria decisione dell’agente, dovrebbe escludersi che tale “salvataggio” automatico possa essere ritenuto penalmente rilevante ex art.600 quater c.p..</p>
<p>In effetti, un orientamento giurisprudenziale si è attestato su tale posizione, affermando che non bastava la visita di siti pedopornografici, ma occorreva lo scarico ed il salvataggio del materiale.</p>
<p>Non avrebbe, dunque, potuto essere ritenuto “consapevolmente detenuto” il materiale trovato solo su c.d. “internet temporary file”. Non può sottacersi, tuttavia, che esiste anche altro orientamento giurisprudenziale, per quanto forse meno consistente, che ritiene penalmente rilevante anche il materiale pedopornografico rinvenuto nella cache del p.c., in quanto i file potrebbero essere in qualsiasi momento richiamati in visione, anche da parte di un utente non particolarmente esperto.</p>
<p>E’ evidente che tale impostazione potrebbe rivelarsi esiziale per l’incauto e non particolarmente esperto in informatica che si trovi, ad esempio, a cercare su internet materiale pornografico lecito, ma che, nella ricerca, si imbatta in materiale pedopornografico poi automaticamente salvato dal p.c. nei “temporary files”.</p>
<p>Deve essere evidenziato che la tematica in oggetto (soprattutto quella concernente la distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico) può avere profili di vicinanza con quella del c.d. “revenge porn” (traducibile come “vendetta porno” o “porno vendetta”), fattispecie in cui, in genere, vengono diffusi contenuti pornografici all’insaputa dei protagonisti delle immagini o dei filmati, spesso con finalità diffamatorie, di vendetta o di minaccia.</p>
<p>Con tutta evidenza, tale ipotesi, che può in astratto anche riguardare minori, di per sé prescinde dalla minore età dei soggetti ripresi e gli interessi lesi sono diversi da quelli della tutela dei minori.</p>
<p>In Italia, tale fattispecie ha trovato la propria autonoma disciplina con l’art.10 della L. 19-7-2019 n.69 (c.d. “codice rosso”), che ha introdotto nel codice penale l’art.612 ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), il quale recita:</p>
<p>“<em>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.</em></p>
<p><em>La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.</em></p>
<p><em>La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è </em><em>o </em><em>è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.</em></p>
<p><em>La pena è aumentata da un terzo alla met</em><em>à </em><em>se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorit</em><em>à </em><em>fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.</em></p>
<p><em>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonch</em><em>é </em><em>quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio”</em>.</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di delitti in materia di pornografia (artt.600 ter – 600 quater – 600 quater.1 c.p.)</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?</p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.</p>
<p>Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.</p>
<p>Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/delitti-in-materia-di-pornografia-artt-600-ter-600-quater-600-quater-1-c-p/">Delitti in materia di pornografia (artt.600 ter – 600 quater – 600 quater.1 c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atti persecutori, c.d. stalking (art.612 bis c.p.)</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/atti-persecutori-c-d-stalking-art-612-bis-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il delitto di “atti persecutori” è stato inserito all’art.612 bis c.p. con il D.L. 23-2-2009 n.11 convertito, con modificazioni, in L. 23-4-2009 n.38. Il testo della norma, a seguito anche di ulteriori modifiche nel 2013, è il seguente: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/atti-persecutori-c-d-stalking-art-612-bis-c-p/"> <span class="screen-reader-text">Atti persecutori, c.d. stalking (art.612 bis c.p.)</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/atti-persecutori-c-d-stalking-art-612-bis-c-p/">Atti persecutori, c.d. stalking (art.612 bis c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il delitto di “atti persecutori” è stato inserito all’art.612 bis c.p. con il D.L. 23-2-2009 n.11 convertito, con modificazioni, in L. 23-4-2009 n.38. Il testo della norma, a seguito anche di ulteriori modifiche nel 2013, è il seguente:</p>
<p>“<em>salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni</em> <em>chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumit</em><em>à </em><em>propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</em></p>
<p><em>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</em></p>
<p><em>La pena è aumentata fino alla met</em><em>à </em><em>se il fatto è commesso a danno di un minore. Di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilit</em><em>à </em><em>di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.</em></p>
<p><em>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilit</em><em>à </em><em>di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonch</em><em>é </em><em>quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”</em></p>
<p>La norma è volta a perseguire quella persecuzione che, secondo una terminologia anglosassone ormai d’uso comune, viene chiamata “stalking” e si inserisce in un contesto normativo che completa la tutela con ulteriori previsioni, tra cui:</p>
<ul>
<li>Una nuova misura cautelare che vieta l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.282 ter c.p.p.);</li>
<li>L’inserimento del reato tra quelli per cui è possibile procedere ad assumere la testimonianza della persona offesa con incidente probatorio anche al di fuori dei casi ordinari previsti dal comma 1 dell’art.392 c.p.p. (art.392 comma 1 bis c.p.p.);</li>
<li>Un previo ammonimento orale da parte del questore (art.8 D.L. 11/2009 conv. in L.38/2009, come modificato successivamente) su richiesta della persona offesa, prima della presentazione della querela.</li>
</ul>
<p>La struttura del delitto è quella di un reato ad evento, nel quale:</p>
<ul>
<li>la condotta deve essere reiterata e caratterizzata da minacce o molestie;</li>
<li>l’evento (ossia il fatto conseguente alla condotta) si configura, alternativamente, in una delle seguenti modalità:
<ol>
<li>un perdurante e grave stato di ansia o di paura;</li>
<li>un fondato timore per l’incolumità della persona offesa o di un suo prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da una relazione affettiva;</li>
<li>la costrizione per la persona offesa di alterare le proprie abitudini di vita.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<p>Pur essendo un reato di conio recente, la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi di esso in misura assai rilevante e, tra i tanti, ne ha ravvisato gli estremi nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>la pluralità di condotte di danneggiamento a danno della persona offesa quali il forare le gomme, appiccare fuoco e danneggiare più volte la recinzione della casa della vittima, condotte idonee a creare un elevato stato d&#8217;ansia e timore per la propria incolumità che prescinde dalla presenza di certificazioni sanitarie attestanti la natura patologica di tali stati;</li>
<li>i continui tentativi di accesso all&#8217;abitazione della vittima accompagnati da frasi offensive, minacce e atteggiamenti fisicamente violenti, nonché pedinamenti e numerose telefonate, posti in essere da un soggetto estremamente geloso, che abbiano determinato uno stato di timore nella vittima tale da spingerla a trasferirsi presso altra dimora, nonché causando nella stessa remore nell&#8217;uscire di casa per timore di incontrare l&#8217;imputato e subire i suoi atteggiamenti persecutori;</li>
<li>le numerose telefonate, l’invio di cartoline anonime dal contenuto volgare, nonché di prodotti e riviste non gradite unitamente ai rumori notturni a danno della vittima che determinano uno stato di ansia e paura nella vittima, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita;</li>
<li>la condotta dell&#8217;imputato che, per circa due mesi si sia appostato nei pressi dell&#8217;abitazione della persona offesa molestandola reiteratamente con insulti e minacce, spostandole addirittura l&#8217;auto dal luogo in cui era parcheggiata al centro della pubblica via e costringendola &#8211; dietro sollecitazione anche dei vicini di casa che avevano assistito ad alcuni episodi &#8211; a non uscire da sola ovvero ad uscire in uno stato di ansia;</li>
<li>un&#8217;attività di danneggiamento, a seguito della quale la persona offesa riporti uno stato d&#8217;ansia o muti le proprie abitudini di vita, in quanto condotta idonea a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla possibilità di analoghi atti dannosi, desumibile dalle precedenti condotte (fattispecie relativa a reiterazione di illecite immissioni di materiali nocivi, quali cemento ed olii esausti, nel giardino dell&#8217;abitazione in cui si trovava la persona offesa, di lanci di sassi ed acqua e di esplosione di colpi ad aria compressa);</li>
<li>reiterate condotte dell&#8217;indagato consistite nel rivolgere a persona offesa minore, maggiormente vulnerabile, apprezzamenti di natura sessuale e nell&#8217;appostarsi nei pressi dei luoghi da essa frequentati per poi indirizzarle sguardi insistenti;</li>
<li>condotta di chi per diversi anni tormenti con molestie, minacce e offese la vittima, anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura, portandola a temere per la propria incolumità e a modificare le proprie abitudini di vita</li>
<li>condotte persecutorie nei confronti di alcuni vicini di casa, destinatari di frasi minacciose e costretti ad un cambiamento delle abitudini di vita in quanto l&#8217;imputato impediva loro l&#8217;accesso al garage avendo posizionato la propria auto davanti;</li>
<li>il reiterato invio alla persona offesa di “sms” ed e-mail, ovvero ripetuti “post” offensivi su “social network”, oltre che la divulgazione di scritti, filmati o fotografie ritraenti la sfera intima e personale della vittima, così violando il diritto alla riservatezza di quest&#8217;ultima;</li>
<li>ipotesi in cui la vittima, sposata, era stata destinataria di un corteggiamento assillante da parte di una persona molto più anziana, padre di una sua amica, e per effetto di tale atteggiamento persecutorio e morboso, era stata costretta ad uscire di casa sempre accompagnata dal marito o dalle amiche, anche per espletare le normali attività quotidiane;</li>
<li>l’invio di numerose e-mail e numerose telefonate dal contenuto minaccioso tali da ingenerare un perdurante grave stato di ansia e a costringere chi le riceve a modificare le abitudini di vita;</li>
<li>la condotta di chi abbia volontariamente continuato a liberare i propri gatti nelle parti comuni dell&#8217;edificio abitato anche dalla persona offesa, nell&#8217;evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico che ciò comportava e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina;</li>
<li>la condotta di chi reiteratamente pubblica sui “social network” foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza;</li>
<li>messaggi aggressivi e violenti su “WhatsApp”, con la coscienza di provocare avvilimento e paura nella vittima;</li>
<li>il reiterato invio alla persona offesa di &#8220;sms&#8221; con messaggi amorosi, ingiuriosi e minatori, veicolati anche a mezzo di plurime telefonate, nonché la divulgazione di filmati che la ritraggono in atteggiamenti intimi;</li>
<li>l’invio di numerosi “SMS” alla ex compagna e convivente, unito ad appostamenti sotto l’abitazione di quest’ultima ed alla creazione di falsi profili su siti Internet per adulti con i dati della donna inserendo le sue foto e postando annunci di natura erotica;</li>
<li>condotte reiterate di molestia e minaccia nei confronti della persona offesa, con invio alla stessa di oltre 50 mila sms dal contenuto ingiurioso, minaccioso e a sfondo sessuale, minacciandola di rendere pubbliche tramite internet sue foto intime, in modo da cagionarle un profondo stato di ansia e di timore per l&#8217;incolumità, anche della sorella minore, e inducendola a cambiare abitudini di vita;</li>
<li>la condotta scandita da molestie e dalla reiterata minaccia di rendere pubbliche le immagini che ritraevano nuda una ragazza minorenne, qualora la minore non avesse continuato ad inviargliele;</li>
<li>la condotta del cliente che, dopo che l’avvocato ha rinunciato al mandato difensivo, cerchi di entrare nello studio e faccia reiterate telefonate anche in ore notturne accusando l’avvocato di non volerlo aiutare, minacciandolo e insultandolo così procurandogli uno stato di agitazione per la propria incolumità;</li>
<li>minacciare ed ingiuriare in continuazione l’amante del proprio marito creandole uno stato di ansia e di paura (nel caso di specie, l’imputata ingiuriava la persona offesa attraverso l’invio di SMS e telefonate, affermando che quest’ultima era una zoc…a e una tr&#8230;a rovinafamiglie e condividendo su Facebook una pagina contenente: “Sai perché gli uomini impegnati ti sembrano più belli è sexy di quelli liberi? Perché sei zoc&#8230;a!”);</li>
<li>il reiterato invio di sms e di messaggi di posta elettronica o postati su social network, che generano un grave e perdurante turbamento emotivo;</li>
<li>continue telefonate alla ex fidanzata con ingiurie e minacce per la restituzione di denaro quale controvalore di oggetti a lei regalati durante il rapporto sentimentale che ingenerino un perdurante stato di ansia nella vittima da non farla uscire più da sola;</li>
<li>l’invio di commenti, osservazioni, insulti e minacce su pagine Facebook e su indirizzi e-mail direttamente accessibili alla vittima o comunque a lei comunicati che hanno creato nella stessa ansia e disagio costante (nel caso di specie i commenti inviati su Facebook avevano avuto anche profili diffamatori facendo riferimento condotte scorrette tenute dalla vittima nell’ambiente lavorativo e alla sua incapacità lavorativa tanto che la stessa veniva trasferita ad altro ufficio).</li>
</ul>
<p>D’altro canto, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza del reato nei seguenti casi:</p>
<ul>
<li>Il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall&#8217; 660 c.p., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento. Quest&#8217;ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l&#8217;incolumità propria o altrui e l&#8217;alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente, integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;</li>
<li>la condotta di chi segua un individuo scattando delle foto per precostituirsi una prova in giudizio (nel caso di specie, la vittima aveva lamentato di essere spiata da individui della famiglia dell’ex marito ingenerando in lei uno stato di ansia, dimostrando tali persone che avevano scattato delle fotografie per mostrare in giudizio come accompagnava il figlio);</li>
<li>la condotta del padre che cerchi, presentandosi a scuola, fermandolo per strada o telefonandogli, di esercitare il suo diritto di mantenere un rapporto con il figlio. (Nel caso di specie, in sede di separazione era stato affidato il figlio al padre ma poiché la madre aveva in realtà continuato a tenere il figlio presso di sé il giudice del divorzio per non inasprire i rapporti tra i coniugi aveva ritenuto opportuno lasciare la situazione di affidamento del figlio alla madre).</li>
</ul>
<p>Come si è visto, gli atti persecutori possono esplicarsi anche online, rientrando così nella categoria dei c.d. <a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/reati-informatici">reati informatici</a>. Infatti, anche l’invio di email e di “post” su “social network” possono integrare le molestie o minacce idonee ad integrare la fattispecie.</p>
<p>Sotto tale profilo, va sottolineato che la giurisprudenza ha ravvisato l’aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo telematico (art.612 bis comma 2 c.p.) quando il fatto sia commesso attraverso profili Facebook (in particolare, ciò è avvenuto in un caso in cui la persona offesa era stata costretta a bloccare le piattaforme di comunicazione telematica a causa del comportamento dell’imputato che in più occasioni la cercava presso la palestra ove lavorava e presso l’abitazione affermando che era il fidanzato che voleva parlarle e la contattava attraverso profili Facebook falsi, anche di donna, scrivendole di essere a conoscenza di alcune amicizie della stessa e minacciando di raccontare tutto al suo fidanzato).</p>
<p>Molto delicato è il rapporto della fattispecie con altri reati.</p>
<p>In alcuni casi, il delitto di atti persecutori può assorbire altre fattispecie (ad esempio le molestie ex art.660 c.p.).</p>
<p>Vista la clausola di sussidiarietà espressa (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), appare assai delicata la questione dei rapporti con fattispecie più gravi, che in astratto potrebbero assorbire il delitto in esame.</p>
<p>Ad esempio, si discute se concorrano o meno con il delitto di atti persecutori le fattispecie di omicidio, di estorsione, di usura e di violenza sessuale.</p>
<p>Di regola, la giurisprudenza ritiene che non sussista un rapporto di specialità tra tali reati e quello in esame, il quale, dunque, concorrerà con gli altri.</p>
<p>Tuttavia, in una recentissima pronuncia della Cassazione si è affermato il rapporto di specialità tra la fattispecie di omicidio aggravato dall’art.576 n.5.1) c.p. (ricorrente quando l’omicidio sia commesso “dall’autore del delitto previsto dall’art.612 bis nei confronti della stessa persona offesa”) e quella di atti persecutori, in quanto, altrimenti, gli atti persecutori sarebbero addebitati all’agente due volte, una come reato autonomo e l’altra come aggravante dell’omicidio.</p>
<p>Pertanto, secondo il giudice di legittimità, tra gli art. 576, comma 1, n. 5.1, e 612-<em>bis</em><em> </em>c.p. sussiste un concorso apparente di norme ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., e, pertanto, il delitto di atti persecutori non trova autonoma applicazione nei casi in cui l’omicidio della vittima avvenga al culmine di una serie di condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa.</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di atti persecutori, c.d. stalking (art.612 bis c.p.)</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un<a href="https://www.avvocatopenaletorino.it/"> avvocato penalista a Torino</a>?</p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.</p>
<p>Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.</p>
<p>Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente. Peraltro, a meno che ricorrano le circostanze indicate nell’art.612 bis comma 4 c.p.p, il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>
<p>Dunque, l’assistenza di un avvocato penalista agevolerà la corretta redazione dell’atto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/atti-persecutori-c-d-stalking-art-612-bis-c-p/">Atti persecutori, c.d. stalking (art.612 bis c.p.)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art.616 comma 4 c.p.: tutela dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche</title>
		<link>https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/art-616-comma-4-c-p-tutela-dei-segreti-e-delle-comunicazioni-informatiche-e-telematiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvpentor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://avvocatopenaletorino.it/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’art.616 c.p., tradizionalmente, reprime la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. &#160; In seguito all’art.5 della L. 23-12-1993 n.547, l’art.616 comma 4 c.p. è stato modificato nel seguente modo: &#160; “agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per ‘corrispondenza’ si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica”, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/art-616-comma-4-c-p-tutela-dei-segreti-e-delle-comunicazioni-informatiche-e-telematiche/"> <span class="screen-reader-text">Art.616 comma 4 c.p.: tutela dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche</span> Leggi tutto »</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/art-616-comma-4-c-p-tutela-dei-segreti-e-delle-comunicazioni-informatiche-e-telematiche/">Art.616 comma 4 c.p.: tutela dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art.616 c.p., tradizionalmente, reprime la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In seguito all’art.5 della L. 23-12-1993 n.547, l’art.616 comma 4 c.p. è stato modificato nel seguente modo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per ‘corrispondenza’ si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica”, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il novero dei c.d. reati informatici si è perciò ampliato, prevedendo una tutela dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, prima di esaminare le questioni interpretative implicate da questo ampliamento dell’ambito della tutela, occorre, sia pure sommariamente, ricordare quale sia la disciplina che in precedenza riguardava solo la “corrispondenza” tradizionale, sulla quale si poggia anche quella disegnata dalla riformulazione dell’art.606 comma 4 c.p..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I primi tre commi dell’art.616 c.p. così recitano: “<em>chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da </em><em>€ 30 a € </em><em>516.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Il delitto è punibile a querela della persona offesa</em>”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta di fattispecie comuni, cioè realizzabili da chiunque; nel caso in cui siano commesse da addetti al servizio postale, telegrafico o telefonico che abusino di tale loro qualità, dovranno applicarsi gli artt.619 e 620 c.p.,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le condotte punibili dalla norma sono diverse:</p>
<ul>
<li>Prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa non diretta all’agente;</li>
<li>Sottrarre o distrarre, al fine di prenderne o farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta non diretta all’agente;</li>
<li>Distruggere in tutto o in parte corrispondenza non diretta all’agente;</li>
<li>Rivelare senza giusta causa il contenuto della corrispondenza non diretta all’agente, se dal fatto deriva nocumento.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di regola, si ritiene che, per essere tutelata, la corrispondenza dovrà avere i caratteri della “personalità” e dell’“attualità”.</p>
<p>Per quanto riguarda la “personalità”, essa implica che la corrispondenza sia diretta ad un soggetto determinato. Dunque, non avranno tutela le spedizioni ad un numero indeterminato di persone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto, invece, riguarda l’“attualità”, si ritiene che sia soggetta a tutela ai sensi della norma in esame solo la corrispondenza tuttora in movimento dal mittente al destinatario, cioè quella di cui quest’ultimo non abbia preso visione nel caso si tratti di corrispondenza aperta, o quella che egli non abbia ancora aperto, nel caso si tratti di corrispondenza chiusa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In dottrina si arriva pertanto a sostenere che, in caso di corrispondenza informatica o telematica, essa cessi di essere tale nel momento in cui il destinatario ha preso conoscenza del documento inviatogli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, i messaggi (ad esempio le email) già letti e conservati nell’apposito archivio saranno eventualmente tutelati solo nel caso ricorrano altre fattispecie, quale quella p. e p. dall’art.635 bis o dall’art.621 c.p..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda l’estensione della tutela anche oltre la corrispondenza tradizionalmente intesa, si è ritenuto che, onde evitare un’eccessiva dilatazione della fattispecie, sia necessario che ricorrano i requisiti della “riservatezza” e della “personalità”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La “personalità”, come visto, riguarda la destinazione del messaggio a soggetti determinati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La “riservatezza”, concerne invece il fatto che la comunicazione avvenga con adeguati mezzi di protezione dell’accesso o cognizione da parte di terzi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si è ritenuto, perciò che sia protetto dalla norma in esame l’invio di telefax o di mailbox.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Invece, non avrebbero i caratteri della “personalità” le chat room o le mailing list, a causa della diffusività dei messaggi, pur in presenza di una individuazione dei destinatari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La giurisprudenza, per quanto con orientamento non univoco, ha ritenuto che non rientrano nella nozione di corrispondenza i messaggi scambiati nell’ambito di una mailing list che, per numero e natura degli iscritti e per le modalità di accesso e per l’assenza di una effettiva relazione tra gli utenti, non poteva ritenersi caratterizzata da una dimensione personale e da un interesse concreto dei partecipanti ad escludere i terzi dal rapporto di comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E’ stato altresì affermato che esulerebbero dalla nozione di corrispondenza i messaggi “postati” sui social network.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciò detto, molti sono i problemi interpretativi relativi all’applicazione alle comunicazioni informatiche di norme ideate per la corrispondenza cartacea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ad esempio, ci si è posti il problema di distinguere la corrispondenza “aperta” da quella “chiusa”, nel caso di corrispondenza informatica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In presenza di plurime opinioni sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che la corrispondenza informatica debba ritenersi “chiusa” tutte le volte che i soggetti terzi non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi, non potendosi ritenere la corrispondenza conoscibile da parte di coloro che non dispongano legittimamente della chiave informatica di accesso, ovverosia della password.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da segnalare l’orientamento di ritenere non coperta dalla tutela della norma in parola l’utilizzo per fini privati dell’indirizzo di posta elettronica aziendale da parte del lavoratore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’accesso alla casella elettronica utilizzata dal lavoratore dipendente per motivi di lavoro da parte dei dirigenti dell’impresa datrice non costituisce violazione dell’altrui corrispondenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Va segnalata, tuttavia, la decisione secondo la quale è illegittima l’acquisizione delle conversazioni su account Skype del lavoratore anche se il pc è aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella fattispecie di rivelazione del contenuto della corrispondenza, come si è visto, la legge prevede tre condizioni: che il fatto non costituisca più grave reato, che avvenga senza giusta causa e che da esso derivi nocumento. Per quanto riguarda gli ultimi due va segnalata ampia discussione sui contorni degli stessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La c.d. giusta causa dovrebbe essere intesa come non semplicemente evocativa delle cause di giustificazione già previste nella parte generale del codice penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tale considerazione, però, inevitabilmente, rende estremamente incerti i confini della scriminante, in quanto implica la soluzione di quale sia il concetto di giustizia a cui occorre fare riferimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La giurisprudenza ha ritenuto che non può invocare tale giusta causa il dottore commercialista, imputato di appropriazione indebita ai danni del collega di studio avvocato, il quale abbia inoltrato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati una delle email inviate a terza persona dal collega di studio, nella quale l’avvocato faceva pesanti apprezzamenti sugli avvocati e magistrati del luogo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sulla scorta di alcune decisioni si ritiene che occorra fare un uso prudente della scriminante e che il criterio dell’inevitabilità sia essenziale per valutarne la sussistenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sarebbe perciò rivelata per giusta causa la corrispondenza nel caso in cui, sulla base di dimostrate circostanze di fatto, non fosse possibile tutelare altrimenti la propria posizione giuridica soggettiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda il nocumento, esso sarebbe costituito da qualsiasi pregiudizio materiale o morale cagionato alla persona offesa dal reato o a chiunque altro, quindi anche persone diverse dal mittente o dal destinatario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito si evidenziano alcuni ulteriori decisioni della giurisprudenza in materia:</p>
<ul>
<li>Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da &#8220;password&#8221;, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all&#8217;acquisizione del contenuto delle &#8220;mail&#8221; custodite nell&#8217;archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all&#8217;abusiva modificazione delle credenziali d&#8217;accesso consegua l&#8217;inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare;</li>
<li>La circostanza che il PC aziendale utilizzato dal ricorrente per ragioni di lavoro fosse bene aziendale non autorizza affatto la direzione aziendale ad analizzare il contenuto dell&#8217;hard disk e ad acquisire le chat Skype memorizzate nell&#8217;account personale perché lede un lavoratore, violando platealmente la segretezza della sua corrispondenza (dovendosi intendere per tale anche quella informatica o telematica: 616 c.p.);</li>
<li>Integra il reato di cui all&#8217;art. 616 c.p. l&#8217;avere preso cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra due soggetti diversi dall&#8217;imputato stesso e conservata nell&#8217;archivio della casella di posta elettronica di uno di essi;</li>
<li>Nel caso in cui il datore di lavoro, in forza di regolamento aziendale, sia legittimamente a conoscenza della password atta a proteggere il sistema informatico, la corrispondenza informatica o telematica del singolo dipendente non può essere qualificata come &#8220;chiusa&#8221;, pertanto, non è ravvisabile una violazione dell&#8217;art. 616 c.p. nell&#8217;ipotesi in cui il superiore gerarchico prenda cognizione del contenuto della posta elettronica del lavoratore assente;</li>
<li>La personalità dell&#8217;indirizzo di posta elettronica attribuito ad un dipendente dal suo datore di lavoro non comporta la segretezza dei messaggi dallo stesso inviati e non configura pertanto il reato di violazione della corrispondenza la condotta del datore di lavoro che li legga, accedendo alla relativa casella, ponendo lo stesso in essere, nella fattispecie, solo un uso di beni aziendali affidati ai dipendenti esclusivamente per ragioni di servizio.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cosa fare in caso di accusa di violazione dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche</p>
<p>Perché ricercare l’assistenza di un avvocato penalista a Torino?</p>
<p>Come visto in precedenza, non è così agevole valutare la sussistenza di tutti gli elementi necessari a configurare le fattispecie in esame.</p>
<p>Pertanto, a meno di una qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, sarà opportuno rivolgersi ad un legale per chiarire quale sia la corretta disciplina applicabile al caso di specie.</p>
<p>Ma, attesa la complessità delle questioni interpretative, anche in caso di qualificazione già contenuta in un atto giudiziario, non può escludersi che la stessa possa essere messa in discussione.</p>
<p>Gli avvocati Anselmi e Muci sono disponibili ad esaminare i casi a loro sottoposti per indicare la migliore qualificazione giuridica e la strategia da seguire, sia in caso si sia danneggiati dal reato, sia nel caso si sia accusati di esso.</p>
<p>Nel caso sia necessario presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’assistenza di legali esperti come gli avvocati Anselmi e Muci consentirà di predisporre tale atto adeguatamente.</p>
<p>Si noti che i delitti previsti dalla norma in esame sono punibili a querela della persona offesa. Dunque, l’assistenza di un avvocato penalista agevolerà la corretta redazione dell’atto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it/2021/03/31/art-616-comma-4-c-p-tutela-dei-segreti-e-delle-comunicazioni-informatiche-e-telematiche/">Art.616 comma 4 c.p.: tutela dei segreti e delle comunicazioni informatiche e telematiche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatopenaletorino.it">Avvocato Penale Torino</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
